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La sicurezza nel mondo dello spettacolo: palcoscenico e teatro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

21/05/2008

Il palcoscenico è un mondo particolare dove non sempre è possibile rispettare alla lettera gli obblighi che le leggi italiane impongono per i luoghi di lavoro. Un'analisi dei rischi, delle procedure di sicurezza e dei comportamenti idonei.

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Un articolo del primo numero di FOIT Magazine, periodico di informazione della Fondazione dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Torino, riporta un'analisi dei rischi e delle procedure di sicurezza nel mondo dello spettacolo e suggerisce alcuni comportamenti idonei alla tutela dei lavoratori del mondo dello spettacolo.
 
Riportiamo, con l’accordo dell’autore Bruno Scagliola, l'articolo apparso sul numero di Aprile 2008 intitolato “Teatro Regio Torino: il Dlgs 626/94 e il mondo dello spettacolo”.
 
Fare riferimento, oggi, al decreto legislativo 626/94 può apparire per qualcuno fuorviante e inattuale dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma tuttavia anche questo secondo decreto non contiene riferimenti specifici a teatri o palcoscenici e come si è derogato in questi ambienti per il primo, non c’è motivo di credere che non si derogherà anche per il secondo.

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L'articolo ci permette di dare uno sguardo su un mondo del quale raramente ci occupiamo ma che si dimostra essere uno degli ambienti di lavoro in cui non sempre è possibile un'applicazione rigorosa delle normative sulla sicurezza sul lavoro: il mondo dello spettacolo.
 
 
Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 che ha recepito le direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, si applica in tutti i settori di attività privati o pubblici, ma non si applica nella sua totalità sul palcoscenico.
Infatti quando si entra in palcoscenico, si entra in un mondo nuovo e particolare dove, per la realizzazione di uno spettacolo, si possono creare situazioni di pericolo (al di fuori delle regole) dovute ad esigenze artistiche e di regia che espongono tutto il personale tecnico ed artistico, presente in palcoscenico, al rischio di infortuni fisici.
Per questo motivo sul palcoscenico è giusto asserire che inevitabilmente si deroga in parte alla normativa vigente (a tutt’oggi non esiste una normativa specifica per i palcoscenici dei Teatri Italiani).
 
Perché si dice che si deroga alla normativa?
Perché alcune regole elementari di buona tecnica dicono:
- che non si può sostare sotto i carichi sospesi (sulla testa abbiamo tonnellate appese).
- quando un dislivello supera 150 cm di altezza rispetto al piano di calpestio, occorre mettere i parapetti di protezione (se “Mosè” sale sulla montagna, non è possibile artisticamente mettere parapetti di protezione).
- la zona di lavoro deve essere ampia, ben illuminata e priva di ostacoli (ogni lavoratore dovrebbe disporre di una superficie di almeno 2 metri quadri, e un minimo indicativo di 200 lux di illuminazione).
- i ponti e i mezzi di sollevamento non sono collaudati per il trasporto delle persone in quanto non sono né ascensori, né monta montacarichi, (può però succedere che, per esigenze sceniche e/o di regia , i ponti e/o i tiri di scena possono essere usati per il trasporto e/o il sollevamento delle persone).
- sul palcoscenico è vietato fumare e usare fiamme libere.
 
Ma cosa vuol dire derogare?
Derogare vuol dire che bisogna attuare (ma non si fa sufficientemente, ndr) tutte quelle misure correttive di prevenzione e buona tecnica atte a ridurre al minimo il rischio (non esiste rischio zero ma esiste rischio accettabile).
È imperativo quindi che le misure di sicurezza alternative adottate, vengano tradotte in un documento che dovrà contenere in chiaro: le situazioni di pericolo, il rischio conseguente (magnitudo del rischio), le misure di sicurezza alternative attuate, l’informazione e la formazione messa in atto.
Entrare in palcoscenico è come entrare all’interno di una macchina con tutti gli organi in movimento dove non sempre è possibile proteggere le zone potenzialmente a rischio!
 
Il documento sulla valutazione dei rischi relativo allo spettacolo
A differenza della valutazione dei rischi delle attività lavorative presenti in Teatro, dove i rischi specifici sono facilmente individuabili dalle lavorazioni stesse, la valutazione dei rischi relativi alla realizzazione di uno spettacolo non sempre può essere individuata in anticipo, ma deve essere attuata nel momento in cui avviene l’azione pericolosa.
Infatti, spesso le situazioni di potenziale pericolo emergono durante le prove tecniche o di assieme, secondo le esigenze artistiche che il regista richiede; tali esigenze però, possono essere più volte cambiate in base alle osservazioni e ai cambiamenti richiesti dal regista stesso nel corso della regia dello spettacolo.
Per questo motivo, per poter attuare una corretta valutazione dei rischi e una esaustiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione, il documento sulla valutazione dei rischi per lo spettacolo, deve essere un documento dinamico che si “modula” nel corso delle prove adattandosi ad ogni nuova situazione che dovrà essere mediata e concordata con il Regista, lo Scenografo Bozzettista, il Direttore Allestimenti e il Direttore di scena.
 
