Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza.
Alcol dipendenza: orientamenti per i medici competenti
Un documento della Regione Emilia-Romagna offre alcuni orientamenti regionali per Medici Competenti in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell’alcol dipendenza. Il ruolo del medico, i livelli di intervento, la verifica dell’assenza di alcol dipendenza.
google_ad_client
Sul sito regionale del Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza (SIRS-RER), è
stato reso disponibile un documento della Regione Emilia-Romagna dal
titolo “Orientamenti regionali per
Medici Competenti in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell’alcol dipendenza”.
Il documento, redatto
da un gruppo regionale misto formato da operatori dei
servizi PSAL e delle Dipendenze Patologiche (rappresentativo di tutte le
Aziende
USL emiliano romagnole), fornisce alcune
indicazioni sull'applicazione della normativa in materia di alcol -
con un
valutazione particolare ai percorsi di diagnosi e recupero di soggetti
affetti
da alcol
dipendenza – in attesa della
pubblicazione dell'Accordo Stato Regioni, previsto dall'art. 26, c. 6
del
D.Lgs 106/2009. Accordo che rivisiterà le
condizioni e le modalità dell'accertamento dell'alcol
dipendenza.
La prima parte del documento affronta il ruolo del medico competente
all’interno dell’azienda che “va inteso oggi in modo ampio,
principalmente come
supporto al datore di lavoro e a tutto il sistema destinato alla
valutazione
dei rischi e alla messa a punto della strategia preventiva più adeguata
all’interno dell’azienda”.
Se l’obiettivo dell’intervento del medico competente sul lavoratore
consiste
“nell’ottimizzazione del rapporto tra il lavoratore stesso e la sua
mansione”,
il richiamo del Testo Unico alla prevenzione e gestione delle problematiche
alcol
correlate, “esprime senza dubbio l’interesse del legislatore al
coinvolgimento
del medico competente nella prevenzione dei danni provocati da fattori
di
rischio non più e non solo di tipo tradizionale, ma anche legati a stili
di
vita pericolosi o scorretti”.
In questo modo si proietta questa professione verso una funzione
di promozione di salute verso la popolazione, “ad
integrazione dei tradizionali compiti di natura più strettamente
clinica”. E il
“set” lavorativo è adatto per “realizzare iniziative che rispondano alla
duplice finalità di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e
promuovere
l’adozione di corretti stili di vita, approfittando dell’effetto
positivo
prodotto dall’azione formativa sul
cittadino – lavoratore”.
Nello specifico sul tema alcol
si delineano per il medico competente due
livelli di intervento.
Il primo livello riguarda proprio la
promozione della salute collettiva,
con riferimento agli articoli 25 e 39 del Decreto
legislativo
81/2008.
Se l’art. 25 annovera tra i compiti del medico competente la
collaborazione all’attività di informazione e formazione
nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla attuazione e valorizzazione di
programmi volontari di promozione della salute, l’art. 39, “richiama
il
rispetto dei principi contenuti nel codice etico ICOH”, dove il
mantenimento e la promozione della salute
e della capacità lavorativa è indicato come uno dei tre principali
obiettivi della medicina del lavoro.
Dunque l’attività di promozione della salute è “una delle strategie per
fronteggiare le problematiche alcol correlate nei luoghi di lavoro” e
deve
avvenire “all’interno di un moderno sistema di prevenzione aziendale,
sensibile
ed attento anche a queste nuove tematiche, pena il fallimento quasi
certo della
azione preventiva”.
Gli strumenti a “disposizione, da
usare in maniera integrata se possibile, per affrontare i compiti di
promozione
alla salute possono essere così riassunti:
- “collaborazione a programmi di informazione/formazione dei lavoratori
che
prevedano al loro interno specifiche sezioni riguardanti il tema alcol e
lavoro”;
- “collaborazione a programmi di informazione/formazione dei dirigenti,
preposti e RLS con particolare riferimento al ruolo di queste figure
nella
gestione del caso;
- “collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione di
strategie
attive di prevenzione e di comunicazione del rischio (ad es. abolizione
delle
bevande alcoliche all’interno dell’azienda e esclusione delle
stesse
dalle convenzioni con le mense esterne, rinforzo del messaggio mediante
poster
o locandine, sistemi premiali nella scelta di bevande analcoliche al
pasto)”.
