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L'approfondimento. ''Segnaletica di sicurezza e giurisprudenza'' (1/2)

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

26/11/2002

A cura dell'avv. Rolando Dubini. ''La giurisprudenza di legittimita' e di merito si e' occupata a piu' riprese della segnaletica di sicurezza...''

La giurisprudenza di legittimità e di merito si è occupata a più riprese della segnaletica di sicurezza, secondo un'accezione estesa che in via interpretativa prevedeva gli stessi obblighi oggi previsti esplicitamente dal D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 493.

Insufficienza dei cartelli. Obbligo di addestramento
L'insufficienza della mera apposizione di cartelli segnalanti i pericoli, in mancanza di un adeguato addestramento dei lavoratori, è affermazione costante nella giurisprudenza della Suprema Corte: 'l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sul rispetto delle misure antinfortunistiche da parte dei lavoratori non si esaurisce nella mera opposizione di cartelli monitori: il datore di lavoro viola l'obbligo di addestramento dei lavoratori, qualora si limiti a impartire istruzioni finalizzate esclusivamente a renderli edotti della pratica di lavoro e, quindi, ad assicurare la produzione' [Corte di Cassazione Penale - sez. IV, 9 dicembre 1997 n° 11247].

Segnaletica per la tutela dei terzi
L'obbligo di segnalazione dei pericoli nei luoghi di lavoro mira a tutelare non solo i lavoratori, ma anche gli estranei che possano trovarsi in tali ambienti:
'le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro.
(Nella specie la S.C. in applicazione del principio surriportato ha annullato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del gestore di una stazione di servizio per le lesioni riportate da persona non addetta ai lavori a seguito della caduta nella buca dei meccanici che era stata lasciata aperta, in tempo di notte e senza segnalazione, senza l'osservanza delle cautele prescritte dall'art. 10 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547)' [(Corte di Cassazione Penale - sez. III, Sentenza 30 agosto 1995 n° 9200].

Obblighi particolari di segnaletica
Nell'ambito del D.P.R. 7 gennaio 1956 vi sono diverse fattispecie che prescrivono l'obbligo di cartelli o anche di segnalazioni a cura di un lavoratore distinto da quelli impegnati nella specifica attività lavorativa:
a) 'l'art. 12, comma 3, D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 - nel prescrivere che "nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco" - impone al datore di lavoro di esigere il rispetto del divieto, non mediante un semplice ordine orale, ma tramite cartelli esposti sul luogo o un disciplinare contenente l'ordine con minaccia di sanzioni per il caso d'inosservanza' [Corte di Cassazione Penale - Sez. IV 3 marzo 1993 n° 2047].
b) 'l'art. 17 d.P.R. n. 164 del 1956, il quale prescrive che il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali debbano essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto al lavoro, implica la necessaria presenza di una persona, distinta da quelle direttamente impegnate (e perciò concentrate) nella specifica attività di montaggio e smontaggio, incaricata della supervisione e del controllo dall'esterno del lavoro altrui e pronta a far fronte ad ogni imprevisto e a segnalare tempestivamente agli addetti ogni situazione di pericolo' [Pretura Milano, 30 aprile 1997].
Nello stesso senso: 'l'art. 182 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, impone la predisposizione del servizio di segnalazione da terra del movimento della gru, qualora per particolari condizioni di impianto o di ambiente non sia possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona di azione del mezzo, in ogni caso di pericolo derivante dallo spostamento della gru stessa e non del solo carico di questa' [Cassazione penale sez. IV, 7 maggio 1996].

Astensione dal lavoro in mancanza di adeguata segnalazione
Una particolarità emerge in altro caso fondato sullo stesso principio, ovvero l'obbligo per il lavoratore dipendente di astenersi dal procedere nel lavoro in condizioni di pericolo, laddove le segnalazioni siano insufficienti: 'in tema di omicidio colposo sul lavoro, concorre nel delitto per violazione della norma di prudenza e diligenza e di prevenzione degli infortuni il lavoratore dipendente che - alla guida di un autocarro in retromarcia, privo di idoneo posto di manovra e senza la presenza di incaricati alle segnalazioni (art. 182 d.P.R 27 aprile 1955, n. 547), in condizioni di precaria visibilità all'interno di una galleria e, quindi, di estrema pericolosità (art. 101 c. strad.) - investe una persona operante dietro il veicolo: il lavoratore dipendente, pur non potendo ingerirsi nell'organizzazione aziendale, ha l'obbligo di rifiutarsi di operare in simili condizioni di estremo rischio per la sicurezza collettiva (art. 6 lett. a) d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547). (Fattispecie in tema di costruzione di gallerie, con l'utilizzazione a tal fine di autocarri per il trasporto dei detriti rimossi)' [Cassazione penale sez. IV, 5 luglio 1990].

Obbligo di segnalazione completa e visibile
La segnalazione di sicurezza deve non solo essere apposta in modo completo, ma essere altresì ben visibile, in modo da non costituire una insidia imprevedibile: 'sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della p.a. per i danni riportati da un utente di una strada in cui sono in corso dei lavori, anche se il pericolo è segnalato, ma non è visibile, sì che permane l'imprevedibilità di esso, con riferimento alla sua ubicazione. (Nella specie il cantiere era transennato con nastro catarifrangente, ma i circostanti ammassi di pietre e la buca, luogo dell'infortunio, non erano illuminati con apposite lampade) [Cassazione civile sez. III, 20 agosto 1997, n. 7742].

A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano
La seconda parte dell'articolo sara' pubblicata domani.
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