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In riferimento al corso di aggiornamento “
La sorveglianza sanitaria in esposti ad
agenti cancerogeni” - organizzato il 21 ottobre 2010, a Modena dall’
Azienda
Unità Sanitaria Locale di Modena – PuntoSicuro ha presentato alcuni
interventi relativi all’incidenza dei tumori professionali e alla valutazione
del rischio.
L’intervento, che è ricco di riferimenti e indicazioni
tratti dal
Decreto
legislativo 81/2008, fa una
premessa:
i
cancerogeni chimici, “prima ed
oltre l'
azione
cancerogena, hanno sempre qualche altro effetto nocivo sulla salute: ad
esempio il benzene è caratterizzato dalle frasi R 48/23/24/25, R46, R36/38,
R65”.
Dopo un lungo excursus sulle indicazioni del Testo Unico in
merito all’obbligo e alle modalità di valutazione del rischio per gli agenti
cancerogeni e mutageni, l’autore si sofferma sulla necessaria collaborazione del medico competente.
In particolare viene sottolineato che tutti i documenti di valutazione
del rischio devono tener conto degli “effetti sanitari ovvero della probabilità
di accadimento dei danni correlati ai diversi pericoli individuati. Ciò
premesso è evidente che la
valutazione
dei rischi deve necessariamente coinvolgere il medico competente in quanto
unico soggetto della prevenzione in grado di valutare gli effetti sulla salute
dell’uomo”.
Il documento ricorda anche che spesso i lavoratori sono
soggetti a esposizioni multiple.
In questi casi c’è la necessità “di valutare esposizioni a
più sostanze e quindi gli effetti della combinazione della presenza di più
agenti
chimici cancerogeni/mutageni/pericolosi”. Passaggio della valutazione, questo, estremamente complesso, “infatti
anche la letteratura scientifica è carente su tale argomento”.
La sorveglianza
sanitaria, unico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci, deve
dunque “essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di
valutazione dei rischi”.
Questi gli obiettivi della
sorveglianza sanitaria:
- “valutare l’idoneità specifica al
lavoro;
- scoprire in tempo utile per un
efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce);
- valutare l’efficacia delle misure
preventive nel luogo di lavoro;
- rafforzare
misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute”.
Dopo essersi soffermato sui protocolli di
sorveglianza
sanitaria, sugli indicatori biologici di esposizione e sulla riunione
periodica (art.35, D.Lgs. 81/2008), l’autore ricorda l’importanza dei
registri di prevenzione (art. 243,
D.Lgs. 81/2008) che, malgrado qualche criticità:
- sono uno strumento
per la prevenzione;
- sono “parte
di un processo per l’identificazione, la valutazione, la gestione, ai fini
della tutela della salute, degli specifici rischi cancerogeni e mutageni”.
Arriviamo dunque al ruolo
del medico competente:
- “analizza il ciclo produttivo e le
attività lavorative;
- partecipa
alla individuazione dei criteri di valutazione;
- collabora
alla esecuzione della valutazione;
- partecipa
alla analisi dei risultati della valutazione;
- partecipa
alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione compresi i DPI;
- partecipa
alla attività di informazione e formazione e alla organizzazione del primo
soccorso;
- partecipa
alla programmazione del controllo dell’esposizione”.
- il molteplice compito del
medico
competente “non consiste solo nella effettuazione delle visite obbligatorie
nell'interesse del lavoratore, ma deve operare come consulente del datore di
lavoro in materia sanitaria, esserne l'alter ego in questa materia, con
funzioni, quindi, di consiglio e stimolo, con un importante ruolo attivo
nell'identificazione dei rimedi: l’avere omesso la sorveglianza sanitaria, o
avere attuato una strategia di monitoraggio errata, omettendo ad esempio esami
tossicologici o strumentali che avrebbero consentito di evidenziare la
malattia, o di anticiparne la diagnosi vuol dire per il
medico
venir meno al proprio ruolo di consulente con conseguente responsabilità
derivante dal danno alla salute derivato dall'eventuale aggravio prognostico
legato al ritardo nella diagnosi (Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001,
n. 5037)”;
- dunque il compito del
medico
competente non deve ridursi al mero adempimento delle visite periodiche. Deve,
ad esempio,
coadiuvare attivamente il
datore di lavoro nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal progresso
della tecnica, da adottare contro le dette sostanze, così assumendo una
autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria (Cassazione penale,
sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037, u.p. 30 marzo 2000);
- il medico aziendale si configura come collaboratore
necessario del datore di lavoro.
Il
legislatore acconsente, e anzi prescrive, che il datore di lavoro si avvalga
della collaborazione di un medico di sua fiducia; ma per verificare la
regolarità delle prestazioni lavorative in caso di malattia o di infortunio, il
legislatore impone che il datore di lavoro ricorra al controllo imparziale di
medici del servizio sanitario pubblico, che soli possono garantire il rispetto
della dignità dei lavoratori (
Cassazione
penale, sez. III, con sentenza n. 1728/2005)”.
In realtà nella situazione
attuale il ruolo del medico competente (MC) è differente:
- “spesso il
MC
è nominato solo dopo l’individuazione di un rischio per la salute;
- spesso il MC è chiamato solo per definire un
protocollo di
sorveglianza
sanitaria e per l’effettuazione della stessa a valutazione avvenuta”.
Queste alcune criticità
sottolineate dal relatore:
- “la normativa ha stabilito un preciso
obbligo (sanzionato penalmente), non specificando quali siano le concrete
modalità e le procedure attraverso le quali il MC possa svolgere tale compito;
- assenza di indicazioni univoche su come
ritenere assolto il relativo obbligo;
- collaborazione del
MC
nei casi di attivazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del
D.Lgs. 81/08”.
Il documento riporta alcuni suggerimenti per valutare la partecipazione del medico
competente alla valutazione del rischio:
- “firma del
DVR (non per presa visione);
- evidenziare
nelle premesse metodologiche il ruolo svolto dalle varie figure compreso il MC;
- il
protocollo sanitario deve essere coerente con il DVR sui rischi specifici;
- individuazione
dei pericoli per la salute così come la probabilità di danno una volta
stimata/misurata l’esposizione da parte del MC”;
- la presenza di
“note, appunti, mail, etc a
DdL,
RSPP con indicazioni che esplicitino il parere del MC in merito ai rischi
aziendali”
In particolare si ricorda che tra gli elementi oggetto di
analisi nei
sopralluoghi di controllo
sulla sorveglianza sanitaria, c’è proprio la verifica della collaborazione
del
medico
al processo di
valutazione
dei rischi “anche relativamente alla partecipazione alla programmazione del
controllo dell’esposizione”. E dal punto di vista dell’evidenza formale “si
ritengono accettabili la firma in calce al DVR (non una semplice firma per
presa visione o per attestazione della data certa ma una firma che sottoscriva
l’avvenuta collaborazione del MC alla valutazione dei rischi) e/o la redazione
di specifico verbale e/o un esplicito riferimento nel verbale di riunione
periodica e/o nella
relazione
sanitaria e/o nel verbale di sopralluogo”.
Il relatore conclude il suo intervento con questi auspici:
- “partecipazione
del
MC
alla valutazione del rischio fin dalle prime fasi;
- contributo
del MC fattivo e documentato;
- importante
ruolo di stimolo e indirizzo di Regioni, INAIL, Università, Società
Scientifiche;
- percorsi
formativi per il MC adeguati al ruolo;
- ribaltamento
della visione del MC da parte di DdL e RSPP;
- azione
sensibilizzatrice delle organizzazioni datoriali, di categoria, e dei
consulenti”.
Tiziano Menduto