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Anno 12 - numero 2435 di giovedì 08 luglio 2010
Alcol e lavoro: obblighi giuridici e interpretazioni della normativa Il punto di vista del giurista e gli obblighi derivanti dalla normativa relativa alla sorveglianza sanitaria per i rischi correlati all’assunzione di alcol. Gli obblighi dei diversi soggetti e le dubbie interpretazioni della normativa.
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Sul sito
della Società Nazionale Operatori della Prevenzione (SNOP) è stato pubblicato il primo estratto
di un intervento al convegno “Alcol e
lavoro. Analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore”
che si è tenuto il 14 giugno 2010 a Firenze, organizzato dall’Azienda Sanitaria di Firenze in
collaborazione con la Regione Toscana
e il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di
lavoro.
Nel convegno si è ricordato che il Decreto
legislativo 81/2008 prevede, con accordo da ratificare in Conferenza Stato
Regioni, una rivisitazione delle modalità di accertamento della tossicodipendenza
e dell’alcol
dipendenza previste nell’ambito della sorveglianza
sanitaria.
Accordo che non è stato ancora emanato, ma è assolutamente necessario in quanto
– come indicato nella presentazione dell’incontro - “le principali normative in
materia (Legge 125/2001, D.L.vo 81/2008, intesa in Conferenza Stato Regioni del
13 Marzo 2006 e del 30/10/2007) sono incoerenti sia per quanto attiene il campo
di applicazione che le modalità di accertamento”.

Il primo documento pubblicato è
relativo all’intervento “Il
punto
di vista del giurista: obblighi dei diversi soggetti e aspetti
contrattualistici” a cura del procuratore Beniamino Deidda.
Il punto di partenza del relatore è l’articolo
41 del Testo Unico che “nella gerarchia delle fonti giuridiche è la
norma
primaria alla quale occorre fare riferimento per stabilire gli obblighi
di sorveglianza
sanitaria in materia di rischi collegati all’alcol”.
Articolo che al comma 4 indica che nei
casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento le visite di cui al
comma 2,
lett. a), b), d), e) bis e e) ter sono altresì finalizzate alla verifica
di
assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope
e stupefacenti.
Inoltre il comma 4 bis aggiunge che entro il 31 dicembre 2009
con accordo in
conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti
sociali,
vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della
tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza.
Il temine del 31 dicembre 2009 è considerabile un termine giuridicamente
“ordinatorio”, ordinatorio “nel senso che ha la funzione di coordinare
l’attività amministrativa del soggetto a cui è rivolto, soggetto che in
questo
caso è la conferenza Stato-Regioni. Ciò significa che l’accordo potrà
essere
emanato anche successivamente e che naturalmente, fino a quando le
regole in
materia non verranno mutate, restano in vigore quelle attuali previste
negli
accordi Stato-Regioni”.
Nel suo intervento Deidda affronta diversi nodi
spinosi per l’interpretazione e applicazione corretta della
normativa.
Ne vediamo alcuni, rimandandovi ad una lettura integrale del documento.
Un nodo è posto dall’inciso ‘nei casi e
alle condizioni previste dall’ordinamento’.
L’autore precisa che “l’espressione va assunta nel suo significato più
ampio
esaminando,cioè, quali siano oggettivamente nell’intero nostro
ordinamento
giuridico i casi e le condizioni che impongano le visite mediche di cui
all’art. 41 secondo comma del Testo Unico”.
E “si può dire con certezza che sono in vigore nel nostro Ordinamento due
disposizioni strettamente collegate
che costituiscono un punto importante per configurare la natura degli
obblighi
e individuare i soggetti obbligati”.
La prima norma è contenuta nell’art.
15 della Legge n. 125 del 2001 secondo cui “nelle attività lavorative
che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza e
l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del
Ministero del
Lavoro di concerto con il Ministro della Sanità … è fatto divieto di
assunzione
e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche”.
Questa norma ha avuto a volte un’interpretazione
ristretta, “giacché si è ritenuto che essa significasse
semplicemente che
sul lavoro è vietato somministrare o assumere bevande
alcoliche
o superalcoliche”. Ma - continua il relatore – “non occorre molto
acume per capire, già dall’incipit dell’articolo, che nelle attività
lavorative
che comportano un elevato rischio di infortunio… il legislatore si
preoccupa di
evitare non solo che sul lavoro non si beva ma soprattutto che non si
lavori in
condizioni menomate di vigilanza e di attenzione”. Se così non fosse si
provocherebbe “la paradossale conclusione che basterebbe ubriacarsi
prima di
aver vacato l’ingresso del luogo di lavoro, e non dopo, per sfuggire
alla
sanzione”.
