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Anno 12 - numero 2434 di mercoledì 07 luglio 2010
I quesiti sul decreto 81: lavoratori autonomi e appalti Sugli obblighi dei lavoratori autonomi in regime di appalto e subappalto. A cura di G. Porreca.
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Commento a cura di G. Porreca.
Quesito
Una interpretazione diffusa afferma che in carico ai lavoratori autonomi
esistono solo i due obblighi previsti dall’articolo 21 (utilizzo di macchine
conformi al titolo III e utilizzo dei DPI) mentre in altre parti del
decreto vengono ripresi ulteriori adempimenti richiesti agli stessi lavoratori
autonomi. In particolare si chiede:
1. dal legislatore non è richiesto per i lavoratori
autonomi l'obbligo della valutazione dei rischi ma come si possono
scegliere i DPI adeguati senza aver effettuato una valutazione dei rischi
(anche senza autocertificarne l’effettuazione)?
2. a cosa si fa riferimento nell’allegato XVII quando si richiamano attestati
circa la formazione e l’idoneità sanitaria ove espressamente previsti?
3. I lavoratori autonomi rientrano nell’applicazione dell’art 26 comma 2),
relativo alla cooperazione nella attuazione delle misure di prevenzione e
protezione ed al coordinamento sugli interventi di prevenzione dato che nello
stesso non sono citati?

Risposta
Nel
formulare il quesito il lettore ha posto in evidenza alcuni punti del
testo delD.
Lgs.
9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, nei quali, per quanto riguarda gli obblighi dei
lavoratori autonomi, è possibile osservare delle incoerenze e finanche
delle
omissioni da parte del legislatore degne certamente di ulteriori
chiarimenti e
di ulteriori interventi correttivi ed integrativi.
Il D. Lgs. n. 81/2008 ha dedicato al lavoratore autonomo, che ha
definito con
l’art. 89 comma 1 lettera d) per quanto riguarda i cantieri
temporanei
o mobili come la “persona fisica la cui attività professionale
contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione”,
uno specifico articolo, il 21, con il quale è stato imposto che i
lavoratori
autonomi che comunque compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222
del
codice civile hanno l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in
conformità alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso decreto
legislativo, di munirsi altresì di dispositivi
di
protezione individuale e di utilizzarli conformemente alle
disposizioni
di cui allo stesso titolo III nonché di munirsi di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale
si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Lo stesso articolo
21 ha anche fissata, per quanto riguarda i rischi propri
delle attività svolte e con oneri a proprio carico, la facoltà di
beneficiare
della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo
41 e di
partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e
sicurezza
sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo
le
previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti
da
norme speciali.
Gli obblighi e le facoltà sopraindicate sono disposti a carico dei
lavoratori
autonomi allorquando questi prestino la loro opera nell’ambito della
propria
organizzazione e del loro ambiente; quando invece gli stessi devono
prestare la
loro attività nell’ambito di un appalto
o subappalto questi, in base a quanto disposto dall’art. 26 del medesimo
D.
Lgs. n. 81/2008, devono sottostare anche alle verifiche da parte del
committente ed agli adempimenti stabiliti nello stesso art. 26.
Con riferimento all’obbligo della valutazione dei rischi presenti
nell’ambito
dell’attività del lavoratore
autonomo ben a ragione il lettore ha fatto osservare che è
necessaria
effettuare la stessa valutazione dei rischi per poter orientare
correttamente
la scelta del DPI che il legislatore gli ha imposto di utilizzare per
cui si
condivide l’osservazione e si è del parere che tale momento di
valutazione
debba essere comunque affrontato anche se non viene richiesta la
documentazione
o l’autocertificazione attestante la sua avvenuta effettuazione.
