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Videoterminali: una circolare dal Ministero del Lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Videoterminali

05/02/2001

Diffusa dal Ministero del Lavoro la circolare 16/2001 sulle modifiche al D.Lgs. 626/94. Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di ''lavoratore esposto'' e ''sorveglianza sanitaria''.


E' stata diffusa nei giorni scorsi una circolaredal ministero del lavoro che chiarisce le nuove disposizioni introdotte dalla Legge Comunitaria, n.422/2000, in merito alla tutela dei lavoratori al videoterminale (VDT).
Le modifiche introdotte da tale legge al decreto 626/94, che riguardano il campo di applicazione della norma e le modalita' di espletamento della sorveglianza sanitaria, ''comportano notevoli riflessi sull'organizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità di adempimento delle prestazioni.'' Dal momento che non sono previste norme transitorie, la nuova disciplina sarà applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio della legge 422/2000, con conseguente obbligo per i datori di lavoro di adeguarvisi immediatamente.

L'art.21 della legge comunitaria, che definisce ''lavoratore addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminali'' il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, ha ampliato il campo di applicazione delle norme di tutela dei videoterminalisti.
Nella circolare e' stato pertanto chiarito che '' datore di lavoro è pertanto tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio di cui all'art.4'' del D.Lgs. 626/94 ''alla luce della nuova definizione di lavoratore, in esito alla quale valuterà la necessità o meno di nuove misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e i riflessi sull'organizzazione del lavoro.''
Infatti, per i lavoratori compresi nella definizione di lavoratore al videoterminale è previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria (art.55 del D.Lgs. 626/94), nonché di formazione e informazione (art.56 del D.Lgs. 626/94). Nulla cambia invece riguardo alle interruzioni dell'attivita' al videoterminale per prevenire l'affaticamento visivo. La legge Comunitaria non ha infatti modificato l'art.54 del D.Lgs. 626/94 (''Svolgimento quotidiano del lavoro'') che sancisce il diritto del lavoratore, nel caso svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni 120 di attivita' continuativa al videoterminale.
L'art 21 della Legge Comunitaria ha inoltre fornito nuove disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano i VDT, modificando modalita' e periodicita' delle visite e del controllo oftalmologico Tali modifiche rendono necessario un aggiornamento puntuale della valutazione del rischio, volto ad individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione e protezione, quali:
''-l'introduzione della sorveglianza sanitaria, con conseguente necessità di nomina del medico competente ove già non presente;
-la programmazione ed attuazione delle visite preventive e periodiche per i soggetti non rientranti in precedenza nel campo di applicazione della normativa;
-l'elaborazione di un piano specifico di informazione e formazione di detti soggetti e la sua applicazione''

La circolare ministeriale sottolinea infine che ''l'aggiornamento della valutazione del rischio va effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.19 del D.Lgs. 626/94) e con la collaborazione del medico competente (art.4 comma 6 del D.Lgs. 626/94), e che la predisposizione del piano di formazione prevede il coinvolgimento degli organismi paritetici (art.22, comma 6 del D.Lgs. 626/94).'' Testo completo della circolare.
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Rispondi Autore: Giuseppe S. - likes: 0
13/07/2016 (16:23:29)
Qualcuno conosce la cifra esatta dell'indennitá?

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