La seconda norma è invece il provvedimento
16
marzo 2006 che contiene l’Intesa in materia di individuazione delle
attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione
di
bevande alcoliche e superalcoliche emanata ai sensi del 1° comma
dell’art. 15
della Legge 125.
Un elenco di 14
attività
lavorative che “presenta sorprendenti assenze, giacché
l’esperienza suggerisce che sono presenti gravi rischi derivanti
dall’assunzione di alcol anche in attività diverse da quelle elencate”.
Riguardo all’attuazione di queste norme, Deidda fa riferimento a diverseinterpretazioni “non sempre logicamente
inappuntabili”.
Ad esempio “si è sostenuto che la sorveglianza relativa
all’assunzione di alcol può esser fatta solo quando
all’interno dell’azienda sia stato già nominato il medico
competente in relazione ad altre tipologie di rischi e che non si
possa
procedere ai controlli previsti dalla legge se non esistono
contemporaneamente
altri rischi per i quali sia obbligatoria la nomina del medico
competente”.
“Interpretazione davvero balzana” – continua – “dal momento che ai sensi
del
primo comma dell’art. 41 la sorveglianza
sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla
normativa
vigente. E non ci sono dubbi che la “legge 125, espressamente
applicabile
ai luoghi di lavoro, sia una norma vigente che espressamente assegna il
compito
di procedere ad esame
alcolimetrico al medico competente”. Non si può dunque negare “che
nelle
attività lavorative espressamente indicate dalla norma la sorveglianza
sanitaria sia obbligatoria”.
Il procuratore ci ricorda che l’esame
approfondito delle norme vigenti ci dice “senza alcun dubbio”:
- “che il legislatore considera il rischio derivante dall’assunzione
dell’alcol
in tutte le sue forme come pregiudizievole per la sicurezza e per
l’igiene del
lavoro;
- che per particolari attività lavorative l’assunzione di bevande
alcoliche e
superalcoliche determina un elevato rischio di infortuni sul lavoro o
per la
sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi e attribuisce all’autorità
amministrativa il potere di individuare le attività lavorative per le
quali è
previsto l’obbligo di controllo e di sorveglianza;
- che la sorveglianza sanitaria per l’assunzione da parte dei lavoratori
di
bevande alcoliche e superalcoliche deve essere effettuata dal medico
competente o dai medici del lavoro appartenenti all’organo di
vigilanza
delle ASL”.
Da queste conclusioni deriva l’obbligo
del medico competente di “procedere alle visite e ai controlli
alcolimetrici tutte le volte che il datore di lavoro o un suo delegato
gli
segnalerà una possibile assunzione di bevande alcoliche da parte dei
lavoratori
addetti alle particolari lavorazioni come sopra individuate”. Inoltre
consegue
l’obbligo del medico
di “pronunziarsi sull’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni
assegnate
e di emettere un giudizio di inidoneità temporanea tutte le volte che il
lavoratore non appaia in grado di svolgere le sue mansioni senza rischio
per sé
o per altri”.
E si conferma che “il datore di lavoro
ha il potere-dovere di sottoporre i lavoratori a sorveglianza
sanitaria per il rischio alcol, sia con esami programmati sia con
accertamenti a sorpresa, sia in fase preventiva, sia in fase
preassuntiva”.
L’intervento successivamente tratta anche il problema del consenso del
lavoratore agli accertamenti previsti dalla Legge 125 e la rilevanza
giuridica
dei livelli di alterazione provocati dall’alcool.
Si conclude indicando che se “le interpretazioni e le prassi correnti
sono
fortemente condizionate da alcune esigenze pratiche che consigliano
grande
prudenza”, il compito del giurista
“è quello di ricordare che il luogo di lavoro non è il luogo nel quale
possa
trovare tutela incondizionata la libertà personale di seguire pratiche
pericolose per la propria salute, perché tale libertà va contemperata
col
diritto degli altri lavoratori o dei terzi di non subire pregiudizio a
causa
del comportamento alterato dall’assunzione di sostanze
alcoliche, tenuto da altri lavoratori”.
Si ricorda inoltre che il comma 4-bis dell’art. 41 (il futuro accordo in
conferenza Stato-Regioni) offre “un’occasione unica per mettere ordine e
razionalità in una materia che finora ha visto molte e disordinate
incursioni
di amministratori locali, di medici del lavoro, di teorici della
sobrietà e di
appassionati cultori del buon vino”.
“Il
punto
di vista del giurista: obblighi dei diversi soggetti e aspetti
contrattualistici”,
a cura del procuratore Dr. Beniamino Deidda, intervento al convegno
“Alcol e
lavoro. analisi della situazione attuale e proposte per una normativa
migliore”
(formato PDF, 269 kB).
Tiziano Menduto
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