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Le novita’ del correttivo del testo unico: dall’articolo 25 al 34

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

13/10/2009

Un’analisi delle modifiche e integrazioni apportate dal decreto correttivo d.lgs. n. 106/2009 al testo unico d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 20 agosto 2009. A cura di R. Dubini, avvocato.

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Dal 20 agosto 2009 sono in vigore le modificazioni e integrazioni apportate dal decreto correttivo d.lgs. n. 106/2009 al testo unico d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Ospitiamo un approfondimento dell’avvocato Rolando Dubini sulle principali novità. In questo articolo sono illustrati gli articoli del d.lgs. n. 81/2008 dall’25 al 34, nei prossimi giorni pubblicheremo i commenti ai restanti articoli e agli allegati.
 
Approfondimenti già pubblicati 
 
Le novità del correttivo del testo unico 
Di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
 
OBBLIGHI DELMEDICO COMPETENTE (ART. 25) 
Una prima modifica dell’articolo 25 puntualizza come il luogo di custodia,"salvo il tempo strettamente necessario per lesecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente", della cartella sanitaria e di rischio – ferma restando la esclusiva responsabilità del medico competente al riguardo – deve essere stabilito d’intesa dal datore di lavoro e dal medico competente, in sede d'incarico o con accordo integrativo dell'incarico, i quali possono individuare la modalità di tenuta migliore per ogni singola situazione concreta, mentre un'altra modifica prevede la consegna al lavoratore della sola copia della cartella sanitaria e di rischio, per evitare il rischio di una conservazione inadeguata; viene qui puntualizzato che l’originale della cartella rimane al datore di lavoro, al quale è necessario per dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di sorveglianza (si pensi a possibili vertenze in materia di malattie professionali).
 
Nuova è la precisazione secondo cui l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003, da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto 81/2008.
 
Infine viene abrogato l’obbligo del medico competente di invio all’ISPESL della cartella sanitaria e di rischio.
 
 
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OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DAPPALTO O DOPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (ART. 26) 
I datori di lavoro che affidano l’esecuzione di lavori, servizi e forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sono tenuti ad una serie di obblighi in materia di sicurezza.
 
In particolare:
a) per quanto concerne gli adempimenti documentali, in attesa di uno specifico D.P.R. che stabilirà le modalità per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, il datore di lavoro deve effettuare tale verifica mediante:
1) l’acquisizione del certificato della C.C.I.A.A.;
2) l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, secondo le procedure e modalità stabilite dagli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/00;
b) per quanto riguarda gli oneri informativi, viceversa, il datore di lavoro committente dovrà fornire ai soggetti esecutori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
 
I datori di lavoro devono sempre cooperare, nei confronti delle ditte appaltatrici e subappaltatrici e/o dei lavoratori autonomi, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro per incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. Inoltre, dovranno coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di evitare rischi da interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera.
 
Per promuovere la cooperazione e il coordinamento, il comma 3 dell’articolo 26 stabilisce che il datore di lavoro deve elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI), contenente le misure per eliminare o – là dove non sia possibile – ridurre al minimo i rischi da interferenze. Detto documento non riguarda i rischi specifici propri all’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, salvo ovviamente che questi non producano interferenze.
 
Detti obblighi sono stati integrati, ed ora è previsto che:
 
1) il datore di lavoro è obbligato alle verifiche ed agli adempimenti previsti al comma 1 con riguardo ai lavori nonché -si aggiunge- ai servizi ed alle forniture solo in quanto "abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge lappalto o la prestazione di lavoro autonomo", ovvero quando abbia titolo legale per accedere a detti luoghi di lavoro per svolgere le specifiche prestazioni professionali dedotte nei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture;
 
2) il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) va costantemente adeguato e aggiornato in funzione dellevoluzione dei lavori, servizi e forniture;
 
3) il DUVRI nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) va redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, che resta dunque legalmente l'unico soggetto direttamente responsabile in caso di omessa predisposizione;
 
4) l’obbligo di redigere il DUVRI viene meno per quanto riguarda:
- i servizi di natura intellettuale 
- le mere forniture di materiali o attrezzature 
- i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI (l’allegato XI contiene l’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori in origine correlato solo all’art. 100 comma 1 all'interno del Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili); nella relazione di accompagnamento al decreto correttivo si precisa che il riferimento è la durata dei lavori, e non dei contratti di cui i lavori sono parte attuativa: “viene puntualizzato come il documento di valutazione dei rischi non debba essere redatto se mancano rischi immanenti nell’appalto, in quanto in tal modo esso – il quale, va ricordato, si aggiunge agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26, senza limitarne il campo di operatività – diverrebbe un appesantimento burocratico inutile ai fini della tutela delle maestranze coinvolte nella esecuzione dell’appalto. Tale risultato è perseguito attraverso la puntualizzazione che i lavori di breve durata (sotto i due giorni) non necessitino della redazione del DUVRI, salvo che in essi non siano riscontrabili rischi per la sicurezza, individuati ai sensi dell’allegato XI del “testo unico”;
 
