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Anno 12 - numero 2373 di lunedì 12 aprile 2010

DPI anticaduta: ritirata la norma EN 353-1:2002


La Commissione Europea ha rimosso dall’elenco delle norme armonizzate la norma EN 353-1:2002 sui dispositivi anticaduta: le motivazioni.

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E' stata pubblicata la decisione, decisione della Commissione Europea del 19 marzo 2010 che ritira il riferimento della norma EN 353-1:2002 «Dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida» conformemente alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

La norma EN 353-1:2002 sui dispositivi anticaduta è stata quindi rimossa dall’elenco delle norme armonizzate a seguito di un’obiezione formale sollevata dal Regno Unito.

Pubblichiamo un approfondimento tratto dal sito della KAN (Commissione per la prevenzione sul lavoro e la normazione) a cura di C. Matiuzzo che spiega implicazioni e antefatti di questa decisione.





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Protezione contro le cadute dall’alto con dispositivi anticaduta: obiettivo “mercato interno europeo” non ancora raggiunto
Le disposizioni della norma EN 353-1 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida” coprono attualmente solo le normali operazioni di salita e discesa lungo una linea di ancoraggio rigida installata correttamente. Non viene per esempio tenuto conto dell’impiego in ambienti di lavoro angusti. In caso di caduta dall’alto non devono inoltre intervenire particolari fattori in grado di influire sull’iniziale caduta verticale dell’utilizzatore e il sistema non può p. es. essere utilizzato per assicurare la posizione durante i lavori in altezza. La norma copre pertanto solo i casi in cui il sistema venga utilizzato nell’assoluto rispetto delle disposizioni del produttore.
In caso contrario esso potrebbe non essere perfettamente efficiente e pregiudicare la sicurezza dell’utilizzatore.

Cosa si intende per condizioni di impiego prevedibili?
Secondo i passi 1.1.1 e 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva europea sui dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE) il produttore è espressamente tenuto a tener conto non solo dell’uso previsto, ma anche delle condizioni di impiego prevedibili dei dispositivi di protezione individuale.
I produttori devono quindi garantire la sicurezza non solo per i casi in cui i DPI vengono utilizzati conformemente alle condizioni da essi definite, ma anche per quelli in cui sono usati diversamente, in condizioni di impiego prevedibili.
I gravi incidenti provocati negli scorsi anni dall’utilizzo scorretto dei dispositivi anticaduta dimostrano che a questo riguardo sussiste un’urgente necessità di intervento. Gli esperti sono per esempio concordi nel ritenere che la norma EN 353-1:2002 debba essere integrata con ulteriori specifiche di progettazione al fine di poter considerare meglio le condizioni di impiego prevedibili.
Dal punto di vista della Germania la norma EN 353-1:2002 attualmente manca di trattare in maniera adeguata soprattutto i seguenti aspetti:
• Possibili forze orizzontali agenti sul dispositivo
• Caduta laterale dell’utilizzatore
• Distanza elevata tra la linea di ancoraggio e il baricentro del corpo dell’utilizzatore, p. es. a causa di un insufficiente adattamento dell’imbracatura per il corpo
• Guida manuale del dispositivo anticaduta di tipo guidato
• Requisiti di prova per l’arresto terminale (fine corsa) nei casi in cui la linea di ancoraggio non arrivi fino a terra

A livello europeo non vi è tuttavia consenso sui metodi concreti a cui ricorrere per effettuare le prove relative agli aspetti di cui sopra.

Il mercato interno europeo non è ancora realtà
Contrariamente a quanto previsto dal Nuovo Approccio per il mercato interno, le procedure per la certificazione di tipo dei dispositivi anticaduta di tipo guidato con una linea di ancoraggio rigida non vengono effettuate in maniera unitaria.
Sussiste infatti la possibilità che alcuni enti notificati si attengano esclusivamente alle disposizioni previste dalla norma EN 353-1:2002, mentre altri, visti i differenti approcci nazionali, possono effettuare varie prove supplementari.

Dopo un’obiezione formale presentata dalle autorità britanniche contro questa norma armonizzata ci si aspetta ora che la Commissione Europea – previa consultazione dei rappresentanti degli stati membri impegnati nel gruppo di lavoro DPI – provveda quanto prima a ritirare completamente il riferimento della norma dalla Gazzetta ufficiale dell’UE. In tal modo l’applicazione di questa norma non darà più luogo alla presunzione di conformità, neanche per quei requisiti della direttiva che in realtà sono attuati correttamente. Dal punto di vista della Germania sarebbe stato più appropriato non ritirare completamente i riferimenti della norma, bensì affiancare loro un’adeguata nota di avvertenza.
I produttori e gli addetti alle prove dei dispositivi anticaduta dovranno ora trovare delle soluzioni unanimi a questi problemi ormai noti da tempo. La Commissione Europea è chiamata a indicare, in un mandato di normazione, i punti critici sopra elencati e a sollecitare un consenso in tempi rapidi. Sulla base di ciò il CEN/TC 160 “Protezione contro le cadute dall’alto, comprese le cinture da lavoro” dovrebbe terminare al più presto i lavori relativi alla norma EN 353-1.

Corado Mattiuzzo
 


Come anticipato nell’articolo del Dott. Mattiuzzo, la Commissione Europea ha quindi ritirato completamente il riferimento della norma dalla Gazzetta ufficiale dell’UE, di conseguenza l’applicazione di questa norma non darà più luogo alla presunzione di conformità.



Commissione Europea - Decisione del 19 marzo 2010 che ritira il riferimento della norma EN 353-1:2002 «Dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida» conformemente alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio.



Nota 1.  KAN è l’organismo tedesco tripartito che segue la normazione e ne verifica criticamente la rilevanza e rispondenza all’assetto regolamentare di protezione sociale tedesco
 
 



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