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D.Lgs. 81/2008: proroghe, norme attuative e diritto transitorio
Un approfondimento sul diritto transitorio e sui tempi della definitiva messa a regime del D.Lgs. 81/2008. Le proroghe, i differimenti dell’entrata in vigore, i richiami a norme attuative: una tabella esplicativa.
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Sul Dossier Adapt numero 16 dell’8 ottobre 2009, dedicato al “Testo Unico della salute e sicurezza sul
lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009)”, realizzato dall'Associazione
per gli Studi internazionali e comparati sul Diritto del lavoro e sulle
Relazioni industriali (ADAPT), in collaborazione
con il Centro Studi
Internazionali e Comparati Marco Biagi,
è presente un articolo che segnaliamo ai nostri lettori.
Si tratta di “Diritto
transitorio e tempi della definitiva messa a regime”, a cura di Lorenzo
Fantini e Davide Venturi, un articolo che già nelle premesse indica che il Decreto
legislativo 81/2008 “non costituisce un corpo normativo unitario” in quanto
la sua vigenza “in molte sue parti è differita a momenti successivi alla
entrata in vigore del Testo Unico, quale infine modificato dal d.lgs. n. 106/2009”.
Se dunque “il consolidamento del quadro giuridico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro avverrà per gradi” - rimandando un giudizio corretto e
completo sullo stesso “solo una volta completata l’entrata in vigore di tutte
le disposizioni o dei provvedimenti attuativi di riferimento” – l’articolo
elenca le parti del Testo Unico che, comportando l’applicazione di una
disciplina transitoria,” sono state oggetto di esplicito differimento temporale
quanto all’efficacia, anche attraverso il susseguirsi di proroghe culminate nel
definitivo assetto stabilito dal d.lgs. n. 106/2009”.
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Nell’articolo è contenuta una sintetica tabella relativa al diritto transitorio
con indicate proroghe e differimenti:
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Come indicato dagli autori, l’iter di progressiva entrata a regime del D.Lgs.
81/2008 riguarda aspetti sia di rilievo sia di dettaglio.
Ne riportiamo alcuni, senza nessuna pretesa di esaustività:
- settore marittimo: “l’art. 3,
comma 3, prevede che per i lavori a
bordo delle navi, per i lavori in ambito portuale, per il settore delle
navi da pesca e per il trasporto ferroviario di cui alla l. n. 191/1974 trovi
provvisoria applicazione la disciplina prevenzionistica previgente, fino
all’emanazione – entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. - n.
81/2008 – di specifici regolamenti”;
- cooperative sociali, volontariato,…
: “una novità di rilievo prevista dal d.lgs. n. 106/2009
riguarda il differimento dell’applicazione della disciplina speciale in materia
di salute e sicurezza per le cooperative sociali, le organizzazioni di
volontariato della protezione civile, compresa la Croce Rossa Italiana ed il
Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico ed i volontari dei vigili del
fuoco”;
- comunicazione infortuni: “il
d.lgs. n. 106/2009
ha disposto il differimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail e
all’Ipsema dei dati relativi agli infortuni con assenza dal lavoro superiore ad
un giorno, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r;
- stress lavoro correlato: sempre in
base al decreto 106/2009 “l’efficacia delle disposizioni sulla valutazione
dello stress
lavorocorrelato è stata oggetto di un ulteriore differimento. Infatti, la
relativa disciplina (art. 28, comma 1-bis) entrerà in vigore solo dopo
l’elaborazione delle indicazioni che verranno fornite dalla Commissione
consultiva (art. 6, comma 8, lett. m-quater), e comunque, anche in assenza di
esse, a partire dal 1° agosto 2010”.
- autocertificazione:
“un’importante disciplina di diritto transitorio riguarda poi i datori di
lavoro che occupano fino a dieci dipendenti, i quali, ai sensi dell’art. 29,
comma 5, possono, salvo che nei casi espressamente previsti, autocertificare
l’effettuazione della valutazione
dei rischi, fino all’adozione dei regolamenti recanti le modalità di
redazione dei documenti di valutazione dei rischi mediante procedure
standardizzate, e comunque entro il 30 giugno 2012”;
- campi elettromagnetici: “l’art.
