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D.Lgs. 81/08: il lavoro in locali sotterranei o semisotterranei
I concetti giuridici di locali chiusi, locali sotterranei e locali sotterranei chiusi nel d.p.r. n. 303/56-d.lgs. n. 81/2008: commento ad una sentenza incredibile. A cura di R.Dubini.
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A cura di avv. Rolando Dubini del foro di Milano
La breve sentenza di assoluzione del giudice monocratico presso il Tribunale
penale di Lanciano del 19 gennaio 2010 - composizione monocratica - n. 35,
depositata in cancelleria in data 25/01/2010 e comunicata al P.M. in data
29/01/2010, nel procedimento penale contro un imputato cui era stata attribuita
la violazione dell'art. 8 dell'abrogato D.p.r. 15 marzo 1956 n. 303, reato
attualmente previsto dall'art. 65 D.Lgs. [non D.P.R. come erroneamente riporta
la sentenza] n. 81/2008 di contenuto sostanzialmente identico, è una sentenza
decisamente preoccupante per chi ha a cuore la tutela della salute e igiene sul
posto di lavoro.
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Questa la
definizione di locali chiusi e sotterranei
come presente nel D.
Lgs.
n. 81/2008.
Articolo 65 - Locali sotterranei o
semisotterranei
1. È vietato destinare
al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere
destinati al
lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano
particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede
ad
assicurare idonee condizioni di aerazione,
di
illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi
sotterranei o
semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono
le
esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni
di
agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto
legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al
comma 2.
Art.
68 - Sanzioni
per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti: ...
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800
euro
per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; ...
Detta sentenza liquida (o meglio, decide di
abrogare) con una superficialità disarmante l'art. 65 D.Lgs. n. 81/2008,
ricorrendo al presunto significato corrente del vocabolo “chiusi”: nella
sentenza, afferma il decidente, si sostiene che la disposizione in
oggetto
“presuppone necessariamente la presenza di locali privi di aperture”,
senza
rendersi conto dell'autocontradditorietà radicale dell'affermazione,
perché
vuol dire locale non solo senza finestre, ma anche senza porte, dunque
totalmente inaccessibile.
Questa interpretazione vanifica totalmente, la possibilità di contestare
la
violazione del diviet
o penalmente sanzionato di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
La decisione presenta una aporia fondamentale in
quanto fondata su un presunto “significato corrente”, peraltro tutto da
dimostrare, e non desunta dal contesto definitorio desumibile dalla
lettura
sistematica di tutte le pertinenti norme del d.p.r. n. 303/56 [e ora le
corrispondenti e coincidenti norme del d.lgs. n. 81/2008] che trattano
la
nozione di locali chiusi, locali sotterranei, locali chiusi e
sotterranei, e
del tutto estranea alla elaborazione giurisprudenziale di merito e di
legittimità che offre una definizione di locali sotterranei
chiusi diametralmente opposta a quanto affermato nella citata decisione
del
giudice monocratico di Lanciano.
Premesso che i locali sotterranei di cui
all'art. 8 del D.P.R. 303/1956, e ora di cui all'articolo 65 del D.Lgs.
n.
81/2008, differiscono dai "sotterranei" di cui all'art. 1 del D.P.R.
320/1956, e difatti questi ultimi sono particolari luoghi quali gallerie,
caverne, pozzi e simili in cui vengono eseguiti solo lavori di
costruzione,
manutenzione e riparazione, va invece sottolineato con forza che sono
invece
"locali sotterranei" di cui all'art. 8 del D.P.R. 303/1956 [e ora di
cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008] i locali chiusi sotterranei o
semisotterranei "circondati su ogni lato da pareti, pur se provvisti di
porte di accesso e finestre, quando tali locali risultino, lungo tutto
il loro
perimetro, interamente o per più della metà sotto il livello di
superficie" (Pretura Milano 13 novembre 1979, Boschi, v. anche Cass.
pen. sez. III, 24/03/1969, Curto). In tal senso la sentenza della
pretura
citata chiarisce che “non può, pertanto, considerarsi locale chiuso
semisotterraneo, per il cui impiego in attività produttiva è necessaria
l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, quello che, pur essendo
per più
della metà della sua altezza sotto il livello stradale, presenti
tuttavia un
lato completamente aperto su un largo spazio libero e abbia una
superficie
complessiva aerata ed illuminata direttamente superiore a quella
chiusa”.
