La risposta dell’avvocato Dubini.
Non è vero che il procedimento penale rimane sospeso. Se entro 60 giorni non procedete con la prescrizione, il procedimento penale riprende il suo corso:
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Art. 23 D.Lgs. n. 758/94 (Sospensione del procedimento penale)
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.
Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza)
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1. |
Il testo Unico non è coordinato con queste disposizioni, e il D. Lgs. n. 758/94 perciò prevede che, art. 22 c. 2, che "comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione".
Il fatto che si attenda la decisione di un organismo amministrativo, mentre voi siete u.p.g., per mantenere sospeso il procedimento penale è in contrasto totale con l'ordinamento penale italiano. Si tratta di un caso in cui Voi non informate il p.m. delle vostre determinazioni, perché non determinate nulla, ma aspettate, e l'azione penale riprende il suo corso. Il PM tra l'altro può comunque sequestrare le macchine pericolose su tutto il territorio nazionale, a prescindere.
Tra l'altro va notato che l'art. 70 comma 4 del d.lgs. n. 81/2008 rende applicabile l'allegato V, ex dpr 547/55, anche alle macchine marcate CE, visto che fa riferimento al comma 2 (hanno sbagliato, intendevano il comma 1, ma visto che l'interpretazione è letterale, innanzitutto, si deve considerare così la norma).
Il secondo quesito del tecnico Asl.
“Sempre con riferimento alle norme sopra citate, ma in corso di inchiesta infortuni: trasmetto l'inchiesta infortuni asserendo che, a mio avviso, l'infortunio ha come elemento causale la violazione all'art. 23 d.lgs. 758/94 da parte del costruttore (pur evidenziando che il ministero deve ancora esprimersi).
L'AG procederà così per l'ipotesi di lesioni colpose (che potrà avere un'autonoma condanna proprio con riferimento alla violazione specifica) e il procedimento per il reato contravvenzionale seguirà un secondo binario in attesa delle determinazioni ministeriali.
Corretto? secondo alcuni senza preventiva non conformità da parte del ministero non possiamo esprimerci neanche in corso d'inchiesta infortuni per una violazione all'art. 23 d.lgs. 81/2008.
La risposta dell’avvocato Dubini.
No, il comma 4 dell'articolo 70 riguarda esclusivamente la contestazione all'utilizzatore, da cui discende poi la cervellotica trasmissione ad organo amministrativo.
Ma non è analogicamente estensibile all'art. 23 del d.lgs. n. 81/2008.
Gli organi amministrativi dovrebbero fare vigilanza sui mercato delle macchine, come prescrive la direttiva macchine, non ostacolare l'attività degli organi di vigilanza, facendo valutazioni astratte e compiacenti verso i fabbricanti che meno lo meritano della pericolosità della macchina, senza neppure conoscere le modalità di utilizzo.
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