Un Decreto interministeriale che era stato considerato, da molti operatori, farraginoso e complesso relativamente agli adempimenti previsti.
In uno di questi - a cura del Dr. Eufranio Massi, Dirigente del DPL di Modena – ci si chiede: “è cambiato qualcosa sotto l’aspetto della
responsabilità solidale del committente? La risposta è: ben poco”.
Intanto, come già anticipato nel nostro precedente articolo, non è stato abrogato, nel testo della legge n. 248/2006, il comma 28 che afferma che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
Tuttavia il Dr. Massi nel suo documento pone alcune problematiche.
Intanto indica che “è con l’abrogazione del comma 34 che, curiosamente, si creano disparità nella responsabilità solidale nella filiera”. Questo per il possibile errore relativo al fatto che “cancellando il comma (del quale interessava abrogare la prima parte che faceva riferimento all’entrata in vigore del decreto attuativo) si è espunto anche l’ultimo periodo che recitava resta fermo quanto previsto dall’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente”.
In questa situazione “la responsabilità solidale del committente nella ‘filiera’ è piena (...), fatta eccezione per l’IRPEF, cosa che, invece, permane, per tale onere, tra l’appaltatore ed il subappaltatore”.
Con questo documento il Dr. Massi richiede, inoltre, alcuni chiarimenti.
“Sul punto relativo al termine biennale dalla scadenza dell’appalto per un’azione rivendicativa, come ci si deve comportare in tutte quelle ipotesi in cui l’appalto principale “scade” dopo un periodo particolarmente lungo, ma i vari subappalti finiscono ben prima dello stesso? In sostanza, i termini vanno considerati dalla fine dell’appalto principale o dalla cessazione dei singoli subappalti che, tecnicamente, nel rapporto appaltatore subappaltatore sono dei normali appalti?”.
Anche in riferimento alla corresponsione ai lavoratori dei “contributi previdenziali dovuti”, che si tratta “una imprecisione terminologica, atteso che i versamenti contributivi sono dovuti non ai lavoratori ma agli Istituti previdenziali”, servono ulteriori delucidazioni.
Un terzo chiarimento necessario “concerne la responsabilità solidale per i trattamenti dovuti” e “l’individuazione dei lavoratori per i quali scatta la responsabilità solidale: essi sono quelli che direttamente sono stati impegnati nell’esecuzione dell’opera, con l’ovvia esclusione di coloro che nell’impresa appaltatrice o in quella subappaltatrice sono stati impiegati in attività meramente strumentali che nulla hanno a che vedere con l’opera realizzata(ad esempio, impiegati amministrativi)”.
Ultimo problema riguarda “l’applicabilità o meno del principio solidaristico ex art. 29, comma 2, al committente pubblico”.
Secondo il Dr. Massi non è applicabile “atteso che l’art. 1, comma 2, del D. L.vo n. 276/2003 afferma che lo stesso non si applica, se non espressamente richiamato, alla Pubblica Amministrazione ed al loro personale”.
Per una lettura delle problematiche sollevate, delle risposte e dei dubbi avanzati in merito, consigliamo una lettura diretta del documento che è consultabile on line.
Tiziano Menduto