Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

I quesiti sul decreto 81: quando aggiornare la valutazione dei rischi?

 
 
Bari, 18 Mag -  Sull’aggiornamento della valutazione dei rischi e sulla rielaborazione del DVR. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Quando il Testo Unico richiede di aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi senza precisare altro è corretto ritenere che il periodo massimo entro cui effettuare una nuova valutazione dei rischi sia di 4 anni?

 

Pubblicità
MegaItaliaMedia

 
Risposta
Il legislatore non ha inteso legare al tempo l’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il documento di valutazione dei rischi (DVR) né ha voluto fissare una frequenza minima per tali adempimenti. Lo stesso ha però indicato delle precise condizioni in presenza delle quali ha ritenuto necessario dare corso a tali adempimenti.
 
Con l’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato con il decreto correttivo ed integrativo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, è stato infatti stabilito che:
 
“3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”
 
facendo presente che i commi 1 e 2 dello stesso articolo in esso citati sono quelli con i quali il legislatore ha stabilito l’effettuazione a carico del datore di lavoro della valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) dello stesso D. Lgs. e della conseguente elaborazione del relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (MC) nei casi di cui all’articolo 41 e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
 
Quindi il legislatore si è limitato a stabilire in quali casi è necessario comunque integrare eventualmente sia la valutazione dei rischi che l’elaborazione del DVR e nel fare ciò ha fatto riferimento, come si può notare, ad eventi e mutazioni di una certa rilevanza quale può essere una modifica significativa del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che può avere apportato nei luoghi di lavoro ulteriori rischi rispetto a quelli già individuati, valutati ed eliminati o ridotti al minimo, o ha fatto riferimento a significativi infortuni sul lavoro eventualmente accaduti in azienda con lo scopo ovviamente di fare eliminare le cause e le carenze che possano avere portato all’accaduto oppure ancora allorquando dalla eventuale sorveglianza sanitaria alla quale è stato sottoposto il personale dipendente possa essere emersa la presenza di qualche altro rischio non valutato o da rivalutare più approfonditamente.
 
Quello che invece il legislatore ha inteso stabilire e fissare con lo stesso art. 29 comma 3 è il tempo entro il quale deve essere rifatta la valutazione dei rischi una volta che si siano verificate le condizioni sopraindicate, fermo restando che il datore di lavoro deve sempre seguire le modalità di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e cioè adempiere con la  collaborazione del RSPP e del MC e con la consultazione del RLS, nonché fissare entro quando si è obbligati alla rielaborazione del DVR. E qui è stato introdotto il termine “immediatamente”, come è stato fatto pure nel comma 3-bis del precedente art. 28 con riferimento alla prima valutazione dei rischi nel caso della costituzione di una nuova impresa, al quale non si può che dare il significato di “appena possibile”, scelta quest’ultima del legislatore che appare comunque molto discutibile se si pensa che, essendo la valutazione e la conseguente eliminazione dei rischi il primo provvedimento da prendere per evitare il verificarsi di possibili infortuni o minacce alla salute dei lavoratori, l’espressione “immediatamente” avrebbe dovuto essere più logicamente sostituito, a parere dello scrivente, dal termine “preventivamente”. Il tempo poi concesso per rielaborare ed aggiornare il DVR mentre nel caso della costituzione di una nuova impresa è stato fissato, con il comma 3-bis, in 90 giorni dalla data di inizio dell’attività dell’azienda per la rielaborazione dello stesso documento, con il comma 3 dell’art. 29 così come modificato dal D. Lgs. correttivo, è stato invece stabilito in 30 giorni a partire dalle causali che hanno portato alla rielaborazione medesima.
 
