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Anno 11 - numero 2289 di mercoledì 25 novembre 2009
Agenti fisici: le linee guida aggiornate al decreto correttivo
Disponibile l’aggiornamento al D.Lgs. 106/2009 delle prime indicazioni per la prevenzione e protezione dall’esposizione a rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici. Quando entrano in vigore gli obblighi?
Queste linee guida, che saranno completate con le indicazioni operative relative alle radiazioni
ottiche artificiali (capo V), hanno la funzione di informare sui contenuti
normativi sottolineando in particolare gli obblighi di valutazione e gestione
del rischio secondo le novità apportate dal Decreto
legislativo 81/2008.
Questa funzione informativa è facilitata dalla strutturazione del documento in
risposte ai più comuni quesiti (FAQ) che vengono proposti ai tecnici del
settore.
Come già preannunciato, l’obiettivo dell’attuale aggiornamento è quello di
poter includere nelle linee guida anche le modifiche apportate al Testo Unico
dal decreto
“correttivo” 106/2009.
Ricordiamo a questo proposito che, in realtà, non sono molte le modifiche
apportate dal D.Lgs. 106/2009 su questi temi.
Ad esempio il Capo I (Disposizioni Generali) non è stato modificato in alcun
punto dal DLgs.106/2009, ed è “pienamente in vigore per tutti gli obblighi in
esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 01/01/2009”.
Tuttavia il documento precisa che se tale data è la stessa anche per l’entrata
in vigore del Capo II (rumore) e Capo III (vibrazioni)
– ricordando che le modifiche introdotte dal DLgs.106/2009
sono in vigore dal 20 agosto 2009 con le deroghe indicate nell’articolo 306 –
diverso è il discorso per il Capo IV (campi
elettromagnetici) e Capo V (radiazioni
ottiche artificiali) con un’entrata in vigore “differita per tempi
significativi”.
In particolare, relativamente ai campi
elettromagnetici, con la “formulazione adottata dal legislatore
all’articolo 306 del Testo Unico e stante l’emanazione della direttiva
2008/46/CE, l’entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni
ed è prevista per il 30/04/2012”.
Mentre per il Capo V (radiazioni ottiche
artificiali) l’entrata in vigore è prevista per il 26/04/2010.
Ma attenzione: l’entrata in
vigore differita dei capi specifici non significa che non debba essere
effettuata la valutazione dei rischi. Infatti, l’articolo 181 del D.Lgs. 81/2008
prevede che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione
ad agenti fisici”, mentre l’art. 180 precisa che “per agenti fisici si
intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche,
i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il
microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori”. Pertanto la valutazione va effettuata
per tutti gli agenti di rischio elencati all’articolo 180, facendo
ricorso alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi attualmente disponibili.
Per quanto attiene invece agli
obblighi specifici di cui ai Capi IV e V del Titolo VIII, questi non
saranno né richiedibili né
sanzionabili fino alle rispettive date di entrata in vigore.
In merito alle modifiche
introdotte dal decreto 106/2009, ricordiamo che il provvedimento è intervenuto alzando
la soglia minima (dal valore inferiore di azione (80 dB(A)) a quello superiore
(85 dB(A)) dalla quale è obbligatorio adottare “misure tecniche e organizzative
volte a ridurre l’esposizione al rumore”.
Infatti, l’articolo 192 - Misure
di prevenzione e protezione, è stato modificato nel comma 2 che ora risulta il
seguente:
“Se a seguito della valutazione
dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori [inferiori] superiori di azione sono superati, il
datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative
volte a ridurre l’esposizione al rumore”.
Per livelli di rischio inferiori
a tali valori vale comunque il principio che il rischio da esposizione a rumore
vada ridotto al minimo, come affermato dallo stesso articolo al comma 1.
“Restano da verificare le
possibilità di intervento dell’Organo di vigilanza - specificano le linee guida
- che, come noto, può emettere prescrizioni in presenza di precetti soggetti a
sanzioni penali.”
