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Sulla responsabilita' per l'infortunio di un apprendista

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Approfondimento

14/09/2009

Cassazione: la posizione di garanzia nei confronti di un apprendista è a carico di chi è deputato al suo controllo il quale è tenuto anche a vigilare che lo stesso non possa compromettere la propria integrità fisica. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
  
 
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Nel caso di un infortunio occorso ad un apprendista la persona incaricata a curare la sua formazione assume, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, una posizione di garanzia nei confronti dello stesso e risponde direttamente dell’obbligo della sua tutela e della vigilanza finalizzato appunto ad evitare che questi, durante il periodo di formazione, possa compromettere anche per un suo incauto comportamento, la propria integrità fisica.
 
E’ quanto emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione chiamata a confermare o meno la condanna inflitta dalla Corte di Appello ad un dipendente di una cantina sociale per l’infortunio occorso ad un apprendista, sottoposto alla sua tutela ed alla sua vigilanza, a seguito del ribaltamento di un carrello elevatore alla cui guida questi si trovava. Il dipendente tutore del lavoratore minorenne era stato chiamato a rispondere perché erano stati ravvisati a suo carico profili di colpa, sia generica, legati ad imprudenza e negligenza, che specifica fondata sulla inosservanza dell’articolo 35 comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 626/1994 per aver consentito al giovane apprendista l'utilizzo del carrello elevatore.
 
Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo tra l’altro che egli non rivestiva in azienda né la figura di “preposto”, né quella di “delegato o responsabile”, né quella di “tutore aziendale” e che l’infortunio si era verificato per il comportamento assolutamente abnorme ed imprevedibile dell’apprendista e che pertanto nessuna responsabilità per colpa poteva essergli attribuita avendo l’apprendista stesso assunta l’iniziativa di porsi alla guida del muletto nel quale, per prassi, erano state lasciate inserite le chiavi nel quadro motore. La Corte di Cassazione ha però ritenuto infondato il ricorso ed ha confermata la condanna del ricorrente avendo individuato nell’accaduto la violazione dell’obbligo da parte dell’imputato, in qualità di tutore del lavoratore minorenne, di porre a disposizione dell’apprendista attrezzature adeguate ai fini della sicurezza ed avendo riconosciuto in capo all’imputato stesso una posizione di garanzia in quanto incaricato dalla società da cui dipendeva di controllare l’attività svolta dall’apprendista. Ciò anche in coerenza con il dettato dell’articolo 6 comma 1 della legge 17/10/1967 n. 977, avente ad oggetto la tutela del lavoro degli adolescenti, che vieta l’utilizzo di macchine operatrici da parte dei minori.
 
In particolare per quanto riguarda il comportamento dell’infortunato che, secondo il ricorrente, avrebbe interrotto il nesso causale per aver inopinatamente assunta l'iniziativa di mettersi alla guida del carrello elevatore, la Corte di Cassazione ha fatto presente che “le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia” e che inoltre “la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile” per cui, prosegue la Corte, “nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento”.
 
La Corte di Cassazione ha quindi ritenute ineccepibili le decisioni assunte dalla Corte territoriale la quale, nell’evidenziare che il protagonista dell’evento infortunistico era un ragazzo di quindici anni, la cui giovane età avrebbe dovuto mettere in guardia l'imputato sulla avventatezza tipica degli adolescenti ed avrebbe dovuto così adottare misure concrete ed efficaci atte ad impedire l'utilizzo del carrello elevatore, ha escluso che la condotta del giovane apprendista fosse da considerare esorbitante o imprevedibile ed ha individuato invece un comportamento colposo da parte dell’imputato per non essersi preoccupato di vietare l'uso indifferenziato dei carrelli elevatori da parte di tutti i dipendenti, compreso l’apprendista infortunato che lo utilizzava quotidianamente, e per aver tollerato che le chiavi di accensione di tali mezzi fossero stabilmente inserite nel quadro di comando, il che ne consentiva un uso immediato e diretto da parte di chiunque.
 
I giudici di appello”, ha sostenuto la Sez. IV, “hanno confermato il giudizio di responsabilità, facendo riferimento all'inadempimento da parte dell'imputato, in relazione alla posizione di garanzia ricoperta, agli obbligo di tutela e di vigilanza finalizzati proprio ad evitare che gli apprendisti, durante il periodo di formazione, in virtù di scelte irrazionali e/o per comportamenti non adeguatamente attenti, potessero compromettere la propria integrità fisica”. Gli stessi giudici, secondo la Corte di Cassazione, hanno correttamente ricostruito lo specifico ruolo rivestito dall’imputato sia formalmente che sostanzialmente all’interno della azienda (lavoratore dipendente al quale era stata affidata la formazione dell’apprendista secondo la legge n. 977/1967 articolo 6 comma 2) ed hanno precisato altresì che “per escludere qualsivoglia, pretesa violazione di legge è sufficiente ricordare come l'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata non in base a criteri astratti, ma avendo riguardo alle mansioni ed alle attività in concreto esercitate (ex pluribus, Sez. 4, 13 marzo 2008, Reduzzi ed altri)”. D'altra parte, ha fatto notare la Corte di Cassazione, lo stesso imputato non ha mai contestato il ruolo di formatore svolto all'interno dell'azienda ed, in assenza di ogni prova circa la sussistenza di una concreta e diversa situazione di fatto in ordine allo svolgimento del lavoro, non può porre validamente in discussione che siffatto compito gli imponeva di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro.
 
In merito poi alla ventilata responsabilità attribuita all’infortunato legata al suo comportamento abnorme per essersi posto alla guida del carrello elevatore, la Suprema Corte ha ricordato che “secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione da parte del lavoratore subordinato”. 
 
Tale conclusione”, prosegue ancora la Sez. IV, “è fondata sulla disposizione generale di cui all'articolo 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, secondo le quali, il datore di lavoro o comunque la persona dallo stesso delegata, è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2”.
 
Ne consegue” conclude la Corte di Cassazione ”che il titolare della posizione di garanzia ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera, essendo tale posizione di garanzia estesa anche al controllo della correttezza dell'agire del lavoratore, essendo imposto al "garante" (anche) di esigere dal lavoratore il rispetto delle regole di cautela”.
 
 
 

 


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