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Anno 11 - numero 2279 di mercoledì 11 novembre 2009
Guida alla gestione degli appalti nel comparto chimico
Disponibili in rete le linee guida sui criteri di gestione degli appalti nel comparto chimico. La valutazione dei fornitori, le misure da attuare prima che inizino i lavori e i compiti di committente, appaltatore e RLSSA.
Nota: il documento presentato è
precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto
legislativo 81/2008 dal decreto
legislativo 106/2009, modifiche che tuttavia non cambiano in modo
sostanziale le indicazioni contenute nelle linee guida.
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Nella premessa si indica che
“l'obiettivo comune del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di
salute e di igiene industriale sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente,
attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori
di rischio, è da raggiungersi anche attraverso la corretta gestione delle attività e dei servizi conferiti in appalto”.
Per questa corretta gestione gli estensori del documento ritengono utile
“l'adozione di sistemi di gestione degli aspetti di sicurezza salute ed ambiente
che rispondano a requisiti riconosciuti a livello internazionale e che tengano
in debita considerazione anche le opere e i servizi conferiti in appalto”.
Per le imprese che non applicano tali sistemi
di gestione, queste linee guida possono essere utilizzate come riferimento
nell'intento di “facilitare la messa in atto delle azioni necessarie per
operare in sintonia con le norme contrattuali e di legge e di realizzare sempre
migliori standards qualitativi in materia di ambiente e sicurezza”.
Il documento intende vuole promuovere problematiche ambientali e di sicurezza
improntate alla partecipazione “eliminando atteggiamenti di tipo burocratico”;
le linee guida “potranno trovare concreta applicazione nel rispetto delle
caratteristiche dimensionali e operative delle differenti imprese”.
Fatte queste premesse e dopo aver ricordato gli obblighi connessi ai contratti
di appalto secondo l’articolo 26 del Decreto
legislativo 81/2008, il documento indica che una adeguata gestione degli
appalti si svilupperà secondo quattro
diverse fasi.
Valutazione e selezione dei fornitori da
parte del committente Deve essere svolta una valutazione dei fornitori - tenendo in debita
considerazione gli aspetti ambientali, di igiene industriale e di sicurezza –
attraverso:
- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto: ad
esempio “attraverso il controllo di iscrizione alla Camera di commercio o
l’acquisizione di autocertificazione, oltre che, ad esempio, attraverso la
verifica della applicazione delle norme contrattuali e di legge in materia di
lavoro, dei requisiti richiesti da norme legislative specifiche quali
conduzione generatori di vapore, patentino saldatore qualificato, della
documentazione sulla formazione professionale dei lavoratori, del numero e
tipologia di infortuni occorsi in un periodo di tempo, dei lavori simili
eseguiti in precedenza, altro”;
- la verifica che “l'appaltatore o il lavoratore autonomo siano in grado di valutare
i rischi specifici delle proprie attività e attuare le conseguenti azioni
di prevenzione e protezione in conformità alle norme di legge”;
- la valutazione circa la possibilità da parte dei fornitori di “produrre le
documentazioni ritenute necessarie (che diventeranno parti integranti del
contratto di appalto, ad esempio: elenco del personale impiegato nell'appalto,
certificazioni di attrezzature e materiali utilizzati, corretta progettazione
e/o installazione, compatibilità ambientale e con i sistemi di sicurezza
installati, dichiarazione di conformità e verifiche di accettazione e collaudo
ai sensi delle leggi in vigore)”.
Fase precedente l'inizio dei lavori
Nella fase precedente l’inizio dei lavori è bene attuare le seguenti misure:
- “informazione da parte dell'impresa committente alle imprese appaltatrici e/o
ai lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti sul sito e sulle misure
di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Queste informazioni “possono essere fornite anche mediante riunioni di sicurezza mirate e/o
specifici permessi di lavoro”.
- “definizione tra committente e appaltatore, nell'ambito delle rispettive
autonomie contrattuali e delle previste normative, delle funzioni aziendali e
delle differenti persone coinvolte nell'appalto e dei rispettivi compiti con
riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, di sicurezza e di igiene
industriale;
- “elaborazione da parte del committente
del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali” tenuto conto dei
riferimenti normativi (anche in riferimento alle modifiche portate al Testo
Unico dal D.Lgs.