5) che, in tutti i casi in cui il contratto di lavori, forniture o servizi sia affidato da una centrale di committenza o da un datore di lavoro che non coincide con il committente, è il soggetto che affida il contratto obbligato a redigere il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione presenti nei luoghi ove verrà espletato l’appalto che potrebbero “potenzialmente” derivare dall’esecuzione del contratto: invece il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto che prima dellinizio dellesecuzione dovrà integrare il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. Il documento – sottoscritto per accettazione dall’impresa esecutrice – è parte integrante del contratto. Il datore di lavoro o il dirigente che rappresenta una delle tre parti indicate e che non adempie a questi obblighi è soggetto alla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
 
6) Il comma 5 dell’art. 26 ò stato integrato con riferimento ai costi legati alla sicurezza.
Innanzitutto, la norma fa riferimento esclusivamente alle seguenti tipologie contrattuali:
- contratti di appalto, di cui all’articolo 1655 del codice civile;
- contratti di subappalto, di cui all’articolo 1656;
- contratti per prestazioni continuative e periodiche di servizi, di cui all’articolo 1677;
- contratti di somministrazione, di cui all’articolo 1559, con l’esclusione di quelli riguardanti la somministrazione di beni e servizi essenziali.
 
Per l’esecuzione di detti contratti devono essere specificamente indicati negli stessi (o in documenti che fanno parte integrante del contratto, come il DUVRI, i verbali di sopralluogo, coordinamento, cessione delle aree di lavoro, o i preventivi allegati al contratto, ecc.) – a pena di nullità – i costi delle misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti al ribasso.
 
È bene sottolineare che non si tratta di costi della sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, ma soltanto "i costi delle misure adottate per eliminare o,ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni", di quelli riferiti alle interferenze tra gli eventuali rischi derivanti dall’attività del committente e quelli propri dell’appaltatore.
 
Giova ribadire che, per espressa previsione normativa non modificata dal Correttivo, resta confermato che la mancata indicazione dei costi, ai sensi dell’articolo 1418, comma 3, del codice civile, rende nullo il contratto.
 
L'obbligo di indicare i costi della sicurezza si applica ai singoli contratti sopra indicati, compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore del T.U. (16 aprile 2008). Per quelli stipulati prima del 25 agosto 2007, invece, i costi della sicurezza del lavoro dovevano essere indicati entro il 31 dicembre 2008, ove fossero stati ancora in corso a quella data.
 
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI (ART. 27) 
La modifica più rilevante attiene al settore dell’edilizia ove il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza attraverso l’adozione e diffusione di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione all'assenza di violazioni alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e con riferimento ai requisiti previsti tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. l’azzeramento dei punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile. Termini e condizioni per il funzionamento della c.d. “patente a punti” saranno individuati con apposito decreto, da emanarsi entro 12 mesi. Al momento la “patente” non esiste ancora.
 
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Tra i rischi particolari che il datore di lavoro deve tenere in particolare considerazione vengono aggiunti anche "quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro" (cfr. comma 1 modificato), mettendo così in evidenza le problematicità potenziali che i contratti di natura flessibile e di lavoro c.d. “atipico” possono potenzialmente avere, in tema di tutela dai rischi, in confronto ai contratti a tempo indeterminato.
 
Viene previsto che la valutazione dello stress lavoro correlato debba seguire determinati parametri e criteri che dovranno essere definiti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro: l’obbligo di provvedere alla valutazione di tale rischio viene fatta decorrere dalla elaborazione di tali indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 agosto 2010.
 
Si tratta di un rinvio che configura una violazione dell'articolo 5 della direttiva comunitaria quadro n. 391/89, il cui articolo 5 impone in modo incondizionato al datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi al lavoro, e quindi inclusi i rischi da stress lavoro correlato, ma anche da mobbing, molestie e violenze, in relazione ai quali esiste l'Accordo europeo del 2007 tra sindacati e associazioni dei datori di lavoro europei. Tenendo conto che poi è comunque in vigore l'articolo 2087 del codice civile e che quindi il datore di lavoro resta civilmente, e per l'effetto anche penalmente, dei danni alla salute del lavoratore/lavoratrice derivanti da stress lavoro correlato, da mobbing, molestie e o violenze è consigliabile provvedere comunque alla valutazione dei rischi collegati ai fattori psicologici, ma sopratutto adottare codici di condotta o regolamenti aziendali a tutela della dignità di lavoratori e lavoratrici, come peraltro fatto da istituzioni autorevoli come il Ministero dell'interno, molti enti locali, che hanno pure previsto il consigliere di fiducia come referente cui i lavoratori possono fare riferimento in questi casi.
 
