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Anno 12 - numero 2373 di lunedì 12 aprile 2010
DPI anticaduta: ritirata la norma EN 353-1:2002 La Commissione Europea ha rimosso dall’elenco delle norme armonizzate la norma EN 353-1:2002 sui dispositivi anticaduta: le motivazioni.
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E' stata pubblicata la decisione, decisione della Commissione Europea del 19
marzo 2010 che ritira il riferimento della norma EN 353-1:2002 «Dispositivi
per la protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1:
Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio
rigida» conformemente alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
La norma EN 353-1:2002 sui dispositivi
anticaduta è stata quindi rimossa dall’elenco delle norme armonizzate a
seguito di un’obiezione formale sollevata dal Regno Unito.
Pubblichiamo un approfondimento tratto dal sito della KAN (Commissione per la
prevenzione sul lavoro e la normazione) a cura di C. Matiuzzo che spiega
implicazioni e antefatti di questa decisione.
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Protezione contro le cadute
dall’alto con dispositivi anticaduta:
obiettivo “mercato interno europeo” non ancora raggiunto
Le disposizioni della norma EN 353-1 “Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall’alto - Parte 1: Dispositivi
anticaduta di
tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida” coprono
attualmente
solo le normali operazioni di salita e discesa lungo una linea di
ancoraggio
rigida installata correttamente. Non viene per esempio tenuto conto
dell’impiego in ambienti di lavoro angusti. In caso di caduta
dall’alto non devono inoltre intervenire particolari fattori in
grado di
influire sull’iniziale caduta verticale dell’utilizzatore e il sistema
non
può p. es. essere utilizzato per assicurare la posizione durante i
lavori in
altezza. La norma copre pertanto solo i casi in cui il sistema venga
utilizzato nell’assoluto rispetto delle disposizioni del produttore.
In caso contrario esso potrebbe non essere perfettamente efficiente e
pregiudicare la sicurezza dell’utilizzatore.
Cosa
si intende per condizioni di impiego prevedibili?
Secondo i passi 1.1.1 e 3.1.2.2 dell’allegato II della
direttiva
europea sui dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE)
il produttore è espressamente tenuto a tener conto non solo dell’uso
previsto, ma anche delle condizioni di impiego prevedibili dei
dispositivi di
protezione individuale.
I produttori devono quindi garantire la sicurezza non solo per i casi
in cui
i DPI vengono utilizzati conformemente alle condizioni da essi definite, ma
anche
per quelli in cui sono usati diversamente, in condizioni di impiego
prevedibili.
I gravi incidenti provocati negli scorsi anni dall’utilizzo scorretto
dei dispositivi
anticaduta dimostrano che a questo riguardo sussiste un’urgente
necessità
di intervento. Gli esperti sono per esempio concordi nel ritenere che
la
norma EN 353-1:2002 debba essere integrata con ulteriori specifiche di
progettazione al fine di poter considerare meglio le condizioni di
impiego
prevedibili.
Dal punto di vista della Germania la norma EN 353-1:2002 attualmente
manca di
trattare in maniera adeguata soprattutto i seguenti aspetti:
• Possibili forze orizzontali agenti sul dispositivo
• Caduta laterale dell’utilizzatore
• Distanza elevata tra la linea di ancoraggio e il baricentro del corpo
dell’utilizzatore, p. es. a causa di un insufficiente adattamento
dell’imbracatura per il corpo
• Guida manuale del dispositivo anticaduta di tipo guidato
• Requisiti di prova per l’arresto terminale (fine corsa) nei casi in
cui la
linea di ancoraggio non arrivi fino a terra
A livello europeo non vi è tuttavia consenso sui metodi concreti a cui
ricorrere per effettuare le prove relative agli aspetti di cui sopra.
Il
mercato interno europeo non è ancora realtà
Contrariamente a quanto previsto dal Nuovo Approccio per il
mercato
interno, le procedure per la certificazione di tipo dei dispositivi
anticaduta di tipo guidato con una linea di ancoraggio rigida non
vengono
effettuate in maniera unitaria.
Sussiste infatti la possibilità che alcuni enti notificati si attengano
esclusivamente alle disposizioni previste dalla norma EN 353-1:2002,
mentre
altri, visti i differenti approcci nazionali, possono effettuare varie
prove
supplementari.
Dopo un’obiezione formale presentata dalle autorità britanniche contro
questa
norma armonizzata ci si aspetta ora che la Commissione Europea –
previa
consultazione dei rappresentanti degli stati membri impegnati nel
gruppo di
lavoro DPI – provveda quanto prima a ritirare completamente il
riferimento
della norma dalla Gazzetta ufficiale dell’UE. In tal modo
l’applicazione di
questa norma non darà più luogo alla presunzione di conformità,
neanche per
quei requisiti della direttiva che in realtà sono attuati
correttamente. Dal
punto di vista della Germania sarebbe stato più appropriato non
ritirare
completamente i riferimenti della norma, bensì affiancare loro
un’adeguata
nota di avvertenza.
I produttori e gli addetti alle prove dei dispositivi
anticaduta dovranno ora trovare delle soluzioni unanimi a questi
problemi
ormai noti da tempo. La Commissione Europea è chiamata a indicare, in
un
mandato di normazione, i punti critici sopra elencati e a sollecitare
un
consenso in tempi rapidi. Sulla base di ciò il CEN/TC 160 “Protezione
contro
le cadute dall’alto, comprese le cinture da lavoro” dovrebbe terminare
al più
presto i lavori relativi alla norma EN 353-1.
Corado Mattiuzzo
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