106/2009) e “delle risultanze dello scambio di informazioni di cui ai due
punti precedenti e al fine di eliminare o ridurre i rischi dovuti alle
interferenze”;
- “formalizzazione tra committente e appaltatore del contratto di appalto con
la esplicita indicazione dei costi relativi alla sicurezza”;
- “informativa da parte dell'impresa
appaltatrice ai propri lavoratori di quanto sopra (per esempio con apposite
riunioni, se ritenuto opportuno dall'impresa committente e appaltatrice a tali
riunioni potrà partecipare personale dell'impresa committente al fine di
agevolare e rendere più efficace l'informativa)”;
- realizzazione di eventuali corsi di formazione in relazione ad appalti di
particolare rilevanza o complessità;
- informazione dell’impresa al proprio RLSSA “in relazione agli aspetti
ambientali e di sicurezza rilevanti connessi con le modifiche indotte dalle
opere o i servizi conferiti in appalto”.
Fase di esecuzione dei lavori
Vediamo ora i compiti specifici in questa fase di committente,
appaltatore e RLSSA
(Rappresentate dei Lavoratori per la Salute, Sicurezza e Ambiente).
Il committente “coopera, se
necessario, all'attuazione della prevenzione e della protezione dai rischi sul
lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto” e “coordina, se
necessario e ferme restando le rispettive autonomie dei differenti soggetti,
gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori ricevendo le opportune informazioni da tutti i soggetti presenti sul
sito (ad esempio: addestramento relativo alle azioni da mettere in atto a causa
di un'emergenza che possa interessare l'area dell'appalto, anche se originata
all'esterno dell'area stessa)”.
L'appaltatore rispetta le
disposizioni del committente, si attiene alle norme di sicurezza e di igiene
del lavoro e alle istruzioni fornite dai fabbricanti di macchinari per la parte
di propria responsabilità, valuta i rischi dell'ambiente di lavoro sulla base
delle informazioni ricevute adottando tutte le misure di sicurezza e integra i
rischi segnalati con quelli specifici della propria attività.
Infine l'RLSSA “segnala alle
funzioni aziendali interessate eventuali rischi individuati e connessi alle
opere o servizi conferiti in appalto”. Questo importante attore
della sicurezza aziendale, “informato sulle soluzioni adottate a seguito
delle sue segnalazioni”, “può richiedere l'effettuazione di eventuali
sopralluoghi sulle aree in cui si svolgono gli appalti concordandone
preventivamente le modalità con le funzioni aziendali interessate”.
Conclusione lavori
Alla conclusione dei lavori è necessario:
- dare “informazione al committente della fine dei lavori”;
- fare una “verifica e valutazione
finale da parte del committente della corretta esecuzione dei lavori per quanto
riguarda gli aspetti ambientali e di sicurezza”;
- dare “informazione al proprio RLSSA
dei risultati della verifica e valutazione di cui sopra”.
Ricordiamo e riassumiamo per i nostri lettori alcune delle modifiche
del decreto correttivo106/2009
al citato articolo 26 del D. Lgs. 81/2008:
- il datore di lavoro è obbligato alle verifiche ed agli adempimenti previsti
al comma 1 con riguardo ai lavori e, si aggiunge, ai servizi ed alle forniture
solo in quanto abbia la disponibilità
giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro
autonomo, cioè quando abbia titolo legale per accedere a detti luoghi di
lavoro per svolgere le specifiche prestazioni professionali dedotte nei
contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il DUVRI
(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) va costantemente
adeguato e aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture e, nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006 (codice dei
contratti pubblici), va redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;
- l’obbligo
di redigere il DUVRI viene meno per quanto riguarda i servizi di natura
intellettuale, le mere forniture di
materiali o attrezzature, i lavori o
servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni sempre che essi non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI;
- nei casi in cui il contratto di lavori, forniture o servizi sia affidato da
una centrale di committenza o da un datore di lavoro che non coincide con il
committente, il soggetto che redige il DUVRI è colui che affida il contratto,
mentre il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto dovrà
integrarlo.