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Campi elettromagnetici: la normativa e la valutazione del rischio
Un focus di PuntoSicuro in quattro puntate per favorire la conoscenza dei campi elettromagnetici, la percezione del rischio e l’adozione di misure preventive. Le normative, il D.Lgs. 81/2008, la valutazione del rischio, le proroghe. Terza parte.
Con riferimento agli argomenti e ai documenti prodotti a Modena, PuntoSicuro
continua il focus in quattro parti
sui campi
elettromagnetici nei luoghi di lavoro: dopo aver dato indicazioni su rischio
e sorgenti, sugli effetti
su salute e sicurezza, ci concentriamo ora sulla normativa di riferimento e
concluderemo, in un prossimo articolo, parlando di misure di prevenzione.
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Nel documento “Legislazione
e normativa di prevenzione”, relativo all’intervento del Dr. Alessandro
Polichetti dell’Istituto Superiore di Sanità, si ricorda che “la ricerca
scientifica ha accertato che i campi elettromagnetici possono causare dei
rischi per la salute degli individui esposti” e che tali rischi sono “a
soglia”: il danno per la salute è “possibile solo quando vengono superate
determinate soglie di esposizione”.
Dunque riguardo agli effetti accertati sulla salute dei campi
elettromagnetici, l’obiettivo delle normative di protezione “è una totale
prevenzione dei rischi da ottenere limitando le esposizioni molto al di sotto
delle soglie di danno identificate”.
Alcune dei documenti e normative a cui fa riferimento l’intervento:
- “Linee guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici
variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz)” della
Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP);
- Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (1999/519/CE);
- Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici);
- Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81, con particolare riferimento al Titolo VIII
“Agenti fisici”, Capo IV;
- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici (Legge
22 febbraio 2001, n. 36) che prevede la protezione sia dei lavoratori che
della popolazione.
In “Rischi
da campi elettromagnetici in ambiente lavorativo”, un documento
divulgativo distribuito ai partecipanti del seminario, un capitolo specifico è
dedicato alla legislazione e alla valutazione
del rischio.
Se il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto specifiche norme di tutela della salute per
i lavoratori esposti a campi elettromagnetici (Titolo VIII capo IV) ed a radiazioni
ottiche artificiali (Titolo VIII capo V), “nonostante che la presenza di
elevati livelli
di esposizione a tali tipologie di radiazione sia riscontrabile in numerose
e diversificate attività lavorative, al
momento appare che la valutazione e la prevenzione dei rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori associati a tali esposizioni sia stata spesso
trascurata”.
Alla base di questa normativa c’è “l’obbligo di valutare l’esposizione dei
lavoratori facendo riferimento ai livelli
d’azione ed ai valori limite
prescritti da una direttiva europea e ripresi dalle linee guida ICNIRP”,
livelli che sono “stati fissati al fine di prevenire gli effetti noti
dell’esposizione su soggetti sani”. Infatti “l’esposizione a campi
elettromagnetici di entità inferiore al livello d’azione può comportare
comunque problemi per persone portatrici di stimolatori cardiaci, impianti
ferromagnetici e dispositivi medicali impiantati”,…
Si può affermare che i lavoratori non esposti siano “quelli che hanno una
esposizione ai campi EM che risulti inferiore ai livelli di riferimento per la
popolazione riportati nella normativa ICNIRP, ad esclusione dell’esposizione a
campo magnetico statico”.
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro al titolo VIII capo IV “esplicita in
maniera chiara gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alla Valutazione del rischio”.
Secondo il decreto se non è possibile “giustificare”, essere certi che le
esposizioni siano nulle o trascurabili, “il datore di lavoro valuta e, quando
necessario (qualora risulti che siano superati i valori di azione), misura o
calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i
lavoratori”.
