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I quesiti sul decreto 81: sui sopralluoghi degli organismi paritetici

 
Bari, 30 Nov – Quesito sui sopralluoghi in azienda degli organismi paritetici.
A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Può il componente di un organismo paritetico, se è in possesso di specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro, ispezionare un’azienda di propria iniziativa, ai sensi dell’art. 51 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, o l’ispezione deve essere fatta in maniera collegiale?
 

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Risposta
Gli organismi paritetici sono definiti dall’art. 2 comma 1 lettera ee) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come gli
 “ee) organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
 
L’art. 51 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal correttivo D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, ha indicato nel comma 1 che tali organismi paritetici vanno costituiti a livello territoriale ed ha specificato, altresì,  le funzioni ed i compiti che gli stessi svolgono indicando in particolare nel comma 3 che:
 
“3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro”
 
Nel comma 6 dello stesso articolo 51 è stato, altresì, indicato che:
 
“6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3”.
 
Per quanto sopra detto quindi appare evidente che gli organismi paritetici possono effettuare, su richiesta, delle visite nelle aziende purché vengano rispettate, per espressa indicazione del legislatore, alcune condizioni e più precisamente purché tali organi collegiali dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed alle condizioni che i sopralluoghi abbiano esclusivamente la finalità di supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e che gli stessi debbano operare esclusivamente nell’ambito del proprio territorio e del comparto produttivo di competenza. Tale attività, sostanzialmente di consulenza, è conforme del resto a quanto indicato nell’articolo 10 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale gli organismi paritetici “svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro”. 
 
In merito alle convenzioni citate nel sopraindicato articolo 10 del D. Lgs. n. 81/2008 si richiama il contenuto della Circolare n. 20/2011 del 29/7/2011 emanata dalla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono stati precisati i requisiti che devono possedere gli organismi paritetici di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per essere ritenuti tali e con la quale, sia pure con riferimento all’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta da tali organismi paritetici o realizzata in collaborazione con gli stessi, è stata richiamata l’attenzione delle Amministrazioni citate nell’articolo 10, che intendano avvalersi della facoltà loro riconosciuta dalla norma di stipulare convenzioni per lo svolgimento delle relative attività, di prestare “la massima attenzione nella verifica dei presupposti sopra richiamati ove esse decidano di svolgere tale attività per mezzo di una convenzione con enti bilaterali e con organismi paritetici”.
 
Secondo quanto indicato poi nel comma 3-bis dello stesso articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008, così come introdotto dal D. Lgs. correttivo n. 106/2009, gli organismi paritetici “su richiesta delle imprese rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”.
 
Per quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato si ritiene che anche un componente di un organismo paritetico possa singolarmente effettuare dei sopralluoghi nelle aziende se è fornito delle competenze tecniche richieste e se opera per conto dell’organismo che lo ha inviato e per le specifiche finalità indicate dalla legge.
 
 

 


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