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I verbali degli incontri della Procura di Torino con gli operatori ASL aiutano ad interpretare il D.Lgs 81/08: sanzioni D.Lgs 758/94, responsabilità amministrativa D.lgs. 231/01, idoneità tecnico professionale, DUVRI, lavoratori domestici e portinai.
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Sono disponibili una serie verbali degli incontri della Procura di Torino con
gli operatori ASL per discutere i problemi interpretativi ed operativi
emergenti dall’applicazione del D.Lgs
81/08.
Il gruppo di lavoro è formato da:
Dott. Raffaele Guariniello (Procura della Repubblica)
Dott. Gianfranco Colace (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Marina Nuccio (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Sara Panelli (Procura della Repubblica)
Dott. Fabio Scevola (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Francesca Traverso (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Annalisa Lantermo (Direttore Spresal ASL TO1)
Dott. Oscar Argentero (Direttore Spresal ASL TO5)
Dott. Andrea Dotti (Responsabile Spresal Settimo T.se ASL TO4)
Dott. Giorgio Serafini (Direttore Spresal ASL TO3)
Dott. Giacomo Porcellana (Tecnico della Prevenzione Spresal Rivoli ASL TO3)
Pubblichiamo il verbale della riunione tenutasi il 18 dicembre 2009.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----
“Sanzioni ex art. 21 comma 2 del D.Lgs
758/94 Il Dott. Guariniello è tornato sul problema, già affrontato,
relativo alla
possibilità di rateizzare le sanzioni di cui all’articolo 21, comma 2
del D.Lgs
758/94 confermando che il termine di trenta giorni è perentorio e
non è
ammissibile la rateizzazione oltre tale termine. L’eventuale pagamento
tardivo
sarà comunicato al Pubblico Ministero che effettuerà le valutazioni di
competenza.
Verifica dell’idoneità tecnico
professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del Titolo IV del DLgs
81/08
(articolo 90, comma 9) Le modifiche introdotte dal DLgs 106/09 all’allegato XVII che indica
tra i
documenti da esibire da parte del lavoratore autonomo gli “attestati
inerenti
la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente
previsti dal presente decreto legislativo” non cambiano gli obblighi del
committente (o del responsabile dei lavori). Quindi: se da un lato la sorveglianza
sanitaria,
e la partecipazione a corsi di formazione, costituisce una
facoltà del lavoratore autonomo, dall’altro il tenore dell’Allegato XVII
porta
a ritenere vincolante l’esibizione della relativa documentazione al
committente
ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale. Con la
conseguenza
che un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza
sanitaria e
non partecipare a corsi di formazione, ma in tal caso un committente di
lavori
edili o di ingegneria civile non può legittimamente affidargli tali
lavori.
A tale proposito il Dott. Guariniello osserva come le più recenti
pronunce
della Corte di Cassazione si rivolgono con particolare attenzione agli
obblighi
di verifica
dell'idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi posti a carico del
committente (o
del responsabile dei lavori) e di conseguenza la necessità che gli
organi di
vigilanza indaghino questi aspetti in particolare nei casi di infortunio
sul
lavoro.
Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni
anche prive di personalità giuridica ex Dlgs 231/2001. Il Dott. Guariniello ha illustrato la sentenza pronunciata, il 6
ottobre
2009, dal Giudice Monocratico di Molfetta in relazione all’infortunio
sul
lavoro avvenuto presso la Truck
Center di Molfetta dove il 3 marzo 2008, per le esalazioni di acido
solfidrico sprigionatesi da una cisterna che dovevano bonificare persero
la
vita 4 persone. Tra l’altro il Giudice ha riconosciuto la responsabilità
amministrativa
di cui al D.Lgs. n. 231/2001 per le 3 società imputate (Fs Logistics;
Cinque
Bio Trans e Truck Center Sas) condannandole a pagare sanzioni pecuniarie
piuttosto elevate.
Nell’ambito della Procura della Repubblica di Torino la responsabilità
amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è stata contestata
nell’ambito
del procedimento Tyssen, ma si sente l’esigenza di definire un
protocollo per
individuare criteri e procedure operative per dare generale applicazione
alla
norma.
Per questa ragione è stato costituito un gruppo di Lavoro di cui fanno
parte la
Dott.ssa Nuccio, il Dott. Colace, il Dott. Dotti e il Dott. Porcellana
che
dovrà produrre entro la prossima riunione la bozza di un disciplinare
che
definisca in particolare i casi da considerare e le attività che debbono
essere
effettuate dagli ispettori delle ASL nell’ambito delle attività di
indagine a
seguito di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
La prima riunione del gruppo di lavoro è stata fissata per il 19/1/2010
alle
ore 15.00.
