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Elementi metallici cancerogeni: classificazione e valutazione
In rete un documento che affronta meccanismi di azione, identificazione, classificazione, valutazione del rischio degli elementi metallici cancerogeni. Le differenze nella classificazione e i compiti dei medici del lavoro.
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Sul numero di aprile/giugno
2008 del Giornale Italiano di Medicina
del Lavoro ed Ergonomia è stata creata una specifica rubrica dal titolo “Tribuna per il dibattito sugli aspetti
teorico scientifici e tecnico applicativi in tema di cancerogenesi
professionale” per permettere un confronto e dare risposta alle richieste
di indicazioni “su come il Medico
del Lavoro debba affrontare le tematiche sui cancerogeni nei diversi
momenti in cui nella sua pratica professionale viene a contatto con tale
problematica”.
Su questo tema nella rubrica è riportato l’intervento “Elementi metallici
cancerogeni: meccanismi di azione, identificazione, classificazione,
valutazione del rischio Parte 1: aspetti generali”, a cura di P. Apostoli e S. Catalani, che presenta
“alcune problematiche riguardanti la cancerogenicità
di Nichel, Arsenico, Cromo,
Cadmio, Berillio, Cobalto, Vanadio, Piombo e Molibdeno, elementi metallici
collocati dalle principali agenzie, associazioni, società scientifiche
Nazionali e Internazionali in modo diverso per specie e a diverso livello di
rischio”.
Il contributo prende in esame le questioni riguardanti l’identificazione, la
classificazione - anche alla luce del Decreto
legislativo 81/2008 - e dei loro principali meccanismi di azione che
possono spiegarne la cancerogenicità.
Infatti “gli elementi metallici possono avere molteplici effetti sulle funzioni
cellulari incluse proliferazioni, apoptosi, differenziazione e trasformazioni
cellulari a seconda delle proprietà chimico-fisiche di specifiche specie o
composti”.
In particolare gli elementi metallici
cancerogeni “hanno in comune la principale
via di esposizione che risulta essere quella inalatoria ed i principali
organi target che sono le vie respiratorie (seni paranasali,bronchi e polmoni),
anche se sono riportati come possibili bersagli, seppure con molta minore
frequenza, cute, stomaco, prostata, reni, vescica”.
E tra i meccanismi di azione “che
possono rendere plausibile la loro azione
cancerogena è segnalata la capacità degli elementi metallici di generare
specie reattive dell’ossigeno (ROS) e altri intermedi in grado di provocare
danni diretti al DNA interagendo con enzimi addetti alla sua riparazione, oltre
che con i regolatori della proliferazione cellulare”.
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Veniamo tuttavia alla classificazione:
infatti chi si è occupato di cancerogenesi degli elementi metallici (IARC,
ACGIH, DFG, UE) non sempre ha proceduto ad una identica classificazione, “non
ha cioè compiuto nello stesso modo quello che rappresenta, per il Medico
del Lavoro, il presupposto nella valutazione
del rischio e nei provvedimenti preventivi e di sorveglianza”.
Ecco un estratto di quanto riporta il documento su tali differenze:
- L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) “ha attribuito cancerogenicità certa,
sufficiente evidenza di cancerogenicità
per l’uomo, per i composti del Ni, l’As e i suoi composti inorganici, il
Cr(VI), il Cd e il Be. Attribuisce una sospetta cancerogenicità per il Ni metallico
e le sue leghe e nessun potere cancerogeno per il Cr metallico e il Cr(III). Il
Pb e suoi composti inorganici sono classificati come probabili cancerogeni per
l’uomo (2A) mentre per il Co solfato, sali solubili del Co(II), il Co metallico
ed i composti del V e dell’Sb sospetti cancerogeni (2B)”;
- gli Igienisti Industriali USA (ACGIH)
“inseriscono nel gruppo A1 (sostanze riconosciute cancerogene per l’uomo) i
composti inorganici insolubili del Ni ed il Ni subsulfuro, l’As e i suoi
composti inorganici, il Cr(VI) solubile e insolubile e il Be e i suoi composti;
i cromati di piombo, di calcio e stronzio, i composti del Cd e l’antimonio
triossido nel gruppo A2 (sospetta cancerogenicità); Pb e Co e loro composti
inorganici e al V pentossido sono inseriti nel gruppo A3 (cancerogeno
riconosciuto per l’animale con rilevanza non nota per l’uomo), mentre i
composti inorganici solubili del Ni, il Cr metallo e il Cr(III) nel gruppo A4
(non classificabili come cancerogeni per l’uomo) e il Ni elemento in A5 (non
sospetto cancerogeno)”;
- la Deutsche Forschungsgemeinschaft, (DFG)
“ha inserito nel gruppo 1 (sostanze che causano tumore nell’uomo dimostrati da
studi epidemiologici e da evidenze che la sostanza causa il cancro attraverso
