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Anno 11 - numero 2281 di venerdì 13 novembre 2009

D.Lgs. 81/2008: proroghe, norme attuative e diritto transitorio


Un approfondimento sul diritto transitorio e sui tempi della definitiva messa a regime del D.Lgs. 81/2008. Le proroghe, i differimenti dell’entrata in vigore, i richiami a norme attuative: una tabella esplicativa.

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Sul Dossier Adapt numero 16 dell’8 ottobre 2009, dedicato al “Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009)”, realizzato dall'Associazione per gli Studi internazionali e comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali (ADAPT), in collaborazione con il Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi,  è presente un articolo che segnaliamo ai nostri lettori.

Si tratta di “Diritto transitorio e tempi della definitiva messa a regime”, a cura di Lorenzo Fantini e Davide Venturi, un articolo che già nelle premesse indica che il Decreto legislativo 81/2008 “non costituisce un corpo normativo unitario” in quanto la sua vigenza “in molte sue parti è differita a momenti successivi alla entrata in vigore del Testo Unico, quale infine modificato dal d.lgs. n. 106/2009”.
Se dunque “il consolidamento del quadro giuridico in materia di salute e sicurezza sul lavoro avverrà per gradi” - rimandando un giudizio corretto e completo sullo stesso “solo una volta completata l’entrata in vigore di tutte le disposizioni o dei provvedimenti attuativi di riferimento” – l’articolo elenca le parti del Testo Unico che, comportando l’applicazione di una disciplina transitoria,” sono state oggetto di esplicito differimento temporale quanto all’efficacia, anche attraverso il susseguirsi di proroghe culminate nel definitivo assetto stabilito dal d.lgs. n. 106/2009”.



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Nell’articolo è contenuta una sintetica tabella relativa al diritto transitorio con indicate proroghe e differimenti:
 
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Come indicato dagli autori, l’iter di progressiva entrata a regime del D.Lgs. 81/2008 riguarda aspetti sia di rilievo sia di dettaglio.
Ne riportiamo alcuni, senza nessuna pretesa di esaustività:

- settore marittimo: “l’art. 3, comma 3, prevede che per i lavori a bordo delle navi, per i lavori in ambito portuale, per il settore delle navi da pesca e per il trasporto ferroviario di cui alla l. n. 191/1974 trovi provvisoria applicazione la disciplina prevenzionistica previgente, fino all’emanazione – entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. - n. 81/2008 – di specifici regolamenti”;
- cooperative sociali, volontariato,… : “una novità di rilievo prevista dal d.lgs. n. 106/2009 riguarda il differimento dell’applicazione della disciplina speciale in materia di salute e sicurezza per le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresa la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico ed i volontari dei vigili del fuoco”;
- comunicazione infortuni: “il d.lgs. n. 106/2009 ha disposto il differimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail e all’Ipsema dei dati relativi agli infortuni con assenza dal lavoro superiore ad un giorno, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r;
- stress lavoro correlato: sempre in base al decreto 106/2009 “l’efficacia delle disposizioni sulla valutazione dello stress lavorocorrelato è stata oggetto di un ulteriore differimento. Infatti, la relativa disciplina (art. 28, comma 1-bis) entrerà in vigore solo dopo l’elaborazione delle indicazioni che verranno fornite dalla Commissione consultiva (art. 6, comma 8, lett. m-quater), e comunque, anche in assenza di esse, a partire dal 1° agosto 2010”.
- autocertificazione: “un’importante disciplina di diritto transitorio riguarda poi i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti, i quali, ai sensi dell’art. 29, comma 5, possono, salvo che nei casi espressamente previsti, autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, fino all’adozione dei regolamenti recanti le modalità di redazione dei documenti di valutazione dei rischi mediante procedure standardizzate, e comunque entro il 30 giugno 2012”;
- campi elettromagnetici: “l’art. 306, comma 3, prevede la posposizione dell’entrata in vigore di una serie di norme speciali contenute nel Titolo VIII del d.lgs. n. 81/2008”. In particolare la norma dispone che l’intero Titolo VIII, Capo IV (rischi di esposizione a campi elettromagnetici) entra in vigore alla data del termine ultimo di recepimento di direttiva n. 2004/40/CE, termine che è stato prorogato al al 30 aprile 2012”. 
- radiazioni ottiche artificiali: il medesimo articolo, il 306, “prevede un differimento fino al 26 aprile 2010 dell’entrata in vigore del Titolo VIII, Capo V, relativo alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali”;
- vibrazioni: “per le attrezzature messe a disposizione dal datore di lavoro prima del 6 luglio 2007, la norma sui valori limite delle vibrazioni di cui all’art. 201 del d.lgs. n. 81/2008 entra in vigore solo a partire dal 6 luglio 2010”; 
- visita preventiva: riguardo al regime transitorio del divieto di visita preventiva in fase preassuntiva, si ricorda che “tale disposizione, la cui entrata in vigore era stata più volte prorogata, è stata definitivamente abrogata dall’art. 26 del d.lgs. n. 106/2009”.

Gli autori ricordano che oltre al problema della transitorietà di alcune norme, numerose sono le “disposizioni che rimandano all’attività normativa integrativa di secondo livello, e cioè all’emanazione di atti regolamentari da parte del Governo o di singoli Ministri”.
In merito al “copioso richiamo a norme attuative che dovranno essere adottate successivamente all’entrata in vigore del Testo Unico”, gli autori propongono una disamina dei principali casi di rinvio a tali norme. Disamina che vi invitiamo a leggere direttamente, magari insieme agli approfondimenti proposti da PuntoSicuro dopo l’emanazione del decreto 106/2009.

A titolo esemplificativo, e riguardo al titolo I e III del Testo Unico, indichiamo alcuni rinvii significativi ad altre norme:
- l’art. 6, comma 8, lett. f “prevede che, su proposta della Commissione consultiva ivi disciplinata venga emanato entro il 31 dicembre 2010 un regolamento che individui procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori (art. 29, comma 5) e fino a cinquanta lavoratori (art. 29, comma 6), tenendo conto dei profili di rischio e degli indici  infortunistici di settore”;
- l’art 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) “prevede l’adozione di un decreto del Ministero del lavoro che integri le ipotesi previste dall’Allegato I in materia di potere di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”;
- l’art 26, in combinato disposto con l’art. 6, “prevede l’emanazione di un decreto che disciplini i criteri di verifica da parte dei datori di lavoro committenti di appalti dell’idoneità tecnicoprofessionale dell’azienda appaltatrice”;
- l’art 30, comma 5-bis, “prevede che le procedure di semplificazione per l’attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza per le piccole e medie imprese, una volta elaborate dalla Commissione consultiva permanente, siano poi recepite mediante apposito regolamento ministeriale”;
 - l’art. 71, commi 13 e 14, “prevede l’emanazione entro dodici mesi di un regolamento che disciplini le modalità dei controlli periodici sulle attrezzature di cui all’Allegato VII e l’integrazione delle attrezzature di lavoro sottoposte ai controlli periodici di cui allo stesso Allegato VII”;
- l’art. 79, comma 2, “prevede l’emanazione di un regolamento in materia di criteri di individuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale che devono essere forniti ai lavoratori dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 77, comma 3”. In questo caso viene anche prevista una disposizione transitoria, che dispone la provvisoria applicazione del decreto ministeriale 2 maggio 2001”.
 
 


ADAPT, “Diritto transitorio e tempi della definitiva messa a regime”, di Lorenzo Fantini e Davide Venturi, tratto dal Dossier n. 16 del 8 ottobre 2009 (formato PDF, 129 kB).
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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