svolge la sua attività di vigilanza nei luoghi di lavoro anche in relazione
allo
.
Su questo tema il 9 luglio 2010 l’Asl di Bergamo ha organizzato una giornata d'informazione/formazione
e ha pubblicato sul sito le slide dell’intervento dal titolo “
Ricordiamo che l’intervento si è tenuto
prima
dell’approvazione definitiva del maxiemendamento che ha differito, anche
per i datori di lavoro del settore privato,
il
termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress
lavoro-correlato, al
31 dicembre 2010.
L’intervento della Dott.ssa Lorella Coletti, dopo alcuni richiami normativi al
Decreto legislativo
81/2008 e alle modifiche operate dal decreto correttivo 106/2009,
affronta alcune delle
problematiche
attuali sulla valutazione del rischio da stress lavoro correlato.
Infatti questo tipo di valutazione:
- “tocca il cuore dell’azienda;
- è complessa: gli strumenti sono molteplici e di uso specialistico”;
- può portare a “una
valutazione
costosa con procedure non scientificamente giustificate” o all’adempimento
acritico delle norme “con una generica affermazione di assenza di rischio”.
Ma quali sono le
premesse per una
corretta valutazione?
Secondo la relatrice la valutazione del rischio da
stress
lavoro-correlato “deve essere condotta: - nella consapevolezza che
il lavoro è un determinante della salute dell’uomo;
- con riferimento esclusivo all’ambito del lavoro;
- senza ulteriore
stress
per organizzazione e lavoratori;
- senza ricercare responsabilità né soggetti ‘stressati’;
- con strumenti giustificati dal punto di vista scientifico, facili da
applicare ed economici”.
L’intervento vuole dunque fornire indicazioni sulle caratteristiche che rendono
una
valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato “
adeguata e sufficiente”.
L’intervento ricorda in particolare il
Decreto della
Regione Lombardia N.13559 del 10 dicembre 2009, “Indirizzi generali
per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce
dell’Accordo Europeo 08.10.2004 (art.28 D.lgs. 81/08 e s.i.m.)”.
Alla luce di questo decreto, che PuntoSicuro ha ampiamente presentato nei mesi
scorsi, viene individuato e proposto un “
buon
percorso” valutativo. Un percorso “disegnato e documentato che si sviluppa
attraverso una sequenza di tappe e fasi e che può costituire il supporto alla
redazione del documento di valutazione” sullo
stress lavorativo.
Vediamo insieme le
tappe del percorso
e alcuni commenti della relatrice.
La
prima tappa è relativa all’
avvio del percorso.
Avvio che deve avvenire con:
- l’impegno della Direzione Aziendale (avvia e presidia il percorso,
costituisce il “Gruppo di Valutazione” e si impegna a trovare risorse e
soluzioni);
- la costituzione del “Gruppo di Valutazione” che ha compiti di pianificazione
e gestione del percorso (è composto da datore di lavoro, RSPP, RLS, medico
competente, lavoratori, consulente esterno o “altri secondo complessità
aziendale”);
- l’informazione ai Lavoratori (deve essere adeguata alla realtà aziendale,
chiarire obiettivi e significato della
valutazione,
deve esplicitare tappe, figure coinvolte e responsabilità affidate, attività
previste, tempi);
- la fotografia della realtà Aziendale (deve comprendere l’anagrafica, l’organigramma
strutturale e funzionale, i flussi comunicativi e relazionali, gli orari di
lavoro e turni, la tipologia di contratti, informazioni sull’ambiente fisico e
sulle risorse tecnologiche, informazioni sulla gestione della sicurezza, …).
La
seconda tappa è relativa all’
indagine sui dati verificabili e
comprende due diverse fasi.