Queste sono le disposizioni di legge ma, come più volte lo scrivente ha avuto modo di indicare, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occorre sempre distinguere ciò che è obbligatorio fare, il cui inadempimento può ovviamente comportare l’applicazione di eventuali sanzioni in caso di accertamento da parte degli organi ispettivi competenti, da quello che è invece opportuno e conveniente fare nell’ottica della prevenzione. In altre parole, fermo restando i casi esplicitamente indicati dal legislatore per i quali è obbligatoria la rivalutazione dei rischi e la integrazione del relativo documento, il consiglio che viene da dare, in risposta al quesito formulato, è di stabilire comunque come regola una periodicità (ad esempio ogni sei mesi o ogni anno a seconda ovviamente del tipo di attività svolta) per rinnovare il controllo della regolarità dei propri ambienti di lavoro, dei propri impianti, delle proprie attrezzature ed in genere dei propri presidi di prevenzione, non fosse altro che per verificare la permanenza dello stato iniziale delle cose, tenendo presente che l’obiettivo in fondo da raggiungere con l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza e con la organizzazione di qualsiasi servizio di prevenzione e protezione o sistema di gestione della sicurezza sul lavoro è quello comunque del raggiungimento di un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Giacomo Rucci TdP - likes: 0
18/05/2011 (08:28:17)
Per i rischi da: RUMORE (per i cantieri edili art. 190 c.5-bis e all.XV p.to 3.2.1 lett.f), AGENTI CHIMICI e ATMOSFERE ESPLOSIVE, la VdR deve essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.
Per alcuni rischi è esplicitata una periodicità: FISICI (art.181 c.2), CANCEROGENI E MUTAGENI (art.236 c.5), BIOLOGICI (art.271 c.3).
In tutti gli altri casi dove non è esplicitata una periodicità dal legislatore (artt.223 c.7, 225 c.2, 249 c.3), si può far riferimento alle norme tecniche ed alle linee guida del Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione.
Rispondi Autore: Massimiliano Carpene - likes: 0
18/05/2011 (10:04:36)
Fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
Art. 17 comma 1 lettera a: la valutazione di TUTTI i rischi .... Sarei curioso di trovare un DVR così completo e vedere in faccia l'esperto che afferma questo, salvo poi andare in azienda a verificarlo. Il DVR non può essere l'elenco telefonico dei rischi altrimenti possiamo leggere che fra i rischi di un cantiere di Milano ci sono i serpenti velenosi. Quindi concretamente una volta individuato UN rischio (legato a quella attrezzatura, a quella macchina, a quell'impianto, a quella lavorazione, a quella sostanza, a quella zona, a quel comportamento scorretto, ecc.) occorre studiare una soluzione che elimini il rischio (magari in 5 minuti e a costo 0) o lo riduca (procedure, informative chiare per tutti, sintetiche, complete, condivise, ecc.). Occorre poi valutare, prevedere, informare, formare, addestrare, controllare, pretendere fino alla pignoleria ... entrando nella testa dei lavoratori, cambiando stili di vita, mentalità consolidate, pigrizie mentali. Qualcuno me lo quantifica in termini di tempo e di costo quanto serve per arrivare a questo livello che la legge pretende dal DL e RSPP (entro 90 giorni anzi da subito)? O ci fermiamo all'elenco telefonico? L'aggiornamento del DVR mi sembra l'ultimo dei problemi a meno che non intendiamo che non essendo possibile avere un DVR "blindato", vi ricordate la data certa, dobbiamo lavorarci sopra giornalmente per migliorarlo (compatibilmente con i budget perchè a fine mese dobbiamo pagare anche gli stipendi).
Rispondi Autore: alfonso marchese - likes: 0
18/05/2011 (10:41:56)
E' bene ricordare che il DdL è tenuto ad indire una riunione periodica con l'RSPP, il MC, l'RLS ai sensi dell'art. 35 del DLgs 81/08, nel corso della quale sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. (omissis).
Ovviamente, in questa occasione nel valutare gli accadimenti avvenuti nel corso del periodo considerato (ambientali, organizzativi, tecnici, formativi ecc.) e gli andamenti infortunistici e dei quasi incidenti oltrecchè i risultati della sorveglianza fisica e sanitaria (Piani Sorveglianza Sanitaria, ove istituiti) ben si potra concludere a verbale che si conferma il DVR e ci si limita ad aggiornare il Piano delle azioni per il miglioramento continuo della sicurezza (piano di accompagno obbligatorio del DVR). Si tratta in sostanza di rispettare i criteri di qualsiasi pianificazione e controllo delle azioni proprio di tutte le organizzazioni.
Rispondi Autore: Zucchi Fabio - likes: 0
22/05/2011 (22:11:36)
il DVR deve firmarlo il datore di lavoro delegante; nel caso di una società per azioni con un consiglio di amministrazione formato da più consiglieri, avendo loro dato una delega ad un datore di lavoro delegato, in occasione di modifiche al DVR il documento dovrà essere firmato da tutto il CDA? il datore di lavoro delegato, non dovrà firmare il DVR? e con la 231 come la mettiamo?
Zucchi Fabio
Rispondi Autore: alfonso marchese - likes: 0
27/05/2011 (12:11:46)
In presenza di una valida delega per gli adempimenti in materia di sicurezza, il datore di lavoro individuato ex art. 2 DLgs 81/08 nelle strutture complesse (siano esse o no dotate di CdA) anche se delegato deve sottoscrivere il DVR, essendo ininfluente che vi siano altri membri CdA od altri contitolari o che si tratti di società individuale o srl a socio unico. Questo vale anche per il DLgs 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti purchè la struttura aziendale (ente in senso giuridico lato) si sia dotata di un valido Modello di Gestione e controllo per la verifica formale e fattuale degli adempimenti di legge ricadente nel catalogo dei retai presupposto indicati nello stesso DLgs 231. Per quanto riguarda la Sicurezza del Lavoro essa è inclusa in detto catalogo (cfr. art. 30 DLgs. 81/08 in cui si fa esplicito rinvio a detto catalogo nel testo vigente)
Rispondi Autore: Antonio Demaio - likes: 0
16/01/2013 (13:14:21)
Non so se sia questa la sezione più adatta per il quesito che voglio porgervi ed al quale comunque sto cercando da giorni una risposta.
Sono un Dirigente ASL (psicologo)e mi trovo a lavorare all' interno di una struttura (naturalmente dell' ASL) senza uscita di sicurezza, con presenza di rischio biologico senza alcuna precauzione, con una barriera architettonica non eliminabile, con sbarre di metallo alle finestre (siamo al piano terra)che di fatto impedirebbero in caso di incendio anche questa via di fuga, bagni non a norma per i diversamenti abili ed altro che non sto qui ad elencare.L' ultimo DVR risale al 2004..poi più niente!
Volendo, ma sarebbe meglio dire dovendo inoltrare la/e denuncia/e del caso a chi inoltrarla/e visto che, da quanto ci capisco, l' organismo maggiormante deputato alla Sicurezza dei luoghi di lavoro é proprio l' ASL?
Grato sin d' ora e comunque per una risposta, colgo l' occasione per complimentarmi per il Vs. lavoro ed il Vs. sito e per porgerVi Cordiali Saluti.
Rispondi Autore: Giacomo Burgassi - likes: 0
01/02/2013 (12:01:05)
Buongiorno,
per chi ha fatto il corso RLS nel 2004 e mai stato aggiornato, ad oggi può iniziare le ore di aggiornamento o deve rifare completamente il corso?

