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Cassazione: sulla continuita’ normativa fra DPR 547/55 e D.Lgs. 81/08

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Approfondimento

12/10/2009

Salute e sicurezza sul lavoro: quando una disposizione legislativa è identica a quella contenuta in una norma abrogata sussiste una continuità fra le due norme incriminatrici, per cui non si applica l’abolitio criminis e il reato permane. Di G.Porreca.

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Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
   
 
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In questa sentenza della Corte di Cassazione Penale viene affermato un principio da prendere a riferimento per tutti quei procedimenti penali ancora in corso e che si riferiscono alle violazioni alle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro da poco abrogate dal D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali il D.P.R. 27/4/1955 n. 547 e D.P.R. ad esso integrativi, il D.P.R. 7/1/1956 n. 164, il D.P.R. 19/3/1956 n. 303, il D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, il D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, principio in base al quale, quando una disposizione legislativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata recepita identicamente da una normativa di legge subentrata, sussiste una continuità fra le due norme incriminatici per cui l’”abolitio criminis”  non è applicabile ed il reato permane.
 
Il caso in esame riguarda il legale rappresentante, nonché datore di lavoro, di una società che gestiva un impianto di depurazione, imputato dalla locale Procura della Repubblica per il reato di cui all’articolo 8 comma 1 del D.P.R. n. 547/1955 perché, ometteva di dotare i camminamenti e le piattaforme di alcuni impianti di ossidazione di idonee protezioni, quali parapetti, ringhiere, catenelle onde scongiurare i rischi di infortunio per i lavoratori operanti nelle vicinanze, nonché del reato di cui all’articolo 374 dello stesso decreto per non aver mantenuto in buono stato di conservazione ed efficienza gli impianti ed i luoghi di lavoro in quanto l'impianto di colorazione automatica risultava guasto, il locale bagno e deposito presentava l'intonaco in cattivo stato ed era privo di piastrelle ad altezza di due metri dal pavimento e le vasche di ossidazione e stabilizzazione risultavano prive di pennellature laterali.
 
Il Tribunale davanti al quale è stato tratto in giudizio l’imputato  dichiarava di non doversi procedere nei confronti del legale responsabile della società in ordine all'imputazione ascrittagli per non essere più il fatto previsto quale reato, considerato che la normativa contestata è stata totalmente abrogata dall’art. 304 del vigente D. Lgs. 9/4/2008 n. 81.
 
Avverso questa sentenza la Procura della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che è vero che il D. Lgs. n. 81/2008  ha abrogato integralmente il D.P.R. n. 547/1955 ma è vero anche che tuttavia il precetto contenuto nell’art. 8 comma 1 del citato D.P.R. risulta integralmente trasfuso nella nuova norma precettiva contenuta al punto 1.4.1 dell'Allegato 4, del D. Lgs. n. 81/2008 la cui violazione è ora sanzionata dall’articolo 68, lettera b, dello stesso decreto legislativo attraverso il meccanismo dei richiami a catena (articolo 64, lettera a, e articolo 63, comma 1) pertanto secondo la stessa Procura “essendo gli elementi strutturali delle due fattispecie incriminatici identici, sussiste continuità normativa tra le norme incriminatici succedutesi nel tempo con conseguente applicazione dell'articolo 2 c.p., comma 4”.
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore della Repubblica. La stessa ha fatto osservare che il D.P.R. n. 547/1955 recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prescriveva che i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non dovessero presentare buche o sporgenze pericolose e dovessero essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed inoltre che i pavimenti ed i passaggi non dovevano essere ingombrati da materiali che ostacolassero la normale circolazione. Una analoga prescrizione, ha fatto osservare altresì la Suprema Corte, diretta a conformare i luoghi di lavoro alle prescrizioni di prevenzione al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, è ora contenuta nell’articolo 63 del D. Lgs. n. 812008 che prescrive che i luoghi di lavoro devono essere in generale conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV in base al quale le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
 
Il successivo articolo 64 del D. Lgs. n. 81/2008 poi, osserva ancora la  Sez. III, fa obbligo al datore di lavoro di provvedere acché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008, articolo 63, commi 1, 2 e 3, che le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza stesse siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza, che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori, che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate e che gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
 
Quindi la nuova normativa (Decreto Legislativo n. 81 del 2008)” osserva ancora la Sez. III, “pone tuttora delle prescrizioni - anzi più dettagliate - quanto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, sanzionate penalmente; e tanto basta per ritenere la continuità normativa che vale ad escludere l'abolitio criminis”.
 
La Corte di Cassazione, infine, a conforto delle proprie decisioni ha citata una analoga sentenza della stessa Sez. III penale del 6/11/2008 la n. 41367, nella quale è stato affermato che “in tema di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro sussiste una continuità normativa tra le disposizioni penali in materia di luoghi di lavoro prima previste dall'art. 32, comma primo, lett. b) del D. Lgs. 19/9/1994, n. 626, dall'art. 13, comma decimo, del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 19/3/1956 n. 303 e quelle oggi contemplate per il datore di lavoro e più gravemente punite dall'art. 68, comma primo, lett. b) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81”.
 
Per quanto sopra detto la Sez. III della Corte di Cassazione penale ha accolto il ricorso della Procura della Repubblica ed ha annullata la sentenza, sia pure limitatamente al reato di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 547/1955, con rinvio degli atti alla Corte di Appello.
 
 
 

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Rispondi Autore: fEDERICO SONZOGNI - likes: 0
06/04/2013 (20:10:53)
In definitiva, significa che il dpr547 si deve ritenere ancora vigente?

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