A sua volta la prima fase, la fase A, si suddivide in:
- Fase A1, la fase della
valutazione
oggettiva o documentale con “ricognizione di informazioni amministrative
già disponibili in azienda (indicatori di sintomi aziendali)”. Nelle slide è
presente un elenco/modulo relativo a tali sintomi (indici infortunistici,
assenteismo,
ferie non godute, trasferimenti, …);
- Fase A2, la fase della
valutazione
intersoggettiva o partecipativa con raccolta delle “informazioni
sull’organizzazione aziendale (carenze gestionali e/o organizzative ricavabili
mediante focus group, con interviste da parte un ‘esperto’ oppure attraverso
check list autocompilata). Anche in questo caso nel documento che presentiamo -
e che vi invitiamo a leggere - è proposta una tabella con esemplificazioni
delle
condizioni di rischio in
relazione al contesto e al contenuto del lavoro. Ad esempio la scarsa
possibilità di comunicazione, la mancata definizione degli obiettivi aziendali,
le ambiguità dei ruoli, la partecipazione ridotta ai processi decisionali, la
monotonia del lavoro, il carico di lavoro eccessivo,….
La seconda fase corrisponde alla
stima
del rischio. In questa fase è necessario combinare i dati “ricavandone una
stratificazione del rischio, che sarà la base per le successive azioni”.
Una volta individuato il livello di rischio si passa alla
terza tappa: l’
analisi del
livello di rischio a cura del gruppo di
valutazione.
Ad esempio si può avere:
-
rischio basso (“l’analisi degli
indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono
determinare la presenza di
stress correlato al
lavoro”): in questo caso “monitorare e ripetere la
valutazione
dopo 2 anni”;
-
rischio medio (“l’analisi degli
indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la
presenza di stress correlato al lavoro”): in questo caso “individuare
indicatori ‘critici’ e intraprendere azioni di miglioramento ‘mirate’. Ripetere
la
valutazione
dopo 1 anno.”;
-
rischio alto (“l’analisi degli
indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura presenza di
stress correlato
al lavoro”): “necessario approfondimento con valutazione soggettiva”.
La
quarta tappa è relativa alla
eventuale
valutazione soggettiva che
“indaga con strumenti specialistici la percezione dell’organizzazione e lo
stato di benessere/malessere del lavoratore in relazione all’organizzazione” e
“serve a precisare la
natura del rischio
allo scopo di definire le azioni correttive”. Questa
valutazione
integra quella oggettiva e intersoggettiva
e si svolge:
- “quando il livello di rischio stimato è alto;
- quando un intervento di miglioramento su un rischio medio non ha avuto
effetto;
- in presenza di conflitti/lamentele scritte (es.:contenziosi giudiziari in
corso);
- quando il numero dei lavoratori è sufficiente per un’elaborazione
statistica”.
La
valutazione
soggettiva “richiede un’equipe di lavoro e personale specializzato” e utilizza
un questionario che “deve essere adatto ad investigare l’organizzazione, valido
e attendibile, testato su campione italiano, coerente con il modello di
stress
condiviso”.
Inoltre nel “buon percorso” la valutazione soggettiva:
- “prevede di censurare l’uso di test clinici di personalità, MMPI, Rorschach;
- richiede di organizzare minuziosamente la somministrazione, la raccolta,
l’elaborazione dei dati e il feedback”.
Nel documento sono indicati i
principali
strumenti di indagine soggettiva citati dalla letteratura internazionale.
Infine le ultime due tappe.
La
quinta tappa è relativa al
piano di miglioramento con
“individuazione delle priorità,
definizione degli interventi, attribuzione delle responsabilità e
tempistica, attuazione degli interventi, verifica di efficacia”.
La
sesta tappa è la redazione vera e
propria del
documento di valutazione.
Il
documento
dovrà contenere almeno la descrizione percorso effettuato, l’esito delle varie
tappe e la periodicità della verifica
successiva.
Asl di Bergamo, “
L’attività di
vigilanza dell’Asl in tema di stress lavoro-correlato”, intervento
della Dott.ssa Lorella Coletti del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro dell’Asl di Bergamo (formato PDF, 186 kB).
Tiziano Menduto