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Anno 11 - numero 2171 di mercoledì 20 maggio 2009

DUVRI: lo scambio di formazione e informazione tra le figure coinvolte


Il DUVRI nel D.Lgs. 81/2008: specificità e indicazioni per le attività formative realizzate dai datori di lavoro della stazione appaltante ed appaltatrice, la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

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Il 19 e 20 marzo 2009 si è svolto a Firenze il seminario tecnico di aggiornamento al D.Lgs. 81/2008 “La gestione degli appalti pubblici: sicurezza e regolarità del lavoro” organizzato da ARPAT Toscana insieme con ARPA Piemonte, Regione Toscana e Regione Piemonte.
Nel corso delle due giornate si è parlato dei temi relativi al Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e PuntoSicuro, dopo aver presentato gli atti del convegno, ha deciso di approfondire la conoscenza di quelli ritenuti più rilevanti per i nostri lettori.
 

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Nell’intervento “Il DUVRI : comunicazione, informazione e formazione tra le figure coinvolte”, di Giuseppe Acquafresca (RSPP Arpa Piemonte) si ricorda che uno dei pilastri fondamentali del Decreto legislativo 81/2008 è “quello relativo al rafforzamento strutturale e l’aggiornamento del ruolo della formazione e della informazione”.
 
In particolare l’autore sottolinea alcune parti del decreto:
 
Art. 36. Informazione ai lavoratori
  1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
    a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
    b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
    c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
    d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
(…)
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
(…)
  4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
    a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
    b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
    c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
(…)
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale (…)
 b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
(…)
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (…)
 
Dunque i datori di lavoro a cui sono affidati gli appalti ed i subappalti:
- “cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinano gli interventi informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.
Per ottemperare a quanto indicato dalla lettera b) del c.1 dell’art. 26 del Testo Unico i datori di lavoro (della stazione appaltante ed appaltatrice ) devono realizzare “specifiche attività formative mirate alla formazione-informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione dell’appalto o fornitura in oggetto oltre ovviamente alle specifiche procedure operative e di sicurezza presenti nel/nelle sede/i dove si realizza l’attività appaltata”.
È evidente che “la messa a punto e la esecuzione di attività formative possono essere realizzate solamente a partire da una ‘corretta e dettagliata informazione tra i Datori di lavoro interessati e dei relativi uffici e/o servizi di supporto’”.
L’autore ricorda che ad oggi le informazioni e le documentazioni che sono richieste e fornite non sono codificate quindi i soggetti coinvolti si scambiano spesso dati, informazioni, documenti “che nella maggior parte dei casi non consentono di conoscere ‘effettivamente’ i rischi e le misure di prevenzione ma solamente di disporre di tanta ma tanta carta”.
 
L’autore, anche in relazione alla verifica dell’idoneità tecnico professionale, conclude indicando che:
- una “buona comunicazione parte dallo scambio di dati e documenti e dichiarazioni previste dalle norme”;
- la comunicazione e la formazione devono riguardare tutti i soggetti coinvolti, interni  ed esterni;
- la comunicazione e la formazione devono essere  “specifiche sui rischi”, adeguate,   sufficienti,  documentate.
 
  
Il DUVRI: comunicazione, informazione e formazione tra le figure coinvolte”, Giuseppe Acquafresca  - RSPP ARPA Piemonte (formato PDF, 60 kB).



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