un meccanismo di azione rilevante per l’uomo) il Ni e suoi composti (frazione
inalabile, Ni metallico, Ni acetato, Ni carbonato, Ni cloruro, Ni biossido, Ni
idrossido, Ni monossido, Ni subsulfuro, Ni solfato, Ni sulfuro), l’As e i suoi
composti inorganici (As metallico, As triossido, acido arsenioso e sali, sodio
arsenito, As pentossido, acido arsenico e Sali, piombo arsenato, calcio
arsenato), il cromato di zinco, il Cd (frazione inalabile) e il Be e i suoi
composti inorganici. Considerano invece nel gruppo 2 i composti del Cr(VI)
frazione inalabile con l’eccezione di quelli insolubili in acqua come cromato
di piombo e cromato bario il Pb, il V, il Co e i composti organico dello Sb,
come cancerogeni per l’uomo in seguito a studi a lungo termine su animali. La
DFG propone livelli di esposizione per le sostanze
cancerogene (exposure equivalents for carcinogenic substances, EKA) per il
gruppo comprendente il Ni metallico e i
composti insolubili, il gruppo dei composti solubili del Ni, per l’As
triossido, il Co e composti e il V e suoi composti inorganici”;
- “l’Unione Europea (UE) inserisce
nella lista delle sostanze
classificate cancerogene e/o mutagene dalla CE, 28° adeguamento alla
direttiva 67/548/CEE, gli elementi metallici e relative specie attribuendo
frasi di rischio R49 (può provocare il cancro per inalazione), R45 (può
provocare il cancro) e R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove
insufficienti). In particolare per il Ni attribuisce frase di rischio R49 al Ni
biossido, monossido, il Ni solfuro e il trinichel disolfuro; per il Cr al
Cr(VI), al Cr triossido e al sodio cromato e dicromato; per il Cd al Cd ossido
e solfato così come per il Be e tutti i suoi composti esclusi i silicati doppi
di alluminio, al cobalto dicloruro e cobalto solfato. All’acido arsenico e sali
e al pentossido e triossido di As, al Cr cromato, zinco e stronzio cromato e al
Cd cloruro e fluoruro è attribuita la frase di rischio R45. Al Ni carbonato, al
Ni diidrossido, al Ni solfato, al Ni tetracarbonile e al Pb acetato basico è
attribuita la frase di rischio R40. È opportuno ricordare che la V pentossido
viene attribuita la frase R68 (possibilità di effetti irreversibili)”.
Gli autori ricordano che i Medici del
Lavoro devono considerare con la massima attenzione tutte queste informazioni
quando “devono esprimere il loro parere sulla scelta delle misure dell’esposizione,
sia quando sono parte attiva nella valutazione
del rischio, quando collaborano alla predisposizione dei piano di
prevenzione e soprattutto quando organizzano ed attuano la sorveglianza
sanitaria ed epidemiologica”.
E comunque si ricorda che a stretto rigore di legge “cancerogeni sono
esclusivamente specie e composti dei singoli elementi metallici con le frasi di
rischio R45 ed R49 attribuite dall’UE”.
Il Decreto
legislativo 81/2008 ribadisce questo aspetto quando al titolo IX, capo 2
indica:
Articolo 234 - Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali
categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive
modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all' ALLEGATO XLII, nonchè
una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'
ALLEGATO XLII. (…)
Le differenze sopra indicate possono condizionare aspetti applicativi
importanti quali “la scelta degli indicatori
ambientali e biologici da privilegiare nei monitoraggi della loro
esposizione, l’applicazione di valori di riferimento o di valori limite, la
sorveglianza sanitaria e quella epidemiologica”.
In questo contesto il contributo sottolinea come per poter garantire idonei
interventi preventivi e di sorveglianza dei lavoratori esposti “non si può non
partire dalla identificazione e possibilmente dalla misura delle specie
dell’elemento metallico cui è stato effettivamente attribuito il potere
cancerogeno”.
Nell’ultima parte del documento gli autori ricordano che la valutazione dei rischi deve tener
conto:
- “delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le
diverse vie di assorbimento anche in relazione al loro stato di aggregazione”;
- “di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è
assorbimento cutaneo”.
Si rammenta poi che la necessità di informazioni riguardanti specie e composti
effettivamente classificati è “richiamata anche nella previsione degli adempimenti documentali quali:
– la registrazione dei quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o
sottoprodotti;
– la misura dell’esposizione dei lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
– la sorveglianza
sanitaria per i lavoratori per i quali si sia evidenziato un rischio per la
salute”.