In questo caso, “per richiedere
misure di prevenzione a livelli di rischio inferiori ai valori superiori di
azione si ritiene – concludono le linee guida - possano essere effettuate
prescrizioni ai sensi dell’art. 190, comma 5 del DLgs. 81/2008 in combinato a
quanto disposto dall’art.192, comma 1 (ossia qualora la valutazione dei rischi
non abbia identificato misure di prevenzione tecnicamente disponibili).”
Ricordiamo inoltre, che una modifica del decreto
“correttivo”, in relazione al Capo II (Rumore),
è l’aggiunta di un comma in più nell’articolo 190 relativo alla valutazione del rischio rumore:
5-bis. L’emissione sonora di
attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase
preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da
studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale
cui si è fatto riferimento.
Per capire il significato di questo cambiamento è ad esempio possibile
consultare i quesiti contenuti nelle linee guida aggiornate.
Al quesito sui casi in cui il comma
5-bis dell'art.190 può essere correttamente utilizzato, le linee guida
rispondono ricordando che il “comma 5-bis dell’art.190 del DLgs.81/2008 così
come integrato e corretto dal DLgs.106/2009
è stato desunto dal precedente art.103 e ‘trasferito’ nel Titolo VIII con lo
scopo di poter essere utilizzato in tutte le situazioni in cui occorra disporre
di una previsione dei livelli
di rumore senza che questo sia più limitato al solo settore dei cantieri
temporanei o mobili”. Ed in particolare si osserva che “le banche dati di cui
si tratta sono relative ai valori di emissione e che per ottenere livelli di
esposizione occorre comunque considerare i tempi di esposizione dovuti alla
organizzazione del lavoro della singola impresa”.
Vediamo un caso di corretto utilizzo
delle banche dati previste nel comma: ad esempio in fase di redazione del
PSC “in quanto non essendo note le aziende che interverranno nel cantiere non è
possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio
rumore”.
Ma altri utilizzi “pertinenti” sono per “prevedere quali livelli di rumore
saranno presenti nel caso di un nuovo insediamento produttivo o di una sua
ristrutturazione e per escludere la necessità di effettuare misurazioni o
giustificare la mancanza di una valutazione approfondita”.
Utilizzi errati sono invece ad
esempio relativi ad un ricorso alle banche dati per redigere il POS
e il DUVRI.
Infatti le linee guida ricordano che:
- “ogni azienda, anche edile, deve disporre dei dati misurati della rumorosità
delle proprie attrezzature”;
- riguardo al DUVRI
il committente si “interfaccia con aziende definite, che debbono disporre dei
dati misurati della rumorosità delle proprie attrezzature”.
Buongiorno.
Sono sempre stato del pensiero che in "Fase Operativa" le misurazioni debbano essere condotte in sito e non con le banche dati. Non ho ancora letto il documento del CTR, ma pur condividendo appieno quanto esposto, mi chiedo, e chiedo, come sia possibile redigere il POS giorni prima dell'ingresso in cantiere e avere le misurazioni effettive? Mi rispondo da solo:scriverò che una valutazione approfondita sarà esplicata a cantiere avviato. Quando il cantiere è avviato, la fase di demolizione con il martello demolitore, dura 3 ore in zona A, giorni dopo, 4 ore in zona B, è credibile che non ci sia il tempo di avere un tecnico per le effettive misurazioni... misurazioni che potrebbero essere soggette a variazioni per riverberi, echi...
Il discorso è diverso per un'industria, o altri lavori, in cui le macchine e gli attrezzi sono sempre gli stessi, nello stesso ambiente, il cantiere è una realtà a parte, dinamica nello spazio e nel tempo...
A questo punto,cosa ce ne facciamo dei dati presenti sui libretti di uso e manutenzione dei nuovi attrezzi?
Potrebbe essere questa una soluzione? Forse, solo in parte, perchè resterebbero ancora come variabili, gli aspetti unici di quel sito produttivo, che mi ripeto, cambia da cantiere a cantiere...
Ringrazio per le eventuali osservazioni.
Buon lavoro a tutti.