Le procedure di sicurezza per lo spettacolo
Per ogni rappresentazione, in relazione alle esigenze sceniche, deve essere effettuata con il Direttore degli Allestimenti, il Direttore di Scena e il Responsabile del Servizio Prevenzione, l’analisi dello spettacolo che comprende la valutazione del rischi per tutto il personale tecnico ed artistico che opera sul palcoscenico.
Tale valutazione prevede tre fasi distinte:
 
- scheda “A” - analisi dell’allestimento in fase di progetto.
- scheda “B” - analisi dell’allestimento in fase di montaggio, durante le prove in palcoscenico e/o in sala Regia.
- scheda “C” - Analisi dell’allestimento prima della prova generale e/o della prima, al fine di verificare che non siano emerse nuove situazioni di pericolo.
 
A seguito della valutazione sopra descritta, vengono individuate le prime misure di prevenzione e protezione da adottare, e le attività di formazione ed informazione, misure che dovranno successivamente essere “modulate” nel corso delle prove tecniche e di assieme.
 
L’esito della valutazione deve essere riportato:
- su apposita scheda di sicurezza relativa allo spettacolo, firmata dal Responsabile del Servizio Prevenzione, dal Responsabile dei Servizi di Palcoscenico, dal Direttore di Scena e dal Direttore Allestimenti.
- su apposito documento di sicurezza personalizzato, firmato per presa visione da artisti, comparse, tecnici e se in scena vi sono minorenni, dai genitori.
Nota bene: il documento dovrà riportare la cronologia delle date dove sono state attuate le misure di sicurezza e prevenzione.
 
Il Direttore di Scena, in collaborazione con il Direttore Allestimenti e il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione dovrà:
- informare il personale artistico che opera sul palcoscenico, secondo quanto previsto dal documento di sicurezza relativo all’allestimento.
- collaborare con il Responsabile del Servizio Prevenzione, per la stesura del documento di sicurezza relativo all’allestimento nelle sue varie fasi .
-  gestire lo spettacolo nel rispetto delle schede di sicurezza emanate.
- segnalare alla Direzione Allestimenti e al responsabile del Servizio Prevenzione, eventuali situazioni di pericolo e/o variazioni non previste durante le fasi di preparazione dello spettacolo al fine di attuare le misure di sicurezza necessarie.
 
Come muoversi in palcoscenico
Valutare con attenzione ogni attività di palcoscenico e soprattutto tenere sempre in considerazione che ogni attività svolta in palcoscenico deve considerarsi a rischio in quanto per esigenze sceniche ed artistiche non sempre è possibile attuare le misure di prevenzione in tutti i suoi punti.
Sarà cura della Direzione di Scena, sentita la Direzione Allestimenti, fornire le giuste informazioni sui pericoli che si possono incontrare e su come operare in scena.
 
In particolare modo si segnala la necessità di adottare i seguenti comportamenti:
- muoversi con cautela, soprattutto in presenza di grandi masse artistiche e quando in scena vi siano situazioni particolari;
- rispettare i segnali di divieto di accesso al palcoscenico;
- porre attenzione a come ci si muove: il pavimento è pieno di insidie ( cavi elettrici, praticabili, attrezzeria varia);
- fare sempre attenzione ai dislivelli improvvisi e ai segnali posti a pavimento che delimitano le zone di pericolo;
- porre attenzione alle istruzioni date dalla Direzione di Scena su situazioni particolari;
- per le donne, se non per esigenze sceniche, evitare durante le prove di indossare scarpe con tacchi a spillo, calzature aperte o leggere ( sandali, ciabatte ecc.);
- al termine delle prove o spettacoli abbandonare il palcoscenico con calma.
 
Ciascuno per il proprio ruolo è tenuto, in osservanza dell’art. 5 del Dlgs 626/94, a:
 
- rispettare le regole segnalando alla Direzione eventuali situazioni che possono generare una condizione di pericolo per persone e cose;
- dare il proprio contributo per il miglioramento del livello di sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa azioni che possano pregiudicare la sicurezza propria e altrui.
 
È importante “ rispettare” il palcoscenico quale “luogo” di lavoro, non sottovalutarlo e soprattutto essere a conoscenza che si opera in un luogo potenzialmente a rischio.
 
 
 
Fonte: FOIT Magazine, Aprile 2008 (formato PDF, 462 kB).


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Rispondi Autore: Corsi Mario - likes: 0
29/01/2015 (10:08:27)
Vorrei cortesemente chiedere se lo stesso approccio normativo è applicabile anche alle scenografie temporaneamente installate per spettacoli all'aperto.
Grazie
Rispondi Autore: ANTONELLA ALFANO - likes: 0
26/08/2018 (09:05:18)
Salve, vorrei sapere se, in quanto singolo artista (interprete su scena) devon essere conforme alla normative di sicurezza. Se sí cosa devo fare? grazie e buona giornata!

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