Era poi lo stesso art. 7 del D.p.r. n. 303/56
(Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e
marciapiedi
mobili, banchina e rampe di carico) a chiarire che in realtà sono
locali
chiusi, nei qual non è vietato lavorare, solo quelli che hanno “aperture
sufficienti
per un rapido ricambio d'aria”:
“1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della
lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che
non
rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un
isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e
dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da
poter
essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene”.
Il testo unico prevede esattamente la stessa cosa,
con continuità normativa assoluta grazie all'allegato IV del D.Lgs. n.
81/2008: 1.3.
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e
marciapiedi
mobili, banchina e rampe di carico - 1.3.1. A meno che non sia richiesto
diversamente dalle necessità della
lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che
non
rispondono alle seguenti condizioni: 1.3.1.1. essere ben difesi contro
gli
agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico
sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività dei
lavoratori;
1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
1.3.1.3.
essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità; 1.3.1.4. avere le
superfici
dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e
deterse
per ottenere condizioni adeguate di igiene.
Dunque non è per nulla vero, come sostiene il decidente, che il
significato
corrente di locali chiusi è incompatibile con la presenza di finestre, è
la
legge stessaad affermare in modo molto chiaro e
incontrovertibile, che i locali
chiusi sono anche quelli con aperture quali le finestre, anzi i locali
chiusi
che è legalmente lecito utilizzare sono solo quelli con aperture
sufficienti,
perché ogni violazione a tutte le disposizioni citate è sanzionata
penalmente
con la pena dell'arresto o dell'ammenda a titolo di reato
contravvenzionale
colposo di pericolo.
Va infine ricordato che accedendo alla nozione di locali chiusi del
decidente,
sarebbe praticamente inapplicabile il divieto vigente di fumare nei locali
chiusi (mentre in realtà vale in tutti i locali chiusi con finestre,
e non
certo solo in quelli senza finestre):
Legge 16 gennaio 2003, n. 3 -
Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica
amministrazione. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20
gennaio 2003
- Suppl.Ord. n. 5)
Articolo 51 - Tutela della salute dei non fumatori.
1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
Dunque la sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Lanciano del
19
gennaio 2010 - composizione monocratica - n. 35, è totalmente contra
legem,
emessa in palese violazione di legge, un esempio per fortuna isolato di
come si
possa decidere ignorando completamente la norma da applicare.
ma, per "...lato completamente aperto su un largo spazio libero..." si intende lato con, ad es., una porta o una porta-finestra, non alla lettera immagino e forse non basta una finestra (perchè allora non è completamente libero, se per quest'ultimo si intende fino al pavimento) ma deve esserci una porta? Ciò in rif. alle uscite di sicurezza, e non per illuminazione e aereazione per cui potrebbe bastare una finestra.
Inoltre, leggendo per la prima volta questo art. 65, osservo che una virgola in più o in meno secondo me ne cambierebbe l'interpretazione e vi chiedo quale è la corretta. Così come scritta secondo me il locale vietato deve essere sotterraneo o smisotteraneo ma anche chiuso, se invece ci fosse una virgola dopo chiuso, i locali vietati potrebbero essere anche solo chiusi, ma ad es. ai piani alti. Infatti esistono tali locali, senza finestre (ma naturalmente con una porta). Scusate, mi sto avvicinando da poco alla materia sicurezza, ma spero di essere stata chiara. Grazie, cordiali saluti