Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

"L'infortunio in itinere"

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

31/10/2003

Disponibile per tutti i lettori di PuntoSicuro la prima parte dell’intervento dell’Avv. Rolando Dubini al Convegno del 16 ottobre 2003.

CAPITOLO I
LA NOZIONE DI “ INFORTUNIO IN ITINERE”.
1- Aspetti generali.


Da un punto di vista generale, l'INAIL tutela il lavoratore dai danni subiti per l'infortunio sul lavoro o malattia professionale ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti (con esclusione del danno biologico).
Da diritto ad indennizzo l'infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

L'art. 2 del Testo Unico del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 include nel concetto di infortunio tre elementi essenziali perché l'evento stesso sia indennizzabile:
1) deve trattarsi di causa violenta;
2) deve sussistere l'occasione di lavoro;
3) deve determinarsi una inabilità al lavoro (permanente o temporanea).

Nel caso di infortunio in itinere assumono peculiare importanza l'iter ed il mezzo di trasporto oltre che al fattore rischio, all'occasione di lavoro, ecc.
Ne consegue che un incidente in ambiente di lavoro non è considerato infortunio sul lavoro ai fini della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (D.P.R. n. 1124/1965), e quindi non è indennizzato, se manca la causa violenta, se non avviene in occasione di lavoro o se la durata dell'astensione dal lavoro non supera i 3 giorni. Mentre rimane comunque un infortunio rilevante per altri fini (cfr. art. 4 comma 5 lett. o, D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 sul registro aziendale degli infortuni).

L'infortunio in itinere come viene definito come "l'infortunio, conseguente al rischio della strada, nel quale incorre il lavoratore nel tragitto che conduce:
- dalla dimora abituale al luogo di lavoro, e viceversa, sia prima e dopo l'orario lavorativo sia durante la pausa lavorativa per il consumo del pasto di metà giornata;
- dal luogo di lavoro ai luoghi di ristoro per il pranzo e di pernottamento, diversi dalla dimora abituale, e viceversa;
- da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro, nei casi in cui il lavoratore presta servizio alle dipendenze di più datori di lavoro".
Ovviamente "non sono inquadrabili nella categoria dell'infortunio in itinere, e vanno perciò qualificati e trattati come infortuni in attualità di lavoro, gli eventi che, pur essendo conseguenza del rischio della strada, accadono nell'arco spaziale e temporale della prestazione lavorativa in collegamento, diretto o indiretto, con l'esercizio della prestazione stessa". (“Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere” dell’Inail (4 maggio 1998).
La sua indennizzabilità è correlata alla circostanza che questi tali infortuni avvengono normalmente fuori della sfera d’influenza e di controllo del datore di lavoro, nonché della loro imprevedibilità, a differenza di quanto accade per le effettive attività lavorative svolte dal lavoratore.
Nell'ordinamento previdenziale italiano l'infortunio in itinere non ha avuto una specifica tutela legislativa fino all'emanazione dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 38/2000, con l'eccezione del lavoro marittimo ( art.6 del Testo unico di cui al D.p.r. 30 giugno 1965 n.1124).

In tale contesto, antecedente l'approvazione della norma di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 38/2000, in cui non era stata ancora disposta una specifica tutela per legge, la copertura assicurativa dell'infortunio in itinere era possibile solo come "prolungamento" dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui il lavoratore fruisca in quanto addetto ad attività rischiose ricomprese nell'assicurazione stessa (Corte costituzionale n. 429/1990), e quindi, innanzitutto, venivano "tutelati per l'infortunio in itinere soltanto i lavoratori [a prescindere dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato] rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; infatti, se il lavoratore non è assicurato "manca il presupposto base per collegare casualmente l'infortunio in itinere al lavoro prestato"". In realtà i presupposti giuridici per il riconoscimento dell'indennizzabilità Inail dell'infortunio in itinere restano di fatto e di diritto i medesimi.

Poiché il rischio della strada, che l'assicurato incontra nel recarsi al lavoro e nel rientrare a casa (o nelle situazioni assimilate), non è protetto in quanto tale, ma "è protetto esclusivamente in quanto assurga, per ragioni riconducibili alle peculiari modalità di svolgimento e di organizzazione delle personali mansioni del lavoratore, a rischio diverso e più grave di quello che incombe sulla generalità degli utenti della strada".

