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Modificati gli allegati IV e V del regolamento REACH

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio esplosione, Atex

23/10/2008

Il Regolamento (CE) n. 987/2008 modifica gli allegati IV e V del Regolamento REACH. Ora anche il compost, i biogas e la magnesia sono esenti dalla registrazione, mentre la Vitamina A non è più considerata a rischio minimo.

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Il 9 ottobre 2008 sulla Gazzetta Ufficiale L268 dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 987/2008 dell’8 ottobre 2008 che modifica gli allegati IV e V del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
 
 
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Ricordiamo che il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) è il regolamento UE che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per la salute e l'ambiente.
 
Le prime fasi di tale processo sono costituite dalla pre-registrazione e dalla registrazione e proprio gli allegati IV e V elencano rispettivamente:
 
- allegato IV: le sostanze esenti dall’obbligo di registrazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a). Questa parte dell’articolo “stabilisce che le sostanze di cui all’allegato IV sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI dello stesso regolamento in quanto la disponibilità di tali dati su tali sostanze è sufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche”;
 
- allegato V: le sostanze esenti dall’obbligo di registrazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) che “stabilisce che anche le sostanze di cui all’allegato V sono esentate dagli stessi titoli del regolamento in quanto la registrazione è considerata non opportuna e non necessaria per tali sostanze e la loro esenzione da detti titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal regolamento”.
 
Con la pubblicazione del Regolamento (CE) n. 987/2008 dell’8 ottobre 2008 – secondo la revisione svolta dalla Commissione in conformità dell’articolo 138, paragrafo 4 del Regolamento n. 1907/2006 -  gli allegati I e II di tale Regolamento vanno  a sostituire gli allegati IV e V del Regolamento REACH.
 
Vediamo alcune delle modifiche negli allegati.
 
Ad esempio nell’allegato IV sono state cancellate:
- la vitamina A : “in quanto questa sostanza può presentare un rischio elevato di tossicità riproduttiva”;
- il carbonio e la grafite: “perché i corrispondenti numeri Einecs e/o CAS sono utilizzati per identificare forme di carbonio e grafite su nanoscala, che non soddisfano i criteri di inclusione nell’allegato in questione”;
- alcuni oli (girasole, soia, cartamo, lino, colza, granturco,...) grassi, cere, acidi grassi e i relativi sali: “in quanto non tutte le sostanze in questione soddisfano i criteri di inclusione nell’allegato IV ed è più coerente includerle in una voce generica nell’allegato V, usando una formulazione che limiti l’esenzione a sostanze con un profilo di rischio inferiore”.
 
Mentre allo stesso allegato sono stati aggiunti, tolti dall’allegato V, tre gas nobili (l’elio, il neon e lo xenon), un altro gas nobile il krypton. Quest’ultimo “soddisfa i criteri di inclusione nell’allegato IV” e “viene inserito nello stesso allegato per motivi di coerenza”.
Inoltre altre tre sostanze sono state individuate come conformi ai criteri di inclusione nell’allegato IV: il fruttosio, il galattosio e il lattosio.
 
Tra le novità dell’allegato V si può notare che al punto 7 tra le “sostanze presenti in natura se non sono chimicamente modificate” è indicato anche il gas naturale, sia greggio, sia lavorato.
Inoltre il punto 8 indica ora che è possibile l’esenzione per “le sostanze presenti in natura diverse da quelle elencate al punto 7 se non sono chimicamente modificate” a meno che esse:
 - “corrispondano ai criteri di classificazione come sostanze pericolose a norma della Dir. 67/548/CEE”;
- siano “sostanze persistenti, bioaccumulabili, in conformità dei criteri di cui all’all. XIII”;
- siano state “individuate a norma dell’art. 59 paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui all’art. 57 lettera f)”.
 
Ricordiamo infine che al nuovo allegato II, che sostituisce l’allegato V, tra le sostanze aggiunte compaiono:
- la magnesia (punto 10);
- determinati “tipi di vetro e fritte ceramiche” (punto 11);
- compost e biogas (punto 12);
- idrogeno e ossigeno (punto 13).
 
 
Tiziano Menduto



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