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Anno 12 - numero 2502 di mercoledì 03 novembre 2010

I quesiti sul decreto 81: l’obbligo di nomina del preposto


Sull'obbligo della nomina della figura del preposto e sulla sanzione in caso di mancata designazione. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di G. Porreca.
 
Quesito
Sono un RLST e mi domandavo se la la figura del preposto è obbligatoria in tutte le aziende soggette al D. Lgs. n. 81/2008 anche dove è presente solo un addetto e se tale obbligo è sanzionato nei confronti del datore di lavoro.
 

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Dirigenti e Preposti - Safety CaffèSicurezza sul lavoro - Dirigenti e Preposti - Safety Caffè
La formazione per dirigenti e preposti sulla sicurezza e salute sul lavoro

Risposta
Per definizione il preposto  è un soggetto al quale il datore  di lavoro  conferisce l’incarico di svolgere i compiti di cui all’art. 19 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo quanto indicato dall’art. 2  comma 1 lettera e) di tale decreto legislativo sulle definizioni il preposto è la:
 
“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa,”
 
e secondo l’art. 19 dello stesso decreto sugli obblighi di tale figura:
 
“1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
    a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
    b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
    c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
    d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
    f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
    g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37”. 
 
La individuazione di tale figura, pertanto, non è obbligatoria nelle aziende** ma è una scelta del datore di lavoro in base alla organizzazione ed alla complessità della sua azienda.
 
Come discende dalla lettura della sua definizione il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere a tali attività e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite e lo stesso preposto è destinatario ope legis, una volta incaricato, dello svolgimento delle funzioni esplicitate nel sopraindicato art. 19, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 56 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Non essendo, quindi, la sua nomina un obbligo è chiaro che il legislatore non ha prevista, nel caso della sua mancata designazione, alcuna sanzione a carico del datore di lavoro o del dirigente così come è anche chiaro che nel caso della mancanza di un preposto nella organizzazione di una azienda i compiti di cui al citato articolo 19 fanno capo al datore di lavoro dell’azienda medesima.
 
Gli obblighi di svolgimento dei compiti di cui all’art. 19 derivano al preposto ope legis e solo con il conferimento dell’incarico senza che sia necessaria una apposita delega e su questo si è più volte espressa la Corte di Cassazione nell’ambito di alcune sentenze. L’importanza, inoltre, che viene data dal legislatore alla presenza di tale figura nella organizzazione e nella gestione della sicurezza sul lavoro nelle aziende si può desumere anche dal fatto che il D. Lgs. n. 81/2008, con l’art. 37 comma 7, ha previsto  che i preposti debbano ricevere una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro i cui contenuti sono stati fissati nello stesso articolo e consistono nella individuazione degli obblighi dei principali soggetti coinvolti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nella definizione ed individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi e nella individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
 
Il corso on-line, edito da Mega Italia Media, oltre che offrontare i principi generali della sicurezza sul lavoro offre informazioni in merito ai ruoli, compiti, diritti, doveri e le responsabilità di dirigenti e preposti.
 
** Eccezioni del D.Lgs. 81/08:
“Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.”
(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)
 
“Articolo 149 - Paratoie e cassoni
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.”
(arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro ? datore di lavoro e dirigente ? per la violazione delle disposizioni del presente Capo II non altrimenti sanzionate)
 
“Articolo 151 - Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.”
(arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro ? datore di lavoro e dirigente ? per la violazione delle disposizioni del presente Capo II non altrimenti sanzionate)



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Commenti alla pagina.

Autore: Fabio Brighenti16/09/2011 (13:59:25)
Buon giorno
Se un lavoratore individuato dal datore di lavoro è individuato come Preposto, egli è obbligato ad assolvere a tale funzione o può rifiutare l'incarico che ha responsabilità civili e penali?
Cordiali saluti
Ing. Fabio Brighenti
Autore: Gerardo Micori14/01/2011 (18:03:43)
Ritengo che il preposto debba essere sempre nominato anche per evitare quelle situazioni in cui l'identificazione non sia così univoca. Non capisco che cosa costi nominarlo ufficialmente! Altro aspetto di cui si parla poco è il caso in cui il preposto prenda parte attiva alla lavorazione. Può svolgere in quel caso il ruolo che la legge gli attribuisce cioè quello di sovrintendere e vigilare....? In quel caso è soggetto di tutela o soggetto tutelato per cui subentra nelle responsabilità il dirigente? Credo che la ratio della legge sia proprio questa! Saluti
Autore: Mario Di Gallo09/11/2010 (16:12:49)
Chiedo se gli insegnati di istituti professionali siano equiparabili ai preposti, dato che gli allievi sono ben definiti come lavoratori.
In caso di risposta positiva tali insegnanti necessitano di nomina o lo sono già di fatto?
Autore: avv. Rolando Dubini08/11/2010 (10:50:33)
Non fare la formazione al preposto di fatto è un brutto problema, per il preposto e per il datore di lavoro ...
Autore: F Strangi06/11/2010 (15:47:16)
Una carica di fatto escluda dall'obbligo di una particolare formazione del preposto, rispetto a quello nominato ufficialmente?
Autore: Walter Massei03/11/2010 (09:59:40)
Esatto, l'art. 299 altro non è che la formalizzazione della definizione di "Preposto di fatto", quindi anche senza ufficializzazione del ruolo.
Saluti.

W. Massei
Autore: Mario Stellon03/11/2010 (07:40:22)
In aggiunta a quanto espresso nell'articolo vale anche quanto affermato nell'art. 299/81?
Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su
colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei
soggetti ivi definiti.

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