306, comma 3, prevede la posposizione dell’entrata in vigore di una serie di
norme speciali contenute nel Titolo VIII del d.lgs. n. 81/2008”. In particolare
la norma dispone che l’intero Titolo VIII, Capo IV (rischi di esposizione a campi
elettromagnetici) entra in vigore alla data del termine ultimo di
recepimento di direttiva n. 2004/40/CE, termine che è stato prorogato al al 30
aprile 2012”.
- radiazioni ottiche artificiali: il
medesimo articolo, il 306, “prevede un differimento fino al 26 aprile 2010
dell’entrata in vigore del Titolo VIII, Capo V, relativo alla protezione dei
lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali”;
- vibrazioni: “per le attrezzature
messe a disposizione dal datore di lavoro prima del 6 luglio 2007, la norma sui
valori limite delle vibrazioni
di cui all’art. 201 del d.lgs. n. 81/2008 entra in vigore solo a partire dal 6
luglio 2010”;
- visita preventiva: riguardo al
regime transitorio del divieto di visita preventiva in fase preassuntiva, si
ricorda che “tale disposizione, la cui
entrata in vigore era stata più volte prorogata, è stata definitivamente
abrogata dall’art. 26 del d.lgs. n. 106/2009”.
Gli autori ricordano che oltre al problema della transitorietà di alcune norme,
numerose sono le “disposizioni che rimandano all’attività normativa integrativa
di secondo livello, e cioè all’emanazione di atti regolamentari da parte del
Governo o di singoli Ministri”.
In merito al “copioso richiamo a norme
attuative che dovranno essere adottate successivamente all’entrata in
vigore del Testo Unico”, gli autori propongono una disamina dei principali casi
di rinvio a tali norme. Disamina che vi invitiamo a leggere direttamente,
magari insieme agli approfondimenti
proposti da PuntoSicuro dopo l’emanazione del decreto
106/2009.
A titolo esemplificativo, e riguardo al titolo I e III del Testo Unico,
indichiamo alcuni rinvii significativi
ad altre norme:
- l’art. 6, comma 8, lett. f “prevede che, su proposta della Commissione
consultiva ivi disciplinata venga emanato entro il 31 dicembre 2010 un
regolamento che individui procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano fino a dieci
lavoratori (art. 29, comma 5) e fino a cinquanta lavoratori (art. 29, comma 6),
tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore”;
- l’art 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)
“prevede l’adozione di un decreto del Ministero del lavoro che integri le
ipotesi previste dall’Allegato I in materia di potere di sospensione
dell’attività imprenditoriale per gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”;
- l’art 26, in combinato disposto con l’art. 6, “prevede l’emanazione di un
decreto che disciplini i criteri di verifica da parte dei datori di lavoro
committenti di appalti dell’idoneità tecnicoprofessionale dell’azienda
appaltatrice”;
- l’art 30, comma 5-bis, “prevede che le procedure di semplificazione per
l’attuazione dei modelli
di organizzazione e gestione della sicurezza per le piccole e medie
imprese, una volta elaborate dalla Commissione consultiva permanente, siano poi
recepite mediante apposito regolamento ministeriale”;
- l’art. 71, commi 13 e 14, “prevede
l’emanazione entro dodici mesi di un regolamento che disciplini le modalità dei
controlli periodici sulle attrezzature di cui all’Allegato VII e l’integrazione
delle attrezzature di lavoro sottoposte ai controlli periodici di cui allo
stesso Allegato VII”;
- l’art. 79, comma 2, “prevede l’emanazione di un regolamento in materia di
criteri di individuazione ed uso dei dispositivi
di protezione individuale che devono essere forniti ai lavoratori dal
datore di lavoro ai sensi dell’art. 77, comma 3”. In questo caso viene anche
prevista una disposizione transitoria, che dispone la provvisoria applicazione
del decreto ministeriale 2 maggio 2001”.