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Anno 11 - numero 2249 di mercoledì 30 settembre 2009

I quesiti sul decreto 81/08: direttore e responsabile dei lavori


Chiarimenti circa la nomina del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili. Il direttore dei lavori può rifiutare l’incarico di responsabile? A cura di G. Porreca.

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Pubblichiamo la versione corretta dell’articolo apparso la scorsa settimana in una versione non aggiornata a causa di un errore tecnico. Abbiamo colto l’occasione per proporre ai nostri lettori, in questo stesso numero di Puntosicuro, un approfondimento dell’Ing. Porreca dal titolo “L’obbligo o la facolta’ della nomina del responsabile dei lavori da parte del committente nei cantieri temporanei o mobili dopo il decreto correttivo”.
 
A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
 
 
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Quesito
Per dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato il committente, nel caso particolare è l’amministratore del condominio, ha chiesto al direttore dei lavori di assumere la figura di responsabile dei lavori, come impongono le norme, ma questi si è rifiutato di assumere tale incarico. Cosa deve fare il committente in tale caso? E’ tenuto lui ad assumere in prima persona la responsabilità dei lavori o può nominare un altro tecnico di fiducia anche esterno a tutti gli altri incarichi dello specifico cantiere? Può designare quale responsabile dei lavori il coordinatore in fase di esecuzione?
 
Risposta
L’obbligo da parte del committente di individuare, durante l’esecuzione dei lavori nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, la figura del direttore dei lavori quale responsabile dei lavori era stato imposto dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, già nella sua versione originaria. Secondo l’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, così come era scritto inizialmente, il responsabile dei lavori era definito il “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera” e tale soggetto doveva coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera medesima. In altre parole nel momento in cui il committente, definito ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 come il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, intendeva nominare un responsabile dei lavori lo avrebbe dovuto individuare obbligatoriamente nel progettista durante la fase di progettazione dell’opera e nel direttore dei lavori nella fase di esecuzione dei lavori. In base poi all’art. 93 comma 1 del testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 il committente era esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori anche se comunque, in ogni caso, tale conferimento non lo esonerava dalle responsabilità connesse alla verifica che il responsabile dei lavori adempisse ai propri obblighi.
 
Il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 ed entrato in vigore il 20/8/2009, ha ora modificato sia l’art. 89 comma 1 lettera c), sulla definizione del responsabile dei lavori, che l’art. 93 comma 1 sulla responsabilità dei committenti per cui questi attualmente è definito quale il “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”; il committente, inoltre, essendo stato eliminato il secondo periodo dell’art. 93 comma 1 che ne fissava l’obbligo, non risponde più, a partire dalla data del 20/8/2009, dell’operato del responsabile dei lavori.
Con il decreto correttivo è stato quindi finalmente precisato che la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà e non un obbligo da parte del committente ed è stata, altresì, eliminata la scelta obbligata da parte dello stesso committente di individuare il responsabile dei lavori nelle figure del progettista o del direttore dei lavori. E’ chiaro, però, che in mancanza di un preciso incarico conferito dal committente ad un responsabile dei lavori, tale funzione è automaticamente svolta dal committente in prima persona il quale viene considerato sia dalle direttive comunitarie sia dalle norme di legge che dalla giurisprudenza, così come emerge dalle numerose sentenze emanate dalla Corte di Cassazione in materia, come il “deus ex machina” ed il “perno” della sicurezza sul lavoro nonché il destinatario della programmazione e delle organizzazione del cantiere edile.
 
Circa poi la possibilità di designare quale responsabile dei lavori il coordinatore in fase di esecuzione si precisa che non vi è alcuna incompatibilità tra queste due figure. Anzi, secondo quanto espressamente indicato nell’art. 90 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, già nella versione originaria, sia il committente che il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 98 dello stesso decreto legislativo (titolo di studio, specifica formazione ed attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni), hanno la facoltà di svolgere le funzioni di coordinatore sia per la progettazione che per l’esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda in particolare il committente, la sua compatibilità con l’attività di coordinatore in fase di esecuzione è stata fatta anche salva espressamente dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, allorquando con l’art. 89 comma 1 lettera f), nello stabilire la incompatibilità della funzione di coordinatore in fase di esecuzione con il datore di lavoro delle imprese affidataria ed esecutrici o di un loro dipendente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione /RSPP) da loro designato, ha precisato che tale incompatibilità non opera nel caso in cui vi sia una coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
 
 
 
 
 

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