In alternativa allobbligo di apporre la data certa al documento di valutazione dei rischi, che resta confermato nella sua valenza legale primaria, si affianca la possibilità di attestazione alternativa della data mediante la sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro (in qualità di soggetto giuridicamente responsabile ex art. 17) nonché ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del medico competente (ove nominato).
 
Con riguardo ai criteri di redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), si esplicita che la scelta è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, ma “in modo da garantirne la completezza e lidoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
Strumento di pianificazione: si tratta di una previsione importante, che richiede la dovuta attenzione da parte di datore di lavoro e RSPP, anche alla luce della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in relazione all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.
 
Inoltre, con l’aggiunta del nuovo comma 3 bis, si dispone che per limpresa di nuova costituzione il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, mentre può elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. In questo caso però, se non si dispone di una bozza scritta del documento di valutazione (con data certa o attestata) prima dell'inizio dell'attività sarà impossibile in caso di visita ispettiva dimostrare che la valutazione è stata effettuata per tempo.
 
MODALITA DELLEFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 29) 
Il nuovo comma 3 dell’art. 29 del T.U. D.Lgs. n. 81/08, stabilisce che il datore di lavoro deve rielaborare il documento di valutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Nel momento in cui si verifica una di queste ipotesi, deve essere effettuata immediatamente la nuova valutazione dei rischi e aggiornato il relativo documento. Viene previsto ora un termine perentorio che nei casi in cui il documento di valutazione dei rischi debba essere aggiornato, la rielaborazione deve inderogabilmente avvenire nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali (a titolo di esempio, dalla modifica del processo produttivo).
Il datore di lavoro deve sempre effettuare la valutazione ed elaborare il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, se previsto, con il medico competente.
 
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (ART. 30) 
Per le piccole e medie imprese, si prevede che la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabori procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
 
CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNI ED ESTERNI (ART. 32) 
L’articolo 32 viene integrato si rimediando alla mancata inclusione tra le lauree abilitanti, oltre alle triennali, della laurea magistrale LM26 (“Ingegneria della sicurezza”), la quale ha durata complessiva di cinque anni, e si puntualizza che l’equivalenza delle lauree ai fini dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B per lo svolgimento del ruolo viene riconosciuta con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Inoltre per non avallare l’interpretazione (piuttosto diffusa in sede di primo commento al “testo unico”) in forza della quale la trascrizione delle attività di formazione svolte debba essere effettuata sul libretto formativo del cittadino, il quale non è al momento attivo se non in parti limitate del territorio nazionale, in ragione della mancata attivazione di parte regionale, richiesta dalle disposizioni di riferimento (d.lgs. n. 276 del 2003) – che della formazione in materia di sicurezza può essere riportata traccia nel libretto formativo del cittadino “a condizione che il medesimo sia concretamente disponibile”.
Infatti, lo scopo della norma va individuato nella possibilità che il datore di lavoro possa pianificare la formazione in base a quanto già fatto in passato dal lavoratore (in quanto risultante dal libretto formativo del cittadino) e dimostrare l’adempimento dei propri obblighi in materia formativa anche sulla base delle annotazioni nel libretto del cittadino, il quale assume così valenza “liberatoria” in ordine alle correlate responsabilità, come espressamente previsto all’articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, ove, all’ultimo capoverso è disposto che: “il contenuto del libretto formativo del cittadino è considerato dal datore di lavoro ai fini della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto”.
 
SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 34) 
Novità di rilievo ma solo per le aziende o unità produttive fino a 5 lavoratori (salvo che si tratti delle aziende di cui allart. 31 comma 6) è il fatto che il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione anche in caso di affidamento dell’incarico di RSPP a persone interne o esterne. È obbligo del datore comunque, oltre a frequentare gli specifici corsi di formazione, provvedere a darne comunicazione al RLS.
 
L’approfondimento dell’avvocato Rolando Dubini sulle principali novità del decreto correttivo del decreto 81/2009 continuerà nei prossimi giorni con i commenti ai restanti articoli e agli allegati.
 
 

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