Grazie per la disponibilità
Rispondi Autore: Cataldo - likes: 0
09/09/2016 (14:28:21)
Cosa bisogna aggiornare l'anno successivo nel Dvr oltre la copertina, i nominativi dei preposti e eventuali rischi. Grazie
Rispondi Autore: leonardo ferrara - likes: 0
07/10/2016 (18:39:51)
Se cambia il datore di lavoro è necessario che il nuovo DL firmi il DVR?
Rispondi Autore: Marco Leonarduzzi - likes: 0
29/11/2016 (23:29:49)
Buon giorno in sede della riunione annuale prevista dall'art 35 del d.l. 81 non essendo intervenute modifiche al DVR basta citarlo nel verbale della riunione e sottoscrivere quest ultimio o è consigliabile allegare un foglio al dvr sottoscritto a firma del datore, rappresenta ecc che confermi la mancanza di modifiche ? Grz
Rispondi Autore: Aniello - likes: 0
25/07/2017 (07:03:02)
Nella aziemda nella quale svolgo la funzione di rls e stato messo in funzione un nuovo impianto al piu di un anno non ancora scritto nel dvr come posao procedere per denunciare?
Rispondi Autore: NOEMI IBBA - likes: 0
21/12/2018 (16:02:24)
E' obbligatorio tenere il vecchio DVR se ne ho fatto uno nuovo a causa di un trasloco di attività?, in caso mi viene un'ispezione e mi richiede un vecchio DVR che io non posseggo più perchè smarrito sono sansionabile, nonostante abbia fornito il nuovo DVR
Rispondi Autore: Mirella Carlino - likes: 0
05/09/2019 (13:19:05)
Buongiorno a tutti, premetto che non ci capisco nulla di questo argomento ma il mio dubbio è, ogni volta che si assume un nuovo dipendente bisogna aggiornare il DVR? perché io sono un impiegata in una ditta di elettricisti ed in teoria non rischio nulla........Grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!