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Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
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Anno 12 - numero 2366 di mercoledì 31 marzo 2010
I quesiti sul decreto 81: l’aggiornamento periodico del DdL RSPP Chiarimenti circa l’obbligo di aggiornamento formativo per il datore di lavoro che svolge compiti di RSPP. A cura di G. Porreca.
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Chiarimenti circa l’obbligo di aggiornamento formativo per il datore di lavoro che svolge compiti di RSPP. A cura di G. Porreca.
A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Desideravo avere dei
chiarimenti circa l'articolo 34 comma 3 sull'obbligo da parte del datore di
lavoro di frequentare i corsi di aggiornamento. Un datore di lavoro e RSPP che
ha frequentato il corso di 16 ore nel 2002 deve in base all'articolo indicato
effettuare l'aggiornamento periodico come un normale RSPP e per un numero di
ore di aggiornamento nei 5 anni dipendenti dal codice ATECO della sua attività
o non è tenuto a frequentare alcun aggiornamento come sostenuto da qualche associazione
di categoria?
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Risposta
Il dubbio
espresso nel quesito deriva dalla opinione molto diffusa e non
strettamente
corretta che il datore di lavoro che ha optato per lo svolgimento
diretto del
compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del D.
Lgs.
9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, è il responsabile del proprio servizio di
prevenzione e
protezione. A rigore il datore di lavoro che ha inteso avvalersi della
suddetta
facoltà non ha istituito un vero e proprio servizio di prevenzione e
protezione ma ha deciso di svolgere
lui
direttamente i compiti che il legislatore ha assegnato a tale
servizio
e consistenti, secondo quanto indicato nell’art. 33 dello stesso decreto
legislativo, nella:
a) individuazione dei
fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure
per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e
protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo
di tali
misure;
c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d) proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo
35;
f) fornitura ai lavoratori delle
informazioni di cui all'articolo 36.
Per quanto riguarda poi la formazione in materia di salute e di
sicurezza sul
lavoro sono stati istituiti dalle norme, per le due scelte prospettate,
due
diversi e distinti regimi e precisamente nel primo caso, quello dello
svolgimento diretto, la formazione è stata regolamentata dal Ministero
del
Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto
del
16/1/1997 e consiste nella frequenza di un corso della durata
minima di
sedici ore comune a tutti i settori di attività e con i contenuti di
seguito
indicati:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione
infortuni e
igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione
dei
rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali)
di
prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
Le modalità ed i contenuti della formazione nel secondo caso, invece,
quello
della istituzione di un vero e proprio servizio di prevenzione, interno
o
esterno all’azienda che sia, sono stati individuati, su esplicita
richiesta del legislatore, dalla Conferenza permanente per i rapporti
fra
Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito di
due
accordi raggiunti uno il 26/1/2006 e l’altro il 5/10/2006
con i quali sono stati individuati 9 macrosettori di attività e sono
stati
istituiti tre moduli di formazione due dei quali, i moduli A e B,
destinati sia
ai RSPP che agli ASPP ed il terzo, il modulo C, riservato esclusivamente
alla
figura del RSPP.
Per quanto riguarda l’aggiornamento per i RSPP e gli ASPP è stata la
stessa Conferenza Stato Regioni
che nell’accordo del
26/1/2006 ha fissato nel punto 3 le modalità ed i contenuti della stessa
individuando due gruppi di macrosettori ATECO della durata
corrispondentemente
di 60 e di 40 ore. Per i datori di lavoro, invece, che hanno optato per
lo
svolgimento diretto l’aggiornamento è stato previsto dall’art. 34 del D.
Lgs.
n. 81/2008 secondo il quale tutta la materia della formazione dei datori
di
lavoro dovrà essere rivista nell’ambito
di un ulteriore accordo Stato Regioni il quale dovrà anche stabilire le
nuove
modalità ed i nuovi contenuti sia per la formazione che per
l’aggiornamento di
quei datori
di
lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti dei servizi di
prevenzione e protezione. Lo stesso art. 34 al comma 2 ha tenuto a precisare che, fino a quando non vengono
stabilite le nuove regole, permane la validità dei corsi svolti secondo
le
indicazioni del citato decreto del 16/1/1997.
Ciò premesso ed inquadrato si conclude, in risposta al quesito
formulato, che
il datore di lavoro che ha optato per lo svolgimento
diretto
dei compiti del servizio di prevenzione e protezione deve sì
aggiornarsi ma non seguendo le modalità fissate dall’accordo
Stato-Regioni
citato del 26/1/2006, che riguarda come già detto i RSPP e gli ASPP, ma
secondo
le modalità che fisserà l’ulteriore accordo raggiunto nell’ambito della
Conferenza Stato Regioni previsto dall’art. 34 comma 2 del D. Lgs. n.
81/2008.
Dalla lettura dell’art. 34 deriva, infine, che per quanto riguarda
l’aggiornamento dei datori di lavoro nel caso di svolgimento diretto,
pur
avendo il D. Lgs. n. 81/2008 fissato l’obbligo di tale aggiornamento, lo stesso sarà praticamente operativo solo
dopo che la materia sarà regolamentata
dalla suddetta Conferenza Stato Regioni.
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