Interpretazione dell’articolo 26, comma 3-bis, nella parte in cui deroga
all’obbligo di redazione del DUVRI nel caso di “lavori o servizi la cui
durata
non sia superiore ai due giorni…” Secondo il Dott. Guariniello i “due
giorni” indicati dall’articolo 26, comma 3 bis sono da riferirsi
alla
durata dei “lavori o servizi” indipendentemente dalla loro
continuatività .
Infatti laddove il legislatore ha ritenuto di vincolare una durata
temporale al
requisito della continuatività lo ha fatto in modo espresso. Ad esempio
nell’articolo 41, comma 2, lettera e-ter) che disciplina la visita
medica
precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di
salute,
si fa riferimento ad una “durata superiore ai sessanta giorni
continuativi”.
D’altra parte, come osserva il Dott Colace, se si ammettesse una diversa
interpretazione la norma potrebbe essere elusa sospendendo ad arte la
prestazione in modo da non realizzare mai interventi di durata superiore
a due
giorni.
Il Dott. Guariniello sottolinea poi che la deroga indicata dall’articolo
26,
comma 3 bis riguarda solamente l’obbligo di cui al comma 3 (redazione
del
DUVRI) e non anche le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (verifica
dell’idoneità
tecnico professionale, informazione sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate,
cooperazione e coordinamento all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione) che quindi trovano applicazione anche ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture
di
materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata
non
sia superiore ai due giorni
Lavoratori addetti ai servizi domestici
e familiari I lavoratori addetti ai servizi
domestici
e familiari sono esplicitamente esclusi dalla definizione di
lavoratore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del DLgs 81/08. Di
conseguenza non è possibile applicare, in relazione a tali lavoratori,
le norme
contravvenzionali contenute nel Decreto. Ciò non esclude un obbligo di
diligenza a carico del Datore di lavoro che nello specifico è vincolato
al
rispetto dell’art. 2087 del Codice Civile. Di conseguenza in caso di
infortunio
occorrerà vagliare la posizione di garanzia che grava sul datore di
lavoro.
Lavoratori che rientrano nel campo di
applicazione del contratto collettivo di lavoro dei proprietari dei
fabbricati Nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione
del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (portinai), ai sensi
dell’articolo 3, comma 9, “trovano applicazione gli obblighi di
informazione e
formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere
forniti
i necessari dispositivi
di
protezione individuali in relazione alle effettive mansioni
assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o
per il
tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle
disposizioni di
cui al titolo III”.
L’articolo 3 definisce infatti, per una serie di lavoratori “atipici”
delle
limitazioni e delle deroghe all’applicazione generale della normativa e
nel
caso specifico quindi per i lavoratori che rientrano nel campo di
applicazione
del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati si applicano solo
le
tutele richiamate dall’articolo 3 comma 9.
NDR: rimane il dubbio, che in chiusura di riunione non è stato possibile
chiarire, sugli obblighi del datore di lavoro di questi lavoratori in
relazione
a due criticità che emergono:
1) per dare attuazione agli obblighi di formazione e informazione e per
la
fornitura dei DPI e delle attrezzature sopra richiamate è necessario (o
addirittura obbligatorio) effettuare la valutazione dei rischi?
2) il datore di lavoro di questi lavoratori nei loro confronti (come
dice
l’articolo 3) applica solamente le tutele indicate dall’articolo 3,
comma 9, ma
nei confronti di soggetti terzi quali ad esempio i progettisti, i
fabbricanti e
i fornitori (art. 18, comma 3 bis) o dei datori di lavoro delle imprese
appaltatrici (art. 26) rimane soggetto alla norma?
Sarebbe utile tornare sull’argomento.
Vigilanza in materia di prevenzione
incendi Il Dott. Dotti ha sollevato il problema delle difficoltà operative
incontrate nell’ottenere collaborazione nelle attività ispettive da
parte dei
comandi del VV.F,
nonché della necessità di chiarire gli aspetti relativi alla competenza
esclusiva in materia di controlli.
Il Dott. Guariniello ha fatto presente di aver sollevato il problema a
livello
nazionale e di averne parlato con il nuovo comandante provinciale di
Torino. La
Dott.ssa Lantermo ha preannunciato che in relazione a questo argomento
il
Comitato regionale di coordinamento sta completando la redazione di uno
specifico documento.”