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Anno 12 - numero 2383 di lunedì 26 aprile 2010
D.lgs. 81/08: la valutazione del rischio dovuto ai fulmini Informazioni sugli impianti di protezione contro i fulmini con particolare riferimenti alle leggi in vigore, alle nuove normative tecniche, alla valutazione e rivalutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e ad alcuni esempi pratici.
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Abbiamo pubblicato recentemente un approfondimento di un documento della Regione
Campania relativo agli apparecchi di sollevamento e collegato al percorso
formativo “D.Lgs. 81/2008 e vigilanza
negli ambienti di lavoro”.
All’interno di questo percorso formativo sono stati trattati diversi temi
inerenti la prevenzione di incidenti e malattie nei luoghi di lavoro.
Ad esempio nel documento “Impianti
di protezione contro le scariche atmosferiche”, a cura dell'ing. Elvio
Vitale e presente nel sito del Comitato
Paritetico Territoriale di Palermo, vengono date informazioni sulla
normativa, sulle misure di prevenzione, sulla valutazione dei rischi e sugli
impianti di protezione contro i fulmini.
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Normativa
Il documento ricorda che con l’applicazione del Decreto
legislativo
81/2008 vengono abrogate le norme relative all’ art. 38 del
D.P.R. 547/55 (Scariche atmosferiche).
La formulazione dell’articolo 39 dello stesso D.P.R. - le
strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i
recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati
all’aperto, devono, per se stessi e mediante conduttore e spandenti
appositi,
risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la
dispersione
delle scariche atmosferiche -
inizialmente presente nel Testo Unico, è stata poi abrogata dal D.Lgs.
106/2009: ora gli articoli in vigore su questo tema nel D.Lgs.
81/2008 sono
l’art. 29 e l’art. 84.
L’art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) “fa
carico
al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei
lavoratori, compreso ovviamente il rischio
dovuto
al fulmine e tale obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla natura
, metallica o non metallica, della struttura”.
L’art. 84 (Protezione dai fulmini), corretto dal D.Lgs.
106/09, recita: il datore di lavoro
provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le
attrezzature,
siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche.
Riguardo alle norme tecniche il
documento, che vi invitiamo a leggere, ricorda che la serie di norme CEI EN 62305/1-4 ha sostituito i
documenti normativi CEI 81-1, CEI 81- 4, CEI 81-8.
In particolare la norma CEI EN 62305 – 1:
- “introduce i parametri della corrente di fulmine e i relativi tipi di
danno;
- illustra la necessità e la convenienza economica della protezione , le
misure
di protezione da adottare e i criteri per la protezione
contro
il fulmine”.
Inoltre:
- “la norma CEI EN 62305 – 2
riguarda il metodo di analisi del rischio per stabilire la necessità o
la
convenienza della protezione;
- la norma CEI EN 62305 – 3 contiene
i criteri per la progettazione , l’installazione e la manutenzione delle
misure
di protezione contro il fulmine per ridurre il rischio di danno alle
persone
e/o cose;
- la norma CEI EN 62305 – 4 contiene
i criteri per la progettazione , l’installazione e la manutenzione delle
misure
di protezione contro il fulmine per ridurre i danni agli impianti
elettrici ed elettronici all’interno delle strutture”.
Valutazione e rivalutazione del rischio
di fulminazione
Dunque “per i nuovi edifici la norma tecnica da utilizzare per
valutare il rischio
di
fulminazione e definire se gli edifici stessi sono auto protetti è
la
CEI EN 62305”.
Tuttavia per gli edifici esistenti, “per i quali la valutazione del
rischio di
fulminazione era già stata effettuata precedentemente in base alle norme
tecniche precedentemente in vigore”, viene da chiedersi “se debba essere
effettuata la rivalutazione del rischio di fulminazione”.
Secondo le considerazioni dell’autore, che tengono conto del Codice
Civile ,
del D.Lgs. 81/2008 e della norma CEI 81-10 V1, si può concludere che:
- “la norma CEI EN 62305 – 2 è lo strumento che il datore di Lavoro ha a
disposizione per verificare l’auto protezione di una struttura, nei
confronti
delle scariche atmosferiche, effettuando una specifica valutazione dei
rischi;
- per i nuovi edifici si utilizza tale norma per effettuare la
valutazione del
rischio di fulminazione”;
- per gli edifici esistenti nei quali la valutazione del rischio di
fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche
precedenti “il datore di lavoro dovrà effettuare
nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e
se
necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione
necessarie a
ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile
dalla
norma CEI
EN
62305 – 2 stessa”.
Misure di protezione
Rimandando alla lettura del documento originale per conoscere le
diverse
formule contenute – formule relative, ad esempio, alla codificazione dei
rischi, alla definizione di rischio tollerabile e alla valutazione della
necessità o convenienza delle misure di protezione – ci occupiamo delle principali misure di protezione:
- “l’impianto di protezione contro i fulmini (LPS) la cui realizzazione
va
eseguita in conformità alla norma CEI EN 62305-4;
- un sistema di SPD realizzato in conformità alla norma CEI EN 62305-4”.
In particolare l’impianto di protezione
LPS (Lighting Protection System) “è l’impianto completo usato per
ridurre
il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura”,
mentre il
Limitatore di sovratensioni SPD
(Surge Protective Device) è il “dispositivo per limitare le
sovratensioni e
deviare le sovracorrenti”.
I limitatori di sovratensione SPD “hanno lo scopo di evitare il
danneggiamento
di circuiti e di apparati causati da sovratensioni di origine esterna (fulminazioni)
e di origine interna (manovre o interventi di dispositivi di
protezione)”.
Ricordando che “le sovratensioni dovute a fulminazioni sono le più
gravose”.
In particolare gli SPD vanno scelti
a seconda:
- “del loro punto di installazione nell’impianto e della relativa corrente
di
scarica;
- della tensione di tenuta ad impulso delle apparecchiature da
proteggere e
della distanza esistente tra queste e l’SPD che deve essere inferiore
alla
distanza di protezione determinata da fenomeni di oscillazione e
induzione”.
E “poiché le sovratensioni più frequenti e pericolose sono quelle verso
terra ,
gli SPD vanno installati tra conduttori attivi e terra”.
Altre misure di protezione integrative
possono essere:
- “misure per ridurre le probabilità di danno (incremento della
resistività
superficiale del suolo nella fascia di 3 m intorno alla struttura;
incremento
della resistività superficiale dei pavimenti interni della struttura;
schermatura totale o parziale della struttura; schermatura dei circuiti
interni
alla struttura; idonea distribuzione del cablaggio dei circuiti interni
alla
struttura; uso di apparecchiature con tensione di tenuta ad impulso
elevata;
schermatura delle linee
elettriche entranti);
- misure per limitare l’entità delle perdite da incendio (estintori;
idranti;
impianti di allarme incendio; impianti di estinzione; vie di fuga
protette;
compartimentazione antincendio);
- misure per impedire il contatto con parti pericolose all’esterno
(isolamento;
barriere; cartelli
monitori)”.
Concludiamo segnalando che nel documento vengono presentati esempi
pratici di misure di protezione
applicati a ponteggi, gru,
torri faro e antenne.
Regione Campania, "Impianti
di
protezione contro le scariche atmosferiche”, a cura dell'Ing. Elvio
Vitale, in relazione al percorso formativo “D.Lgs. 81/2008 e vigilanza
negli
ambienti di lavoro” (formato PDF, 2.17 MB).
Tiziano Menduto
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