Ora invece rivolgiamo
la nostra attenzione sul
tema della bilateralità,
affrontato nell’intervento dal titolo “
Il
ruolo
degli Enti paritetici nel Testo Unico e nel D.Lgs. 106/09”, a
cura dell’avv. Nunzio Leone.
L’autore parte innanzitutto con una breve
storia
della bilateralità che affonda le sue radici nelle società di mutuo
soccorso (SMS) di fine ottocento. In particolare le casse edili nascono
agli
inizi del 1900, si sviluppano “inizialmente soprattutto sulla mutualità e
assistenza dei lavoratori per modificarsi dal secondo dopoguerra in poi
in veri
e propri enti bilaterali”.
Ma cos’è la bilateralità?
È una pratica “in cui le parti si impegnano a sottrarre al conflitto
alcune
tematiche ed obiettivi che ritengono di comune interesse e su cui
decidono di
poter operare congiuntamente”. E questa pratica “deve darsi un quadro di
regole
condivise e definite di comune accordo”
con sedi apposite per operare congiuntamente: gli
organismi
paritetici
bilaterali, “che sono il mezzo, gli strumenti concreti
attraverso cui mettere in atto, praticare la scelta partecipativa in
relazione
a quelle particolari tematiche e a quegli specifici obiettivi,
riconosciuti in
modo paritetico e reciproco, tanto dai lavoratori che dagli imprenditori
attraverso le loro rappresentanze”.
Nell’intervento si ricorda come in
questi anni l’Unione Europea abbia spinto verso la bilateralità e il
dialogo
sociale. E di
rivisitazione e potenziamento
delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di
aiuto alle
imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si
parla
espressamente nella
legge
n.
123 del 3 Agosto 2007, legge delega per il riassetto e la riforma
della
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
Arriviamo dunque al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 dove già
nelle
definizioni (
articolo 2) gli
organismi
paritetici sono definiti come organismi “costituiti a iniziativa di
una o
più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di
buone
prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla
salute e
alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata
all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o
funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Agli organismi paritetici è poi dedicato un intero articolo, l’
articolo 51 che riprendiamo in parte
evidenziando in modo particolare le
variazioni,
in grassetto, apportate dal
D.Lgs.
106/2009:
|
Articolo 51 - Organismi
paritetici
(…)
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese
nell’individuazione
di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare
la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3-bis. Gli organismi paritetici
svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso
l’impiego dei
fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23
dicembre
2000, n. 388, e2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese,
rilasciano
una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di
supporto
al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e
della
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza
di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono
tener
conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici
istituiscono
specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti
(…)
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di
personale
con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza
sul
lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei
territori e
nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di
cui al
comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato
di cui
all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui
all’articolo 48,
comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza
territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli
organi di
vigilanza territorialmente competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici
comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al
sistema
degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei
rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriali. |
Dopo aver messo in risalto l’importanza del comma 3-bis che dà
indicazione sul
potere degli enti bilaterali di
asseverare
i modelli organizzativi in materia di
responsabilità
amministrativa, l’autore riporta altri riferimenti del Testo Unico
alla
bilateralità.
Ad esempio in relazione all’
articolo 52
(Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori
per la
sicurezza territoriali e alla pariteticità), che è stato modificato dal “
decreto
correttivo”. O in relazione all’
articolo 31 (Servizio di prevenzione e
protezione) che al comma 1 recita che
salvo
quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il
servizio di
prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità
produttiva, o
incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le
associazioni dei
datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al
presente articolo.
Dopo aver ricordato che il Testo Unico fa riferimento per questi
enti ad attività
di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in
materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (
articolo
10 e
11), l’intervento si
sofferma sulla riscrittura – provocata dal decreto correttivo - dell’
articolo 27 (Sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi).
Infine vengono ripresi i punti del Testo Unico dedicati alla
bilateralità e
relativi alla
formazione.
Ad esempio in relazione all’
articolo 32
(Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni), dove è indicato
che i
corsi di
formazione
per
RSPP
e
ASPP
possono essere organizzati dagli organismi paritetici.
O alla modifica dell’
articolo 37 (Formazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti), ad esempio con l’aggiunta di
un
comma (7-bis) al comma 7, relativo alla formazione di dirigenti e
preposti, e
la variazione del comma 12:
|
Articolo 37 - Formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti
(…)
7-bis. La formazione di cui al comma 7
può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le
associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
(…)
12. La formazione dei lavoratori e
quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con
gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui
si
svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e
non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
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