Quando invece il lavoratore autonomo in regime di appalto viene a
trovarsi a
svolgere la propria attività nell’ambito di un’altra azienda od
organizzazione
di lavoro, essendo richiesto al datore di lavoro ospitante di verificare
la
idoneità tecnico professionale anche del lavoratore autonomo,
quest’ultimo è tenuto a documentare il possesso dei requisiti indicati
nell’allegato XVII per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili e
nell’art. 26 medesimo per quanto riguarda le altre attività
imprenditoriali. E’
nell’ambito di tale verifica che viene esplicitamente richiesto allo
stesso di
attestare di aver acquisito la formazione relativa nonché la idoneità
sanitaria
a svolgere la propria attività per dar seguito all’appalto. Tale
requisito in
realtà era già richiesto nell’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 nella
versione originale il quale con il comma 2 lettera d) imponeva al
lavoratore
autonomo di esibire “attestati inerente la propria formazione e la
relativa
idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo” facendo
riferimento ovviamente a quei campi di rischio per i quali il
legislatore aveva
già richiesto nel testo dello stesso decreto legislativo tali
adempimenti. Ora
con una modifica apportata dal D. Lgs. n. 106/2009 l’espressione
“previsti dal
presente decreto legislativo” è stata trasformata nell’espressione “ove
espressamente previsti dal presente decreto legislativo” ed a parere
dello
scrivente il legislatore con l’aggiunta del termine ”espressamente” ha
voluto rafforzare quanto già indicato
nella versione originale del D. Lgs. n. 81/2008.
Per quanto riguarda il terzo punto del quesito relativo agli obblighi di
cooperazione e di coordinamento
del lavoratore autonomo in regime di appalto o subappalto il lettore ha
messo
in evidenza quella che è una carenza di coordinamento nelle disposizioni
fornite dal D. Lgs. n. 81/2008 e connesse ai contratti di appalto o
d’opera o
di somministrazione e quella che, secondo lo scrivente, è una vera e
propria
omissione che è possibile riscontrare nel testo dell’art. 26 con
riferimento sempre all’attività dei
lavoratori autonomi.
Si osserva, infatti, che secondo il comma 1 di tale articolo 26 il
datore di
lavoro committente
che affida dei lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi all’interno della
propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell’ambito del suo intero ciclo produttivo, è tenuto (lettera a) a
verificare
l’idoneità tecnico-professionale di tali imprese o lavoratori autonomi
nonché
(lettera b) a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati ad operare e
sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività e quindi, da questo punto di vista, è
chiaro che il legislatore ha voluto creare esplicitamente una sorta di
equiparazione fra le imprese ed i lavoratori autonomi. Quanto appena
detto però
non trova una corrispondenza con quanto poi indicato nel successivo
comma 2
dello stesso art. 26 secondo il quale:
“2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i
datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto
dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche
al fine
di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Ora appare evidente che nel comma 2, che come si può osservare richiama
le
ipotesi di cui al comma 1 già descritto, è stato evidentemente omesso di
indicare fra i destinatari degli obblighi anche i lavoratori autonomi.
Più
correttamente nell’introdurre il comma 2 si sarebbe dovuto dire
“nell'ipotesi
di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori (ed
i
lavoratori autonomi)…..”. Non ha senso,
infatti, che il lavoratore autonomo, pur essendo in base al comma 1 il
destinatario della informazione dei rischi che può trovare nell’ambiente
in cui
è chiamato ad operare, non debba a sua volta informare chi lo ospita dei
rischi
che lo stesso può apportare o non debba cooperare all’attuazione delle
misure
di prevenzione e protezione o coordinarsi con quant’altri operano nella
stessa
azienda così come disposto dal comma 2 lettera a) e b) dello stesso art.
26.
In più la lettura del comma 2 per come è attualmente scritto e la sua
non
applicazione ai lavoratori autonomi porterebbe di conseguenza alla non
applicazione nei confronti degli stessi anche del comma 3 dello stesso
articolo, che richiama il comma 2 stesso, secondo il quale:
“3. Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di
opera e va
adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori”.
In definitiva, quindi, una lettura coordinata dei primi tre commi
dell’articolo
26 porterebbe al momento a concludere che il lavoratore autonomo, pur
potendo
portare nell’azienda che lo ospita dei rischi
interferenziali, come spesso accade, rischi che possono anche
portare ad
infortuni sul lavoro od a malattie professionali, non sarebbero
destinatari del
documento unico di valutazione dei rischi interfernziali (DUVRI) il che
appare
assolutamente assurdo.
Una revisione in tal senso dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008,
pertanto, è
auspicabile e non sarebbe poi tanto male.
Commenti alla pagina.
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