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Anno 12 - numero 2355 di martedì 16 marzo 2010
Dipendenze da alcol e droghe: le mansioni a rischio In quali casi è obbligatorio l’accertamento di assenza di tossicodipendenza? Quali sono le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi? Un approfondimento a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano. Seconda parte.
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Pubblichiamo la seconda parte dell’approfondimento “Dipendenze da alcol e
droghe: obblighi di sicurezza e igiene del lavoro” a cura dell’avvocato Rolando
Dubini (vai
alla prima parte).
2. Assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti accertamento di
assenza di tossicodipendenza
Il comma 1
dell’art. 125 del D.P.R.
9 ottobre 1990 n. 309
(Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza) ha stabilito che “gli appartenenti alle
categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la
sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di
assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e,
successivamente, ad accertamenti periodici”.
Il comma 2 del predetto
articolo ha, poi, soggiunto che “il decreto di cui al comma 1 determina anche
la periodicità degli accertamenti e le relative modalità”; mentre il comma 3 ha
posto a carico del datore di lavoro “in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro”
l’obbligo di “far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta
rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi”.
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L’attuazione
delle
indicate disposizioni – intervenuta a considerevole distanza di tempo
dall’entrata in vigore del D.P.R. 309/1990 e a seguito di modifica
costituzionale che ha introdotto nuove e inderogabili competenze
regionali – è necessariamente transitata attraverso il
perfezionamento (con successivo provvedimento del 18 settembre 2008)
dell’accordo precedentemente raggiunto in sede di Conferenza Permanente
per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano
(ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di
accertamento di
assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza
Unificata del 30 ottobre 2007), sul documento recante “Procedure per gli
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute
di terzi”.
L’art. 8, comma 2,
dell’Intesa del 30 ottobre 2007 ha stabilito che “le procedure
diagnostiche e
medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena
di
custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le
Regioni e
le Province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata
in vigore della presente intesa. L’accordo individua altresì le tecniche
analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle
analisi,
garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità
condivise”.
Mentre il comma 4 ha
demandato alla struttura sanitaria l’immediata comunicazione dell'esito
degli
accertamenti al medico
competente, “che lo
comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al
lavoratore
interessato”, il comma 5 facoltizza il lavoratore di cui sia accertata
la
tossicodipendenza a chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione
anzidetta,
la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le
tossicodipendenze
dell'Azienda sanitaria locale.
A seguito dell’Intesa
del 30 ottobre 2007, la stessa Conferenza Stato-Regione ha dunque provveduto,
con l’atto del 18 settembre 2008 all’approvazione di un documento,
elaborato al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(avvalendosi del
contributo di un apposito Gruppo tecnico) con il quale sono state
individuate
le procedure
per
gli accertamenti
sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che
comportano
particolari rischi per la sicurezza,
l'incolumità e la salute di terzi. Occorre sottolineare con forza la
portata della tutela che riguarda anche i terzi estranei danneggiati dai
comportamenti di lavoratori che svolgono mansioni rischiose in
condizioni
psicofisiche menomate dall'assunzione di sostanze stupefacenti od alcol.
Questa
finalità prevenzionistica a favore della collettività viene spesso
bellamente
ignorata da critici troppo disinvolti della normativa vigente,magari in
nome di
diritti individuali cui dovrebbe essere consentito di calpestare i
diritti di
tutti a vivere senza essere investiti da chi utilizza mezzi di trasporto
o
sollevamento, per fare esempio, senza averne i necessari requisiti
psicofisici.
Nell’Allegato 1
all’atto di cui sopra trovano analitica disciplina le procedure per gli
accertamenti in questione.
Quanto alla normazione
regionale esemplare risulta essere - come non di rado accade - per le
modalità
efficacemente definite degli adempimenti necessari , la deliberazione della
Giunta Regionale della Toscana 27 ottobre 2008 n. 868 con la quale
sono state dettate le “Linee
di
indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti
sanitari di
assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari
rischi
per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
In attuazione delle
indicazioni contenute nel citato Allegato 1 all’Atto del 18 settembre
2008,
nell’Allegato 1, punto 2. della deliberazione regionale di che trattasi
(“Procedure accertative di primo livello da parte del medico
competente”),
vengono precisati gli “Adempimenti a carico dei datori di lavoro” (punto
2.1),
fra i quali sono annoverati la comunicazione al medico competente
dell’elenco
dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base
alla
lista delle mansioni descritte in Allegato 1 al Provvedimento n. 99/CU
del 30
ottobre 2007 (da effettuarsi, comunque, con frequenza minima annuale); e
vengono, altresì, individuate (in stretta analogia con quanto fissato in
sede
di Conferenza Stato-Regioni) le seguenti tipologie di accertamenti:
- periodici
(sottoposizione del lavoratore ad accertamento, di
norma con frequenza annuale; con la specificazione che, “in situazione
di
elevata numerosità dei soggetti da sottoporre all’accertamento,va tenuto
conto,
… che nel rispetto delle procedure di accertamento si dovranno garantire
le
caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori della data
di
effettuazione dell’accertamento e, contemporaneamente, si dovrà
escludere la
possibilità di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da
parte del
datore di lavoro”: con riveniente possibilità, per il datore di lavoro,
di
selezionare “i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta agli
accertamenti previsti, mediante l’utilizzo di un processo casuale di
individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte
del
datore di lavoro stesso”);
- per ragionevole
dubbio (“in adeguamento alle direttive comunitarie in materia, il
lavoratore
viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione a rischio
anche –
oltre al controllo sanitario periodico – quando sussistano indizi o
prove
sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite”);
- dopo un incidente
(“il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, deve
essere sottoposto, dal medico competente nei casi in cui è previsto, ad
accertamento di idoneità alla mansione successivamente ad un incidente
avvenuto
alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per escludere
l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”);
- di follow up o
monitoraggio cautelativo (“il lavoratore, prima del suo rientro nella
mansione
a rischio, dovrà comunque essere controllato, dal medico competente, ad
intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per
assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope al fin e di verificare nel tempo il
permanere dello stato di non assuntore”. Tali accertamenti “andranno
eseguiti
con periodicità almeno mensile con date non programmabile dal lavoratore
e da
stabilire di volta in volta coerentemente con quanto previsto dal
D.Lgs.n .81
del 9 aprile 2008 nel caso di
fattispecie. La durata minima prevista sarà di almeno 6 mesi”);
- in occasione del
rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di
sospensione
dovuto a precedente esito positivo (sottoposizione del lavoratore ad
“accertamento di idoneità alla mansione per garantire il suo stato di
non
assuntore, prima di riprendere a svolgere la mansione a rischio”).
