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Anno 12 - numero 2449 di mercoledì 28 luglio 2010
I quesiti sul decreto 81: la sospensione dell’attivita' Sulle gravi e reiterate violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali. A cura di G. Porreca.
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Commento a cura di G. Porreca.
Quesito
Con riferimento alle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro di cui all'art. 14 comma 1 del D.
Lgs. n. 81/2008 già assegnato al personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed esteso
al personale ispettivo delle Aziende Sanitarie Locali è corretta
l'interpretazione che devono sussistere contemporaneamente e congiuntamente i
due requisiti affinché gli organi ispettivi possano applicare la sospensione
delle attività?

Risposta
La presenza delle gravi e
reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro quale condizione perché
gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali nonché quelli delle aziende sanitarie locali possano adottare
il provvedimento di sospensione
delle attività imprenditoriali, fra le quali per espressa indicazione del
legislatore, sono da ricomprendere anche le attività svolte nel settore dei cantieri
temporanei o mobili, è indicata
nell’art. 14 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda le gravi violazioni lo stesso articolo 14 al comma 1
precisa che le stesse saranno “individuate con decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero
dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” e
che “in attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il
presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I” nel quale sono
indicate le:
- Violazioni
che espongono a rischi di carattere generale
-
Mancata elaborazione del documento di valutazione
dei rischi;
-
Mancata elaborazione del Piano
di Emergenza ed evacuazione;
-
Mancata formazione ed addestramento;
-
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e
protezione e nomina del relativo
responsabile;
-
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza
(POS);
-Violazioni che espongono al rischio di caduta
dall’alto
-
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute
dall’alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
-Violazioni che espongono al rischio
di seppellimento
-
Mancata applicazione delle armature di sostegno,
fatte salve le prescrizioni desumibili dalla
relazione tecnica di consistenza del terreno.
-Violazioni che espongono al rischio di
elettrocuzione
-
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di
disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
-
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di
disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
-
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed
indiretti (impianto di terra, interruttore
magnetotermico, interruttore differenziale).
-Violazioni che espongono al rischio
d’amianto
-
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima
dell’inizio dei lavori che possono comportare
il rischio di esposizione ad amianto.
La condizione di reiterazione è stata invece
individuata nello stesso art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il
quale:
“Si ha reiterazione quando, nei cinque
anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione
dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione
accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni
della stessa indole”
con la precisazione che:
“Si considerano della stessa indole le
violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse
individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo,
nell’allegato I”.
Dalla lettura del sopra indicato articolo 14 emerge quindi che, per la presenza
della congiunzione “e”, affinché gli
organi di vigilanza possano far ricorso al provvedimento
di sospensione delle attività imprenditoriali per motivi di sicurezza sul
lavoro è necessario che si verifichino entrambe le condizioni sia della gravità
che della reiterazione. Si fa osservare, infine, che dal D. Lgs. n. 81/2008 è
stata introdotta in materia di sospensione delle attività imprenditoriali una
importante novità rispetto alle precedenti disposizioni dettate in merito con
la legge 3/8/2007 n. 123, contenente le “Misure in tema di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma
della normativa in materia” con la quale il Governo è stato delegato ad emanare
l’attuale Testo Unico. In base a tale
legge n. 123/2007, infatti, secondo quanto indicato nei commi 1 e 6
dell’articolo 5, il potere di sospensione di una attività imprenditoriale era
stato assegnato alle singole unità ispettive e non agli organi di vigilanza di
appartenenza così come invece ora avviene con il D. Lgs. n. 81/2008.
Commenti alla pagina.
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