Quesito
I
lavoratori autonomi, che compiono opere e servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, sono sicuramente tenuti agli obblighi previsti dall'art. 21 del
D. Lgs. n. 81/2008, a frequentare quindi un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed a farsi rilasciare un'idoneità sanitaria da un medico competente oltre che ad utilizzare
attrezzature di lavoro e D.P.I.
La domanda è questa: anche le attività professionali, contemplate in particolare dagli articoli 2229 e 2230 del c.c. e rientranti nell'ambito delle norme che attengono al lavoro autonomo, sono ugualmente soggette agli obblighi dell’art. 21 del Testo Unico?
In pratica gli ingegneri, i consulenti, gli avvocati, i geometri ecc. che svolgono attività autonoma libero professionale devono munirsi di
tessera di riconoscimento quando si recano nei luoghi di lavoro del "committente" sia che si svolgono attività edili che in regime di appalto o subappalto?
Risposta
L’art. 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, recita al comma 1:
“1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
ed al comma 2:
“2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della
sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
Ora il Titolo III del codice civile che riguarda i lavoratori autonomi è costituito da due Capi, dal Capo I, contenente alcune disposizioni generali sui contratti d’opera, costituito dagli articoli dal 2222 al 2228 e comprendenti quindi l’art. 2222 al quale fa riferimento il citato art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008, e dal Capo II, contenente gli articoli dal 2229 al 2238, riguardante le
professioni intellettuali fra le quali si ritiene che siano inserite le attività segnalate nel quesito in esame e quindi quelle dell’ingegnere, dell’architetto, del geometra, del
coordinatore per la sicurezza, del direttore dei lavori, ecc.
Per quanto sopra detto, facendo il citato art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 esplicito riferimento ai lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del codice civile, si ritiene che le disposizioni in esso contenute si applichino ai prestatori d’opera di cui al Capo I del Titolo III e non anche a chi svolge attività di professione intellettuale di cui al Capo II dello stesso Titolo, pur essendo questi ultimi comunque dei lavoratori autonomi.
Ciò detto, quindi, per quanto riguarda in particolare l’obbligo di munirsi di tesserino di riconoscimento ed in risposta al quesito formulato, si ritiene che i professionisti sopraindicati
non siano soggetti né agli obblighi dell’art. 21 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 né a quelli di cui al comma 3 dell’art. 36 bis, così come inserito con la legge 4/8/2006 n. 248 (legge Bersani), e quindi in definitiva non sono tenuti a munirsi degli stessi né nell’ambito dei
cantieri temporanei o mobili né in quei luoghi nei quali vengono svolti dei lavori in regime di appalto e di subappalto.