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Anno 12 - numero 2449 di mercoledì 28 luglio 2010

I quesiti sul decreto 81: la sospensione dell’attivita'


Sulle gravi e reiterate violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di G. Porreca.

Quesito
Con riferimento alle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui all'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 già assegnato al personale  ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed esteso al personale ispettivo delle Aziende Sanitarie Locali è corretta l'interpretazione che devono sussistere contemporaneamente e congiuntamente i due requisiti affinché gli organi ispettivi possano applicare la sospensione delle attività?





Risposta
La presenza delle gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro quale condizione perché gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nonché quelli delle aziende sanitarie locali possano adottare il provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali, fra le quali per espressa indicazione del legislatore, sono da ricomprendere anche le attività svolte nel settore dei cantieri temporanei o mobili,  è indicata nell’art. 14 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda le gravi violazioni lo stesso articolo 14 al comma 1 precisa che le stesse saranno “individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” e che “in attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I” nel quale sono indicate le:

- Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo  
 responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
-Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
-Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla
relazione tecnica di consistenza del terreno.
-Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore
magnetotermico, interruttore differenziale).
-Violazioni che espongono al rischio d’amianto
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare  il rischio di esposizione ad amianto.

La condizione di reiterazione è stata invece individuata nello stesso art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:

“Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole”

con la precisazione che:

“Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato I”.

Dalla lettura del sopra indicato articolo 14 emerge quindi che, per la presenza della congiunzione “e”, affinché gli organi di vigilanza possano far ricorso al provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali per motivi di sicurezza sul lavoro è necessario che si verifichino entrambe le condizioni sia della gravità che della reiterazione. Si fa osservare, infine, che dal D. Lgs. n. 81/2008 è stata introdotta in materia di sospensione delle attività imprenditoriali una importante novità rispetto alle precedenti disposizioni dettate in merito con la legge 3/8/2007 n. 123, contenente le “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” con la quale il Governo è stato delegato ad emanare l’attuale Testo Unico.  In base a tale legge n. 123/2007, infatti, secondo quanto indicato nei commi 1 e 6 dell’articolo 5, il potere di sospensione di una attività imprenditoriale era stato assegnato alle singole unità ispettive e non agli organi di vigilanza di appartenenza così come invece ora avviene con il D. Lgs. n. 81/2008.



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Commenti alla pagina.

Autore: utente28/07/2010 (09:06)
una bella filosofia che se potesse essere applicata certamente contribuirebbe significativamente alla riduzione degli infortuni in italia... peccato che ad oggi non esiste nessun archivio chi il personale di vigilanza ed ispezione delle asl possa consultare per poter provare l'effettiva reiterazione del reato (trattandosi di provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso che verrebbe praticamente vinto d'ufficio). Come spesso accade in italia si fanno leggi "spot" e poi le si lasciano inapplicabili

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