Quanto
al previsto iter degli accertamenti (punto 2.2), sono analiticamente
disciplinati sia gli adempimenti del medico competente e dei datori di
lavoro,
sia le indicazioni per la visita medica.
L'accertamento va
attuato secondo le disposizioni dell'Intesa in materia di
accertamento di
assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza
Unificata
del 30
ottobre
2007 e nel rigoroso
rispetto delle procedure diagnostiche e
medico legali per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di
assunzione di sostanze stupefacenti dettate dal Provvedimento
18
settembre 2008 recante “Accordo,
ai sensi
dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di
assenza di
tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata
del 30
ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per
gli
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di
terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR)” (Gazzetta Ufficiale n. 236 del
8-10-2008).
Il datore di
lavoro deve preventivamente comunicare al medico competente l'esistenza
delle
mansioni a rischio e i nominativi dei lavoratori che svolgono dette
mansioni ai
sensi del provvedimento 30 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 15
novembre 2007 di intesa della Conferenza
Stato - Regioni, ai sensi dell’art. 8,
comma 6, della legge n. 131/2003, con il quale sono stati individuati
nell'allegato I una serie di mansioni lavorative da parte dei lavoratori
impegnati in attività di
trasporto
passeggeri e merci pericolose e in altre mansioni individuate
nell'allegato I per i quali diviene obbligatoria la
visita preventiva
finalizzata all’accertamento di un eventuale uso di sostanze
stupefacenti.
Il primo atto obbligatorio è previsto dall'art. 4 (Accertamenti
sanitari
preventivi di screening) dell'intesa è al riguardo chiarissimo:
1. Il datore di lavoro,
prima di adibire un lavoratore all'espletamento di
mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I, qualunque sia il
tipo di
rapporto di lavoro instaurato, provvede
a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso,
comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
2. Il medico competente, all’atto
dell’assunzione del personale adibito alle mansioni di cui all’allegato 1
e
successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali
del
lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare
l’assenza
di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici
tests di screening in grado
di evidenziarne l’assunzione, secondo le modalità definite nell’
articolo 8.
L'articolo 8 dell'Intesa
citata prevede poi che le procedure
diagnostiche e medico-legali definite infine il 18 settembre 2008 dal
succitato Accordo lo Stato, le Regioni e le
province autonome.
In realtà era stata regolata anche la
fase antecedente con il successivo art.
13 (Norme
transitorie), inequivocabile: “1. Fino all'approvazione
dell'Accordo tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le
procedure e
le modalità disciplinate nel decreto del Ministro della sanità 12 luglio
1990,
n. 186, per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope”.
L'allegato che segue assume rilevanza non solo ai fini
della sorveglianza sanitaria, ma prima ancora, da un punto di vista
logico-giuridico, per quel che riguarda l'esatto e completo adempimento
di
valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a)
e 28
del D.Lgs. n. 81/2008.
ALLEGATO I del
provvedimento 30
ottobre 2007 di intesa della Conferenza Stato - Regioni
MANSIONI CHE
COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA
SALUTE DEI
TERZI
1) Attività per le
quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento
dei
seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas
tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive
modificazioni);
b) fabbricazione e
uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635) e
posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n.
302);
c) Direzione tecnica
e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n
1450 e
s.m.)
2) Mansioni inerenti
le attività di trasporto
a) conducenti di
veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di
guida
categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di
abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in
servizio di
noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale
per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto
direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza
dell’esercizio
ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale
rotabile,
manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento
treni,
gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e
coordinamento e vigilanza
di una o più attività di sicurezza;
c) personale
ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura
ferroviaria
con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale
navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le
imbarcazioni
da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto
alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in
gestione
governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie,
autolinee
e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti,
conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con
binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i
manovratori di carri ponte con pulsantiera a
terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di
coperta e macchina, limitatamente allo Stato
maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio
di navi mercantili e passeggeri
, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare,
dei pontoni
galleggianti, adibito ad attività off-shore e
delle navi posatubi;
h) controllori di
volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale
certificalo dal Registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di
mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai
pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida
di macchine di movimentazione terra e merci;
3) Funzioni operative
proprie degli addetti e dei responsabili della produzione,
del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita
di
esplosivi.
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