La valutazione,
la misurazione e il calcolo devono poi “essere effettuati in conformità alle
norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC) tenendo conto in
particolare di:
- livello, spettro di frequenza, durata e tipo dell'esposizione;
- valori limite di esposizione e valori di azione;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi effetto indiretto quale: a)interferenza con attrezzature e
dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri
dispositivi impiantati); b)rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in
campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT; c) innesco di
dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); d)incendi ed esplosioni dovuti
all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da
campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i
livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di
esposizione ai campi elettromagnetici;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della
sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni
scientifiche;
- sorgenti multiple di esposizione;
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse”.
Sul documento originale è presente sia una tabella con una lista non esaustiva
delle attrezzature e situazioni
“giustificabili”, sia una tabella con una lista, sempre non esaustiva, di
impianti e situazioni che richiedono un approfondimento valutativo.
Luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la giustificazione
del rischio sono ad esempio “uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi,
parrucchieri, ecc”.
“Resta ferma la piena responsabilità del datore di lavoro nell’assumere la
giustificazione per la propria particolare sorgente nelle specifiche condizioni
e ambiente di utilizzo”.
Luoghi di lavoro o mansioni per i quali, comunemente, si devono effettuare
approfondimenti nella valutazione del rischio sono invece “centrali e
sottostazioni elettriche; installatori e manutentori di sistemi fissi di
telecomunicazioni, manutentori di linee elettriche, saldatori
ad arco o a induzione o a scarica capacitiva, installatori e manutentori di
sistemi radar, fonditori
di metalli preziosi, addetti a macchine dielettriche utilizzate nel settore tessile
o lavorazione
di legno o plastica, macchinisti su treni ad alta velocità, operatori
sanitari e personale pulizie su RM, chirurghi e personale sanitario che
utilizza elettrobisturi e apparecchiature similari, fisioterapisti che
utilizzano apparati di diatermia, addetti alla manutenzione e riparazione di
apparecchiature/impianti
medicali emittenti CEM, ecc”.
Bisogna tuttavia ricordare che “l’esposizione a campi elettromagnetici
all’interno dei luoghi di lavoro dipende, oltre che dalle sorgenti, anche da
una complessa serie di fattori, quali le caratteristiche dell’installazione
degli apparati, il loro stato di manutenzione, le procedure di utilizzo, le
caratteristiche degli ambienti, la disposizione delle postazioni di lavoro, le
modalità operative adottate dagli addetti”: è possibile che in luoghi di lavoro
con sorgenti simili l’esposizioni siano diverse.
Quando si accerta il superamento dei valori di azione – conclude il documento –
“è consigliabile adottare tutte le misure previste per il superamento dei
valori limite in quanto l'utilizzo delle tecniche di calcolo numerico (previste
per accertarsi del mancato superamento dei valori limite) è ad oggi appannaggio
pressoché esclusivo di centri ricerca altamente specializzati”.
Per finire ricordiamo che l’entrata in vigore delle disposizioni appartenenti
al Capo IV del Titolo VIII “Agenti fisici” del Testo Unico è rinviata
al 30 aprile 2012.
Tuttavia tale proroga vale per i valori limite e l’applicazione delle
disposizioni di cui al Capo IV e non
significa che fino al 30 aprile 2012 non si debba effettuare la valutazione dei
rischi relativi ai campi elettromagnetici: ogni datore di lavoro deve
effettuare una valutazione dei rischi per tutti i rischi ai quali un lavoratore
può essere esposto durante la propria attività.
Nella quarta parte di questo focus dedicato all’esposizione ai campi
elettromagnetici ci occuperemo delle misure di prevenzione.
“Rischi
da campi elettromagnetici in ambiente lavorativo”, materiale divulgativo
relativo al convegno omonimo; fonti: ISPESL, ISS, ELETTRA2000, ASL di Siena,
Az.USL di Modena Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro
delle Regioni e delle Province aut. (formato PDF, 231 kB).
Atti del convegno “Rischi da campi elettromagnetici in ambiente lavorativo”, intervento
“Legislazione
e normativa di prevenzione”, a cura del Dr. Alessandro Polichetti dell’Istituto
Superiore di Sanità, (formato PDF, 120 kB).