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Commento a cura di G. Porreca.
Quesito
Sono un RLST e mi domandavo se la la
figura del preposto è obbligatoria in tutte le aziende soggette al D. Lgs. n.
81/2008 anche dove è presente solo un addetto e se tale obbligo è sanzionato
nei confronti del datore di lavoro.
Risposta
Per
definizione il preposto è un soggetto al
quale il datore di lavoro conferisce l’incarico di svolgere i compiti
di cui all’art. 19 del
D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Secondo quanto indicato dall’art. 2 comma 1 lettera e) di tale decreto
legislativo sulle definizioni il preposto è la:
“persona
che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa,”
e secondo l’art. 19 dello stesso
decreto sugli obblighi di tale figura:
“1.
In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i
preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e
vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di
legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare
affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere
l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
d) informare il più
presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
e) astenersi, salvo
eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
f) segnalare
tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia
ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare
appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37”.
La
individuazione di tale figura, pertanto, non è obbligatoria nelle aziende** ma è
una scelta del datore di lavoro in base alla organizzazione ed alla complessità
della sua azienda.
Come
discende dalla lettura della sua definizione il
preposto
è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e
di adeguate competenze professionali al quale il datore fa ricorso in genere
allorquando non può personalmente sovraintendere a tali attività e controllare
l’attuazione delle direttive da lui impartite e lo stesso preposto è
destinatario ope legis, una volta incaricato, dello svolgimento delle funzioni
esplicitate nel sopraindicato art. 19, pena l’applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 56 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Non essendo, quindi, la
sua nomina un obbligo è chiaro che il legislatore non ha prevista, nel caso
della sua mancata designazione, alcuna sanzione a carico del datore di lavoro o
del dirigente così come è anche chiaro che nel caso della mancanza di un
preposto nella organizzazione di una azienda i compiti di cui al citato
articolo 19 fanno capo al datore di lavoro dell’azienda medesima.
Gli obblighi
di svolgimento dei compiti di cui all’art. 19 derivano al
preposto
ope legis e solo con il conferimento dell’incarico senza che sia necessaria una
apposita delega e su questo si è più volte espressa la Corte di Cassazione
nell’ambito di alcune sentenze. L’importanza, inoltre, che viene data dal
legislatore alla presenza di tale figura nella organizzazione e nella gestione
della sicurezza sul lavoro nelle aziende si può desumere anche dal fatto che il
D. Lgs. n. 81/2008, con l’art. 37 comma 7, ha previsto che i preposti debbano ricevere una adeguata
e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro i cui contenuti sono
stati fissati nello stesso articolo e consistono nella individuazione degli
obblighi dei principali soggetti coinvolti in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro, nella definizione ed individuazione dei fattori di
rischio, nella valutazione dei rischi e nella individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
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corso on-line, edito da Mega Italia Media, oltre che offrontare i
principi generali della sicurezza sul lavoro offre informazioni in
merito ai ruoli, compiti, diritti, doveri e le responsabilità di dirigenti e preposti.
** Eccezioni del D.Lgs. 81/08:
“Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere
provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali
devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.”
(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro il datore di lavoro e dirigente)
“Articolo 149 - Paratoie
e cassoni
2. La costruzione, la
sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un
cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un
preposto.”
(arresto sino a due mesi
o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro ? datore di lavoro e dirigente ? per la violazione delle disposizioni del presente Capo II non
altrimenti sanzionate)
“Articolo 151 - Ordine
delle demolizioni
1. I lavori di
demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti
sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare
la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti.”
(arresto sino a due mesi
o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro ? datore di lavoro e dirigente ? per la violazione delle disposizioni del presente Capo II non
altrimenti sanzionate)