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Anno 12 - numero 2434 di mercoledì 07 luglio 2010

I quesiti sul decreto 81: lavoratori autonomi e appalti


Sugli obblighi dei lavoratori autonomi in regime di appalto e subappalto. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di G. Porreca.

Quesito
Una interpretazione diffusa afferma che in carico ai lavoratori autonomi esistono solo i due obblighi previsti dall’articolo 21 (utilizzo di macchine conformi al titolo III e utilizzo dei DPI) mentre in altre parti del decreto vengono ripresi ulteriori adempimenti richiesti agli stessi lavoratori autonomi. In particolare si chiede:
1. dal legislatore non è richiesto per i lavoratori autonomi l'obbligo della valutazione dei rischi ma come si possono scegliere i DPI adeguati senza aver effettuato una valutazione dei rischi (anche senza  autocertificarne l’effettuazione)?
2. a cosa si fa riferimento nell’allegato XVII quando si richiamano attestati circa la formazione e l’idoneità sanitaria  ove espressamente previsti?
3. I lavoratori autonomi rientrano nell’applicazione dell’art 26 comma 2), relativo alla cooperazione nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed al coordinamento sugli interventi di prevenzione dato che nello stesso non sono citati?






Risposta
Nel formulare il quesito il lettore ha posto in evidenza alcuni punti del testo delD. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nei quali, per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori autonomi, è possibile osservare delle incoerenze e finanche delle omissioni da parte del legislatore degne certamente di ulteriori chiarimenti e di ulteriori interventi correttivi ed integrativi.

Il D. Lgs. n. 81/2008 ha dedicato al lavoratore autonomo, che ha definito con l’art. 89 comma 1 lettera d) per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili come la “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”, uno specifico articolo, il 21, con il quale è stato imposto che i lavoratori autonomi che comunque compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile hanno l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso decreto legislativo, di munirsi altresì di dispositivi di protezione individuale e di utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui allo stesso titolo III nonché di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Lo stesso articolo 21 ha anche fissata, per quanto riguarda i rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41 e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. 

Gli obblighi e le facoltà sopraindicate sono disposti a carico dei lavoratori autonomi allorquando questi prestino la loro opera nell’ambito della propria organizzazione e del loro ambiente; quando invece gli stessi devono prestare la loro attività nell’ambito di un appalto o subappalto questi, in base a quanto disposto dall’art. 26 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008, devono sottostare anche alle verifiche da parte del committente ed agli adempimenti stabiliti nello stesso art. 26.

Con riferimento all’obbligo della valutazione dei rischi presenti nell’ambito dell’attività del lavoratore autonomo ben a ragione il lettore ha fatto osservare che è necessaria effettuare la stessa valutazione dei rischi per poter orientare correttamente la scelta del DPI che il legislatore gli ha imposto di utilizzare per cui si condivide l’osservazione e si è del parere che tale momento di valutazione debba essere comunque affrontato anche se non viene richiesta la documentazione o l’autocertificazione attestante la sua avvenuta effettuazione.

Quando invece il lavoratore autonomo in regime di appalto viene a trovarsi a svolgere la propria attività nell’ambito di un’altra azienda od organizzazione di lavoro, essendo richiesto al datore di lavoro ospitante di verificare la idoneità tecnico professionale anche del lavoratore autonomo, quest’ultimo è tenuto a documentare il possesso dei requisiti indicati nell’allegato XVII per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili e nell’art. 26 medesimo per quanto riguarda le altre attività imprenditoriali. E’ nell’ambito di tale verifica che viene esplicitamente richiesto allo stesso di attestare di aver acquisito la formazione relativa nonché la idoneità sanitaria a svolgere la propria attività per dar seguito all’appalto. Tale requisito in realtà era già richiesto nell’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 nella versione originale il quale con il comma 2 lettera d) imponeva al lavoratore autonomo di esibire “attestati inerente la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo” facendo riferimento ovviamente a quei campi di rischio per i quali il legislatore aveva già richiesto nel testo dello stesso decreto legislativo tali adempimenti. Ora con una modifica apportata dal D. Lgs. n. 106/2009 l’espressione “previsti dal presente decreto legislativo” è stata trasformata nell’espressione “ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo” ed a parere dello scrivente il legislatore con l’aggiunta del termine ”espressamente” ha voluto  rafforzare quanto già indicato nella versione originale del D. Lgs. n. 81/2008.

Per quanto riguarda il terzo punto del quesito relativo agli obblighi di cooperazione e di coordinamento del lavoratore autonomo in regime di appalto o subappalto il lettore ha messo in evidenza quella che è una carenza di coordinamento nelle disposizioni fornite dal D. Lgs. n. 81/2008 e connesse ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione e quella che, secondo lo scrivente, è una vera e propria omissione che è possibile riscontrare nel testo dell’art. 26  con riferimento sempre all’attività dei lavoratori autonomi.

Si osserva, infatti, che secondo il comma 1 di tale articolo 26 il datore di lavoro committente che affida dei lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi  all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito del suo intero ciclo produttivo, è tenuto (lettera a) a verificare l’idoneità tecnico-professionale di tali imprese o lavoratori autonomi nonché (lettera b) a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate  in relazione alla propria attività e quindi, da questo punto di vista, è chiaro che il legislatore ha voluto creare esplicitamente una sorta di equiparazione fra le imprese ed i lavoratori autonomi. Quanto appena detto però non trova una corrispondenza con quanto poi indicato nel successivo comma 2 dello stesso art. 26 secondo il quale:

“2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
    a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
    b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Ora appare evidente che nel comma 2, che come si può osservare richiama le ipotesi di cui al comma 1 già descritto, è stato evidentemente omesso di indicare fra i destinatari degli obblighi anche i lavoratori autonomi. Più correttamente nell’introdurre il comma 2 si sarebbe dovuto dire “nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori (ed i lavoratori autonomi)…..”.  Non ha senso, infatti, che il lavoratore autonomo, pur essendo in base al comma 1 il destinatario della informazione dei rischi che può trovare nell’ambiente in cui è chiamato ad operare, non debba a sua volta informare chi lo ospita dei rischi che lo stesso può apportare o non debba cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione o coordinarsi con quant’altri operano nella stessa azienda così come disposto dal comma 2 lettera a) e b) dello stesso art. 26.

In più la lettura del comma 2 per come è attualmente scritto e la sua non applicazione ai lavoratori autonomi porterebbe di conseguenza alla non applicazione nei confronti degli stessi anche del comma 3 dello stesso articolo, che richiama il comma 2 stesso, secondo il quale:

 “3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori”.

In definitiva, quindi, una lettura coordinata dei primi tre commi dell’articolo 26 porterebbe al momento a concludere che il lavoratore autonomo, pur potendo portare nell’azienda che lo ospita dei rischi interferenziali, come spesso accade, rischi che possono anche portare ad infortuni sul lavoro od a malattie professionali, non sarebbero destinatari del documento unico di valutazione dei rischi interfernziali (DUVRI) il che appare assolutamente assurdo.

Una revisione in tal senso dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, pertanto, è auspicabile e non sarebbe poi tanto male.
 



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