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Il regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio esplosione, Atex

08/09/2011

È ancora vigente in Italia un Regolamento sull’impiego dei gas tossici contenuto in un Regio Decreto del 1927. Le definizioni, le precauzioni nell’uso dei gas tossici nei luoghi abitati e le condizioni di sicurezza per magazzini e depositi.


Brescia, 08 sett – Abbiamo assistito in questi anni a grandi cambiamenti in relazione alla normativa europea relativa alle sostanze chimiche: i nostri articoli parlano spesso  sia di Regolamento REACH - concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche - che di Regolamento CLP. Regolamento, quest’ultimo, che ha introdotto diverse novità sul fronte della classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele con l’applicazione del sistema GHS (sistema globale armonizzato della classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche).
Ed è notevolmente aumentata in questi l’attenzione del legislatore e degli attori della prevenzione verso i rischi delle cosiddette sostanze pericolose sia negli ambienti di lavoro, che nei normali ambienti di vita.
 
Tuttavia ci sono regolamenti che in Italia hanno avuto una vitalità e un importanza notevole e che raramente occupano le prime pagine dei giornali.
Stiamo parlando in particolare del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici (Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927) che – come recentemente ricordato anche dal Sole 24 ore -  può considerarsi a buon diritto la madre di tutte le normative afferenti alle sostanze pericolose.
Infatti questo regolamento – Regolamento speciale per l'esecuzione dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, circa l'impiego dei gas tossici e contenuto appunto nel R.D. 9-1-1927 n.147 - ha ispirato nel tempo le normative di settore e aiutato a canalizzare l’attenzione sulla disciplina relativa alla prevenzione nell’uso di sostanze pericolose.
Un Regolamento che costituisce ancora oggi, pur con alcune modifiche, un importante strumento per autorizzare  l'utilizzo, la custodia e il trasporto dei gas tossici e per conseguire la patente di abilitazione all'impiego di questi gas.
 
Rimandando il lettore agli articoli di PuntoSicuro su novità relative al tema delle sostante pericolose (valori di esposizione, normativa sui rischi di incidenti rilevanti, classificazione ed etichettatura, normativa ADR,   Decreto legislativo 81/2008, Regolamenti REACH e CLP, linee guida sui gas, …), ci soffermiamo su alcuni punti significativi del Regolamento del 1927 con particolare attenzione alle precauzioni d’uso e impiego dei gas tossici.
 

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Riportiamo la definizione di gas tossico contenuta nel Regolamento.
È considerato “gas tossico”:
a) “qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica”.
 
Senza fermarci sugli articoli relativa all'autorizzazione a utilizzare, custodire, conservare, trasportare gas tossici e alla patente di abilitazione, vediamo alcune indicazioni relative all’uso dei gas tossici nei luoghi abitati o a bordo di navi (“ovvero nell'ambito dei porti o del demanio pubblico marittimo”).
L'utilizzazione del gas tossico “non potrà essere iniziata dal richiedente che ne ha avuto la licenza:
- se i locali nei quali deve essere eseguita l'operazione, quelli immediatamente adiacenti, quelli sottostanti e quelli sovrastanti, nonché gli altri per i quali ne viene fatta la prescrizione dalla competente autorità, non sono stati evacuati da colui o coloro che li occupano; e se gli utenti dei locali adiacenti a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico e per i quali non sia stata riconosciuta necessaria l'evacuazione, non sono stati formalmente diffidati a norma dell'art. 40. (art. relativo alla domanda per l’utilizzo dei gas, ndr);
- se nei locali nei quali viene eseguita l'operazione non siasi (si sia, ndr) provveduto a chiudere, in modo che siano impedite fughe del gas tossico, le porte; le finestre; le altre aperture di qualsiasi genere; le fessure e i crepacci, nei muri e fra i muri, nei pavimenti, nelle pareti, nei solai, nelle cappe di camino; nonché lo sbocco interno delle canne di aereazione o di ventilazione, quelle per il riscaldamento ad aria, per il passaggio dei tubi da riscaldamento, dei tubi da acqua, da gas, delle condutture elettriche, e simili;
- se non siasi provveduto alla estinzione del fuoco nei focolai e se i rubinetti delle prese di acqua o di gas non sono stati chiusi;
- se non sono state allontanate, dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico, le bevande e le sostanze alimentari di consumo immediato che non siano contenute in recipienti ben chiusi, e non siano stati rimossi i depositi di carbone in essi esistenti;
- se non sono stati apposti ad una conveniente distanza dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico e sulle porte esterne dei locali stessi, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dall'autorità competente, uno o più cartelli, fissati solidamente, recanti in caratteri tipografici maiuscoli, dell'altezza di almeno centimetri dieci, la scritta: ‘È proibito l'ingresso - pericolo di morte’, accompagnata da simboli che rappresentano il pericolo di morte. Sarà altresì fatto uso, ove sia riconosciuto necessario, per impedire l'accesso nei locali o nella zona soggetta a pericolo, di funi, crociere di legno e simili”.
 
