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Un nuovo Testo Unico della sicurezza sul Lavoro

Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Approfondimento

07/08/2009

Non piccoli e semplici aggiustamenti al Decreto legislativo 81/08 ma innovazioni tali da poter definire il nuovo provvedimento un vero e proprio “Nuovo testo Unico della Sicurezza sul Lavoro”. Di Rocco Vitale, Presidente Aifos.

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Un nuovo Testo Unico della sicurezza sul Lavoro
Di Rocco Vitale, sociologo del lavoro, Presidente Aifos (Associazione Italiana dei Formatori della Sicurezza sul Lavoro).
 
Il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, approvato dal governo il 29 luglio scorso e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 agosto, non riguarda piccoli e semplici aggiustamenti al D. Lgs. 81/08 ma, per alcuni aspetti, si tratta di innovazioni tali da poter definire il provvedimento elaborato dal Ministro Sacconi un vero e proprio “Nuovo testo Unico della Sicurezza sul Lavoro”.
 
Le principali novità riguardano lo snellimento di alcune procedure burocratiche per la valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, una “patente” a punti per verificare l'idoneità delle imprese in settori particolarmente a rischio, un maggior spazio alla prevenzione ed una rivisitazione delle sanzioni.
 
Il nuovo testo, che entrerà in vigore il 20 agosto 2009, dovrebbe dare il via affinché il Ministero del Lavoro, proceda alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ideale completamento del processo di riforma intrapreso e, al contempo, come dichiarato dal ministro Sacconi “a migliorare le regole della sicurezza in una ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali. In tal modo si favorisce il superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali secondo un approccio al problema per obiettivi e non solo per regole”.


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Il Campo di applicazione della legge
Si amplia e si precisano le novità che, oltre alle imprese di tutti i settori, riguardano i volontari della Croce Rossa, le forze armate e di polizia ed i vigili del fuoco per i quali verranno emanati appositi decreti entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto. Mentre entro il prossimo 31 dicembre 2010 deve essere emanato un decreto che disciplina le cooperative sociali ed il volontariato della protezione civile
 
La lotta al lavoro irregolare
Il decreto definisce come irregolari i lavoratori non indicati, al momento di una visita ispettiva, nei documenti obbligatori. Nel caso di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell'azienda scatta la sospensione dell'attività. La sospensione dall'attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate con decreto del ministro del Lavoro. In attesa di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle riportate nell'allegato 1 del D. Lgs. 81/08.
La reiterazione si ha quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un'altra similare.
Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare – che scatta dalle ore 12 del giorno feriale successivo a quello dell'accertamento – è un atto di grande rilevanza il cui provvedimento può essere preso solo dagli Ispettori del Lavoro mentre in materia di salute e sicurezza provvedono sia gli ispettori del lavoro sia quelli della Asl. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, invece, la competenza è esclusiva dei vigili del fuoco, cui devono essere riferiti eventuali accertamenti effettuati da altri organi.
 
La complessità della procedura necessaria ad ottenere la “certezza” della data viene semplificata, al duplice fine di non gravare sulle imprese con un onere amministrativo piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il documento di valutazione del rischio è il frutto di una azione sinergica e condivisa dei soggetti della sicurezza in azienda.
Viene introdotto il principio per il quale, in concreto, può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, in alternativa alle procedure più complesse – quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio o l’utilizzo di un sistema di posta certificata – per conferire al documento la “certezza” della data.
 
Con riferimento all’importante tema della valutazione dei rischi, si modifica l’articolo 28, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di consentire la predisposizione, nell’ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato, rientrante tra i c.d. “nuovi rischi” e, quindi, meritevole di attenta ponderazione.
Dopo le precedenti proroghe dell’entrata in vigore della valutazione del rischio da stress da lavoro correlato viene dato mandato alla commissione consultiva di definire le “regole” per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010”.
Vengono pertanto rinviate e non necessarie le urgenti, immediate, sovrastimate e, talvolta, non necessarie analisi attualmente in uso con metodi e mezzi più disparati, discontinui e , spesso, inconcludenti ai fini della salute e della sicurezza in quanto non perseguono obiettivi ma solo il rispetto della norma.
 
Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi.
Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo, per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti. Inoltre è sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come dispone l’attuale norma) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.
Per garantire l’immediato e corretto start-up della procedura in parola, viene precisato che in fase di prima applicazione l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati
 
La patente a punti sulla sicurezza in edilizia
Una patente a punti per le imprese "sicure" che garantirà una corsia preferenziale per l'accesso agli appalti e ai finanziamenti pubblici.
Ai fini di una maggiore attenzione ai profili sostanziali della sicurezza il nuovo decreto inserisce un nuovo dispositivo che tende a mettere “fuori mercato” le aziende che abbiano sistematicamente violato le disposizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, essa è diretta a fornire un criterio certo e semplice (quali i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese edili, le quali verranno valutate tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.
Saranno soprattutto valutati elementi come la realizzazione delle attività di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Mancanze o deficienze sotto questo punto di vista determineranno una riduzione dei punti assegnati.
L’innovativo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale – in sede, appunto di “qualificazione” dell’impresa – ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l’idoneità ed il cui “azzeramento” determini l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.
Come funzionerà la patente? Come per quella di guida, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nell'edilizia sarà attribuito un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in seguito all'accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per ripetute violazioni determinerà il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri.
Termini e condizioni più dettagliati per il funzionamento della patente dovranno poi essere individuati (dopo il confronto con le Regioni) con un decreto del presidente della Repubblica.
In questo modo, sarà creato uno strumento di continua verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese edili.
Inoltre, viene disposto che le parti sociali possano chiedere, con accordi interconfederali, la estensione del “modello” in parola ad altri settori economici.
Il sistema di qualificazione rappresenterà, infine, un titolo preferenziale per l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici.
 
Il nuovo decreto esprime, come è stata definita dal Ministro Sacconi una nuova filosofia dell’apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro e realizza una rimodulazione dell’ammontare delle pene previste per le violazioni di datore di lavoro e dirigente.
 
Il decreto applica la più grave tra la sanzioni di cui al “testo unico” al solo caso in cui il datore di lavoro abbia del tutto omesso l’adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
 
Viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni vengano realizzate in aziende a rischio immanente di infortunio, al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le condotte in oggetto in ambienti di lavoro connotati da particolare pericolo infortunistico che prevede l’arresto in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese edili che svolgano lavori di rilevante entità.
 
Una sanzione più lieve (pena della sola ammenda alla quale si estende l’istituto della prescrizione) è prevista per le ipotesi di “irregolarità parziali” del documento di valutazione dei rischi, riferite ai profili di maggiore incidenza sostanziale ai fini della tutela effettiva. Lo stesso criterio, graduando la pena per il principio di proporzionalità, è stato utilizzato per le altre ipotesi di parziale irregolarità del documento di valutazione del rischio (D.V.R.).
 
Il comma 4 viene riscritto nella prospettiva di sanzionare penalmente la violazione di obblighi di rilievo sostanziale, graduando la pena in coerenza con le motivazioni si qui addotte e sanzionando solo in via amministrativa le violazioni di natura formale (ciò nel tentativo di rendere la norma più leggibile e privando l’originaria formulazione delle duplicazioni e delle lacune che presentava). In accoglimento della proposta sul punto contenuta nei pareri parlamentari, si mantiene la sanzione dell’arresto (sempre alternativo all’ammenda) per i datori di lavoro o i dirigenti che non forniscano ai lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale.
 
Gli obblighi dei preposti sono generali e “trasversali” rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: vigilanza sul comportamento dei lavoratori; segnalazione delle non conformità ai datori di lavoro o dirigenti; frequenza di appositi corsi di formazione.
Pertanto il nuovo testo unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei preposti inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali. Di conseguenza, sono state eliminate dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo mentre in alcuni Titoli “speciali” connotati da pericoli più elevati, le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, quindi, vengono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle “generali” e, come tali, prevalenti rispetto ad esse in osservanza al principio di specialità.
 
Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento agli obblighi dei lavoratori i quali, come quelli dei preposti, sono generali e “trasversali” rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: osservanza delle disposizioni di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza; utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I); segnalazione immediata ai superiori di eventuali situazioni di pericolo; evitare operazioni o manovre che non rientrano nella loro competenza; partecipazione ai programmi aziendali di formazione ed addestramento; sottoposizione ai controlli sanitari.
 
Il nuovo testo unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei lavoratori inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. Sempre relativamente agli obblighi dei lavoratori il nuovo testo unico abbassa i livelli delle sanzioni per i lavoratori, avanzata sia da parte sindacale che nell’ambito dei pareri di Camera e Senato.
 
Rocco Vitale
 


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Rispondi Autore: Victor Altamirano Paredes - likes: 0
03/05/2015 (15:26:49)
Ho letto diverse articoli publicatti e non e trovatto nessuno que parli sul diritto del lavoratore ante la valutazione di non idoneo, solo de gli obligo del dattore di lavoro, che sanziona al lavoratore senza rispettare le scadenza che menziona il dl. 81 del 2008.

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