E quindi, in via generale, è esclusa l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso:
- "nel percorrere il tragitto a piedi lungo una ordinaria via di comunicazione aperta al pubblico transito e senza trasportare strumenti di lavoro capaci di apportare squilibri nel cammino, trattandosi di un comune rischio connesso alla generica attività di spostamento spaziale (Cassazione, nn. 2488/78, 7448/87, 1745/88, 2291/92, 2883/92, 6531 e 11731/95, relative a lavoratori, caduti a terra o investiti da una vettura, ai quali è stato negato l'indennizzo perché l'evento era accaduto mentre percorrevano a piedi strade prive di particolare pericolosità e senza alcun significativo impaccio causato dal trasporto di strumenti di lavoro)";
- "nel compiere il tragitto servendosi di pubblici servizi di trasporto, trattandosi di un comune rischio gravante su tutti i cittadini (Cassazione, nn. 7448/87, 5173/88 la quale ultima ha escluso l'indennizzabilità di un danno causato al lavoratore dalla brusca frenata dell'autobus di linea urbana su cui viaggiava). Va peraltro evidenziato che di recente la Corte di cassazione, con pronunce concernenti un unico caso di infortunio collettivo (vedi per tutte la n. 455/98), ha ritenuto indennizzabile l'evento occorso con l'uso di un mezzo pubblico di trasporto extraurbano, sulla base di considerazioni che, per la portata innovativa, non si ritiene possano essere tradotte in indirizzi operativi prima di una loro ulteriore verifica ed eventuale conferma da parte della stessa Corte" [non è stato considerato pubblico servizio di trasporto quello dei taxi, trattandosi di "servizio di trasporto individuale e non collettivo che, se pure è soggetto a licenza amministrativa ed è offerto al pubblico, non è tenuto, come i servizi pubblici di linea, al rispetto di un determinato orario ed è destinato al soddisfacimento delle esigenze di poche persone" (Cassazione, n. 2837/84)] [tuttavia - n.d.r. - va ricordato che una più recente sentenza ha stabilito che è infortunio sul lavoro l’incidente capitato ad un lavoratore a bordo di un mezzo pubblico usato per raggiungere il luogo di lavoro, e quindi il lavoratore deve essere indennizzato dall’INAIL. Questo il principio affermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che ha annullato una sentenza del Tribunale di Livorno che non aveva riconosciuto come infortunio indennizzabile un incidente accaduto ad una lavoratrice sull’autobus che la conduceva al posto di lavoro; secondo i giudici di merito l’uso del mezzo pubblico comporta un "rischio generico", comune cioè a qualsiasi utente, che pertanto non è soggetto a tutela. Ma la Cassazione non è d’accordo, e ricorda che l’infortunio c.d. "in itinere" è indennizzabile ogniqualvolta "tra l’esposizione al rischio della strada e il lavoro vi sia una stretta connessione, nel senso che il rischio sia reso indispensabile dalla prestazione lavorativa e non determinato da libera scelta del lavoratore". Secondo i Giudici di Legittimità, infatti, la nozione di "occasione di lavoro" comprende non solo la prestazione lavorativa in senso stretto ma anche "le attività complementari ed accessorie in rapporto di occasionalità necessaria con esse". La Suprema Corte, inoltre, dopo aver ricordato il fondamento costituzionale della tutela degli infortuni "in itinere", rileva che il rischio generico, connesso all’uso del mezzo pubblico, diviene "rischio generico aggravato" quando tale uso sia "imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro"; nel caso in questione, infatti, considerato che l’uso di un mezzo privato comporta pericoli maggiori dell’uso di un mezzo pubblico - tanto che il lavoratore che scelga l’automobile quando ha a disposizione un mezzo pubblico comodo non può chiedere alcun indennizzo - l’autobus era l’unico mezzo utile (per orario e percorso) a raggiungere il luogo di lavoro. Sui rapporti tra Inail e imprese è utile anche un confronto con la recente della Corte costituzionale. (Sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro n.13097/99)];
- "nel compiere il tragitto usando un mezzo di trasporto privato, pur esistendo adeguati servizi pubblici o pur essendo l'iter percorribile a piedi, in quanto tale uso non è necessitato dalle modalità di prestazione del lavoro e il rischio è stato dal lavoratore liberamente scelto (Cassazione, nn.1536/78, 3495/79, 7312/83, 807/93, 12179/93, 7259/97 che ha negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso con l'autovettura in quanto il percorso era servito dal mezzo pubblico con un impiego di tempo di poco superiore, 8929/97 che ha negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso con il ciclomotore in quanto il percorso era breve e dunque percorribile a piedi)" (Linee Guida Inail 1998).

[continua]
A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano

Prossimamente saranno pubblicate su PuntoSicuro altre sezioni dell’intervento dell’Avv. Rolando Dubini al Convegno svoltosi a Modena il 16 ottobre 2003

Gli abbonati alla Banca Dati possono consultare l'intero documento (in formato pdf) dell'avv. Dubini in area riservata.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Massimo Totonelli - likes: 0
24/10/2014 (14:57:25)
Buonasera....vorrei fare una domanda...qual'è la distanza massima che può intercorrere tra l'abitazione ed il luogo di lavoro purché sia riconosciuto un eventuale infortunio in itinere ?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!