Il secondo livello è relativo alla promozione
e tutela della salute
individuale, che si colloca all’interno delle attività di sorveglianza
sanitaria.
Per il rischio alcol, “leggendo in maniera armonizzata le norme di
riferimento
, il medico competente assolve, nell’espletamento della sorveglianza
sanitaria, due funzioni nei confronti del lavoratore: quella
preventiva tipica, finalizzata alla
tutela della salute del lavoratore (e, nel caso dell’alcol, anche alla
salvaguardia della sicurezza, incolumità e salute di terzi, siano essi
lavoratori o pazienti/utenti), che culmina con l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione
specifica; quella di promozione
della salute individuale in sede di visita medica, che va dal ‘counselling’ in caso di comportamenti a
rischio fino al ruolo di ‘facilitatore’
per l’avvio a programmi terapeutici e riabilitativi nei casi di vero e
proprio
abuso o dipendenza”.
Riguardo alla funzione preventiva il D.Lgs. 81/2008 prevede all’art. 41
che “il medico competente,
nell’ambito della sorveglianza
sanitaria e solamente nei casi ed alla condizioni previste
dall’ordinamento, debba finalizzare le visite mediche (preventiva, periodica, di cambio mansione, preventiva in
fase preassuntiva e precedente la ripresa del lavoro dopo una assenza
per motivi
di salute superiore a sessanta giorni - co. 2 lett. a, b, d, e-bis ed
e-ter)
anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza”.
Tuttavia in attesa della pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni, il
documento
della Regione Emilia-Romagna “ritiene che i casi previsti
dall’ordinamento
coincidano con le lavorazioni
incluse nell’all. 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 16 Marzo 2006 e che
le
condizioni siano che la verifica
dell’assenza
di alcol dipendenza avvenga, in occasione della visita medica
preventiva, periodica o di cambio mansione, verso i lavoratori già
sottoposti a
visite mediche perché esposti a rischi professionali per i quali vige
l’obbligo
di sorveglianza
sanitaria”.
In particolare “l’appartenenza di una
lavorazione alla lista dell’all. 1 non è quindi una condizione
sufficiente ad
avviare un programma di sorveglianza sanitaria, non essendo tale
previsione
contemplata dalla norma di riferimento (art. 15 della L. 125/01).
Riguardo alle modalità per effettuare la verifica
dell’assenza della condizione di alcol dipendenza, “il medico
competente, in scienza e coscienza
e nel rispetto dei principi etici della medicina del lavoro contenuti
nel
codice ICOH, ha ovviamente piena libertà di decisione”.
Il documento, “ritenendo poco utile ridurre questa complessa e delicata
attività ad un mero screening laboratoristico”, propone diverse
“indicazioni
condivise con gli specialisti alcologi che prevedono un approccio per
gradi,
utilizzando in sequenza e in maniera integrata diversi strumenti”.
L’obiettivo
è quello di permettere al medico competente di attuare “un sistema di sorveglianza
volto a far emergere quei casi selezionati che meritino di essere
avviati alle
strutture specialistiche (Servizi Alcologici/Servizi Dipendenze
Patologiche)
per la eventuale formulazione della diagnosi di alcol dipendenza”.
