Disponibile on line il numero di giugno di "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte: il sistema sanzionatorio del Decreto di recepimento della Direttiva Macchine.
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Pubblicato un nuovo numero della newsletter "Io
scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Focus di questo numero, disponibile on line nel sito della regione Piemonte
dedicato alla Prevenzione sanitaria negli ambienti di lavoro, è dedicato alla
nuova Direttiva Macchine.
Il sistema
sanzionatorio del Decreto di
recepimento della Direttiva Macchine di G. Porcellana e M. Montrano (ASL
TO3)
Il nuovo Decreto
Legislativo
27 gennaio 2010, n. 17 recepisce la Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio n. 42/2006, del 17 maggio 2006, la quale nel suo
26°
considerando stabilisce che “Gli Stati membri dovrebbero prevedere un
regime di
sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della
presente direttiva.
Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive”.
Per questo motivo il legislatore italiano nel recepire la nuova
“Direttiva
macchine” si è discostato dalla forma regolamentare che ha
caratterizzato il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n.
459, e nell’articolo 15 del nuovo Decreto ha previsto, un sistema
sanzionatorio
autonomo.
L’articolo 15 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000
euro a
24.000 euro a carico del fabbricante o il suo mandatario che immette sul
mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di
cui
all’allegato I. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta
modifiche
ad apparecchiature
dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità
ai
medesimi requisiti.
Anche il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che
contravviene
alle prescrizioni di cui all’articolo 10 del DLgs
17/2010 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000
euro a
18.000 euro.
La sanzione amministrativa pecuniaria va da 2.000 euro a 12.000 euro per
il fabbricante
o il suo mandatario che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui
all’articolo
6, omette di esibire la documentazione di cui all’allegato VII del DLgs
17/2010.
Nel caso di assenza della dichiarazione di conformità il fabbricante o
il suo mandatario
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000
euro.
L’apposizione di marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in
errore i
terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della
marcatura CE
ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punita con la
sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
La pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del
Decreto è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Le suddette sanzioni si applicano se il 10 per cento del fatturato
connesso a
tutte le macchine
o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra
il minimo
ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo.
Se il
10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da
applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati
moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la
condizione
di cui al periodo precedente.
In ogni caso la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di
150.000 euro.
Si deve inoltre osservare che l’articolo 15 prevede l’applicazione delle
suddette sanzioni amministrative “Salvo che il fatto non costituisce
reato”.
Tale indicazioni lascia intendere che nei casi previsti dagli articoli
22 e 23
del DLgs 81/08 si applica la sanzione contravvenzionale prevista
dall’art. 57
dello stesso Decreto. In altri termini se un costruttore fabbrica e
vende una macchina
non conforme ai RES commette sia la 2010, sia la violazione degli
obblighi
stabiliti dall’art. 23 del DLgs 81/08.
E’ interessante notare che, ai sensi dell’articolo 6, le funzioni di
autorità
di sorveglianza
per
il controllo della conformità alle disposizioni del Decreto
legislativo
17/2010, sulle macchine e quasi-macchine già immesse sul mercato, sono
svolte
dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in
coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei
controlli.
Per quanto rigiura l’azione di vigilanza svolta dalle ASL continua ad
applicarsi la procedura prevista dal comma 4 dell’articolo 70 del Dlgs
81/08 che stabilisce che nel caso venga rilevato che un’attrezzatura
di
lavoro, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato
rispetto di
uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, l’accertatore informa
immediatamente
l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato. In tale caso le
procedure
previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n.
758, vengono espletate:
a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la
situazione
di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore
dell’esemplare di
attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione
nel
caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante
idonea
disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza
dell’attrezzatura di
lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente,
nei
confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della
distribuzione,
qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato
dall’autorità
nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità
dell’attrezzatura
ad uno o più requisiti
essenziali
di sicurezza.
Una sentenza della Cassazione del 14 marzo 2013 sancisce che tra i doveri di fedeltà cui è tenuto il lavoratore non è compreso il dovere di “omertà” su fatti di potenziale rilevanza penale accaduti nell’azienda in cui lavora. A cura di Anna Guardavilla.
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