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Anno 12 - numero 2405 di mercoledì 26 maggio 2010
I quesiti sul decreto 81: l'obbligo del SPP interno nelle case di cura Sull'obbligo di istituzione del Servizio di prevenzione e protezione interno nelle case di cura e di ricovero in caso di appalti a cooperative. A cura di G. Porreca.
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Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Molte case di ricovero e cura utilizzano la pratica dell'appalto a cooperative o a ditte esterne. In tale modo ogni singola ditta contribuisce con meno di 50 dipendenti ma in totale il personale operante è al di sopra di detto numero. In questi casi è richiesta l'applicazione dell'art. 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 (SPP interno)?
Risposta
Il legislatore nel fissare con l’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 le regole relative alla istituzione presso le aziende dei servizi di prevenzione e protezione ha ritenuto di imporre che tali servizi fossero istituiti obbligatoriamente all’interno di alcune aziende che sono state indicate nel comma 6 dello stesso articolo dalla lettera a) alla lettera g) e che di seguito si riportano:
a) aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Si osserva che più volte in tale comma viene fatto riferimento alla entità delle aziende e più precisamente viene preso in considerazione, per stabilire l’obbligo del servizio di prevenzione e protezione interno, il numero dei lavoratori così come si riscontra nel caso delle aziende industriali di cui alla lettera e) per oltre 200 lavoratori, delle industrie estrattive di cui alla lettera f) per oltre 50 lavoratori ed appunto delle strutture di ricovero e cura di cui alla lettera g) per oltre 50 lavoratori.
Si è del parere, comunque, che, ai fini della applicazione dello stesso art. 31 e degli obblighi da parte dei datori di lavoro di istituire il servizio di prevenzione e protezione interno, non bisogna fare riferimento al numero totale dei lavoratori che possono trovarsi ad operare nell’azienda, in virtù anche dei lavori affidati in appalto, bensì a quelli che fanno parte della organizzazione del datore di lavoro stesso al quale viene imposto l’obbligo della istituzione del servizio interno e per conto del quale prestano la loro attività. E’ nei loro confronti, del resto, fermo restando che ogni ditta appaltatrice è tenuta ad istituire un proprio servizio di prevenzione e protezione, che il servizio di prevenzione e protezione della casa di ricovero o di cura deve espletare i compiti di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008 quali ad esempio la formazione e la informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla loro attività.
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