Il documento si sofferma, dunque, sugli interventi
a diversi livelli del medico competente, “delineati sulla base
delle fasce di rischio o danno in cui si
colloca l’utente con la sua condotta di consumo
di
bevande alcoliche”. Ad esempio attraverso:
- anamnesi alcologica integrata con
AUDIT C: premesso che gli esami emato-chimici anche i
più sofisticati possono non essere utili allo screening “in quanto i
valori elevati
hanno scarsa sensibilità ed identificano solo una piccola proporzione di
pazienti con consumo alcolico a rischio o dannoso” , l’applicazione
sistematica
dell’AUDIT C – “versione breve dell’Alcohol Use Disorders Identification Test dell’OMS” - in tutti i soggetti che “dichiarano di
non
essere astemi è davvero una prassi raccomandabile, semplice, poco
impegnativa
per il lavoratore e per il medico competente che lo utilizza”;
- esame obiettivo mirato: “va effettuato sempre,
indipendentemente
dell’esito dell’AUDIT C. Infatti, anche
qualora il punteggio dell’AUDIT C risultasse negativo, al fine di
documentare
l’eventuale abitudine
alcolica di un lavoratore o aspirante tale utilizzando dati
oggettivi, è
indispensabile valutare l’obiettività specifica”. E in pratica si
procede “con
una versione abbreviata del test
denominato AUDIT parte clinica”, utilizzando i soli cinque items basati
sull’esame obiettivo (nel documento, che vi invitiamo a visionare, sono
presenti informazioni dettagliate e tabelle esplicative);
- invio al Centro Alcologico : in
questo caso il medico competente, nell’ambito di quanto previsto dal
comma 5
dell’art. 39 del D. Lgs. 81/2008,
“richiede una consulenza specialistica alcologica al fine di ottenere
una valutazione finalizzata ad una eventuale diagnosi di alcol
dipendenza”.
Il documento si conclude con una serie di allegati:
- allegato 1 - gli esami di laboratorio;
- allegato 2 - valutazione area fisica e valutazione area familiare e
socio-relazionale;
- allegato 3 - scheda Clinica a cura del medico alcologo;
- allegato 4 - percorso suggerito per l’accertamento di assenza di
condizioni
di alcol
dipendenza.
Documento esemplare, che dovrebbe essere preso come riferimento da tutti i datori di lavoro e da tutti i medici competenti italiani.
Autore: Rolando Dubini
24/02/2011 (11:35:08)
La discussione sulla sorveglianza sanitaria in materia di alcol e lavoro rasenta il ridicolo. I medici competenti dovrebbero dimostrarsi tali rispettando l'articolo 25 e il 41 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 anzichè dedicarsi al dileggio e allo sfoggio di incredibile negligenza professionale.
I riferimenti per i medici di buona volontà ci sono tutti:
1) Regione Emilia-Romagna - Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - Orientamenti regionali per Medici Competenti in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell’alcol dipendenza – Novembre 2009
www.puntosicuro.it/it/ps/view/alcol-dipe...petenti-art-9998.php
2) Regione Veneto – Bozza di documento - “Indicazioni operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell’Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008)”.
www.puntosicuro.it/it/ps/view/tossicodip...tamenti-art-9671.php
Tutto il resto sono polemiche inutili e sterili di medici negligenti e violatori del codice internazionale di etica per gli operatori della medicina del lavoro che alla voce danni per i terzi afferma:
11. Qualora le condizioni di salute del lavoratore e la natura del lavoro svolto siano tali da mettere in pericolo la sicurezza degli altri, il lavoratore deve essere chiaramente informato della situazione. Nel caso di circostanze particolarmente pericolose, occorre informare la direzione e, se previsto dai regolamenti nazionali, anche le autorità competenti devono essere informate sulle misure necessarie a salvaguardare i terzi. Nel fornire le informazioni, gli OML dovranno cercare un compromesso tra l’impiego del lavoratore interessato e la sicurezza e la salute di coloro che ne potrebbero venire danneggiati.
www.icohweb.org/core_docs/code_ethics_it.pdf
Eludere è facile e sbagliato, ma svolgere il compito che la legge assegna al medico competente, garante della sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatorio. Il medico ha il potere impeditivo di eventi di danno (zart.- 43 codice penale) assegnatogli dagli articoli 25, 41 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008 e 16 L. 125/2001. E deve sempre ricordarsi che la sorveglianza sanitaria la deve fare in base agli indirizzi scientifici più avanzati, l'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 è chiaro, non in base a linee guida e indicazioni ufficiali!
La superficialità che leggo mi fa rabbrividire, altro che Guariniello, qui il vero problema del nostro paese sono coloro che criticano con incredibile negligenza e imperizia il serio operato del Dott. Guarinello.