Inoltre, art. 46,  è fatto obbligo al titolare della licenza (art. 42) e al direttore tecnico (artt. 40 e 41), sotto la loro “personale e diretta responsabilità:
- “di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il pericolo;
- di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, o per i quali non sia stata ritenuta necessaria l' evacuazione, non sorgano, durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico, e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti;
- di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del gas tossico, e, se si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i relativi recipienti;
- di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas tossico, prima ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso. Resta comunque vietata l'immissione di detti residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'ambito portuale, prima che essi siano stati resi innocui”.
Inoltre è fatto obbligo di “curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico: 
- usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie;
- sia diffidato: ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di due persone; a tenersi costantemente munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro l'azione tossica del gas; a non rimanere nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente necessario”.
In particolare spetta al direttore tecnico:
- “di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da trattenersi dall'autorità che ha rilasciato la licenza;
- di tenere nota, nel ‘foglio delle operazioni’, delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio all'autorità di cui alla lettera precedente”.
 
Infine riportiamo alcune condizioni di sicurezza per i magazzini e depositi.
I magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas tossici “devono soddisfare in ogni tempo alle condizioni che, per ciascuno di essi, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione di cui agli artt. 12 e 14. Inoltre, è fatto obbligo:
- agli esercenti la fabbricazione di uno o più gas tossici contemplati nell'art. 2, di far trasportare nei magazzini e depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono giornalmente preparati;
- agli esercenti di stabilimenti industriali od officine di cui all'art. 62 di tenere nei locali di lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere le lavorazioni.  Al termine del lavoro giornaliero, le quantità di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi annessi agli stabilimenti od officine;
- a tutti coloro che esercitano l'industria della fabbricazione ovvero della manipolazione di gas tossici di attuare nei locali di lavoro tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed incolumità degli operai”.
 
 
(ELENCO DEI GAS TOSSICI Acido cianidrico - acido fluoridrico - ammoniaca - anidride solforosa - benzina - bromuoro di metile - cianogeno - cianuri - cloro - cloruro di metile - cloropicrina - dimetilsolfuro - dietilsolfuro - etere ciano carbonico - etilisopropilsolfuro - etilmercaptano - fosgene - idrogeno fosforato - isonitrili - metilmercaptano - ossido di etilene - piombo tetrametile - piombo tetraetile - solfato di metile - solfuro di carbonio - tetraidrotiofene - trifloruro di boro).
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto


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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Ivan Castello - likes: 0
08/09/2011 (09:14:17)
Mi risulta che il regio decreto di cui sopra sia di fatto abrogato in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 01.12.2009, n. 179.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
08/09/2011 (14:13:40)

Il Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 è in vigore





Il Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 reca un Articolo unico che recita: “ - È approvato l'annesso regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, che sarà firmato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente”. E si tratta del Regolamento speciale per l'esecuzione dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, circa l'impiego dei gas tossici

Il appunto il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "

( Gazz. Uff. del 26 giugno 1931, n. 146, Suppl. Ord.) dispone:

Art. 57 - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

La Legge 28 novembre 2005, n. 246 " Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°dicembre 2005 all'articolo seguente prevede:

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.


15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1º gennaio 1970.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonchè le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

Dunque restano salvi dall'abrogazione tutti i provvedimenti che recano nel titolo la definizione testo unico, e ovviamente restano salvi e non abrogati anche i provvedimenti applicativi come il rd 147/1927 che è disposizione applicativa del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza articolo 57, che insieme disegnano l'obbligo del patentito per l'uso di gas tossici, patentino tutt'ora in vigore, così come il D.Lgs. n. 147/1927.

Il successivo Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 è del tutto ininfluente, in quanto si occupa delle norme non salvate dal citato articolo 14, e comunque reca “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (09G0187) (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2009 - Supplemento Ordinario n. 234) e dispone:

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali e' indispensabile la permanenza in vigore.

2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-

In effetti il RD 147/1927 qui non è citato, ma non serve, perchè indirettamente salvato dall'articolo 14 della lege 246 del 2005.
Rispondi Autore: Giuseppe Picciau - likes: 0
26/09/2011 (16:27:33)
Vi risulta che il regio decreto obblighi il conseguimento della patente gas tossici al personale addetto alla sicurezza (vigili del fuoco interni) di uno stabilimento petrolchimico dove viene usato l'acido fluoridrico? A me pare che la legge parli di manipolazione stoccaggio e conservazione...
Rispondi Autore: Salvatore rizza - likes: 0
05/02/2020 (17:41:28)
Lavoro in una galvanica da 40 anni con cianuro, acidi e sostanze cancerogene, posso fare la domanda di pensione per lavoro usurante? Grazie

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