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Rischio chimico: quando nelle aziende viene sottostimato

Rischio chimico: quando nelle aziende viene sottostimato
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

20/03/2017

Un manuale prodotto dall’ULSS di Treviso si sofferma sulla valutazione del rischio chimico. Focus sulla ricerca a tutti i costi di situazioni di rischio basso e irrilevante e su altre criticità nelle strategie di prevenzione dei rischi chimici.

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Treviso, 20 Mar – Riguardo al rischio chimico spesso nelle aziende “sembra che la principale preoccupazione di chi valuta il rischio sia quella di definirlo irrilevante per la salute e basso per la sicurezza, come fosse questa una misura di tutela, perché ammettere il contrario darebbe una valutazione negativa alla stessa azienda”. Invece in realtà “è proprio il contrario, cioè la sottostima del rischio, quando questo è presente, dimostra, se non un atteggiamento fraudolento, almeno una colposa indifferenza che culmina nella mancanza di misure di prevenzione. Se questo determina un infortunio grave o una malattia professionale, ci sono tutti i presupposti della colpa”.

 

A sottolineare questo aspetto e a ricordare che la ricerca “esasperata” e “a tutti i costi” di una situazione di rischio “basso” per la sicurezza e “irrilevante” per la salute può essere controproducente è il “ Manuale di autodifesa del datore di lavoro”, un documento elaborato dal Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’ Azienda ULSS 9 di Treviso (ad oggi sono disponibili tre capitoli).


 

Riguardo a queste criticità nel capitolo 9.1 “La valutazione del rischio chimico”, dopo un breve richiamo storico sul concetto di rischio “moderato” prima e su quello di rischio “irrilevante” poi, si indica che la nuova normativa europea “pone la valutazione del rischio e la definizione delle conseguenti misure previste dall’art 225 in capo al datore di lavoro e questo si applica ora a tutti i settori di attività, inclusi gli enti pubblici che erogano servizi e non svolgono lavorazioni industriali”. E dunque “tutti i datori di lavoro devono valutare tutti i rischi senza distinzione del tipo di lavorazione”. L’estensione del campo di applicazione – rispetto alla normativa precedente – “rende ancora più logico prevedere che esistano situazioni reali di rischio chimico irrilevante (e basso per la sicurezza) ad esempio in tutte le situazioni dove, prima delle nuove norme di derivazione europea, l’attività era addirittura esclusa dal campo di applicazione dell’art. 33 (DPR 303/56, ndr) e cioè dove l’agente può essere presente ma non vi è esposizione. Invece si è scatenata una corsa alla ricerca del rischio irrilevante anche in tutte le attività che prima erano, a tutti gli effetti, considerate a rischio”.

 

Il manuale riporta poi, sempre in relazione al concetto di rischio irrilevante, alcune considerazioni sui criteri dell’etichettatura.

Si segnala che la normativa è molto pragmatica e, “posto che nessun agente chimico può considerarsi innocuo, i criteri presi in considerazione sono la gravità dell’effetto e la dose necessaria perché questo si manifesti”. Ad esempio esiste anche una dose pericolosa di acqua ma è improbabile che si assumano accidentalmente molti litri di acqua (non si parla di annegamento, che è un’altra cosa); invece è possibile assumere, senza rendersene conto, pochi mg di cianuro (letale); per questo il cianuro è pragmaticamente considerato tossico e l’acqua no!”.

E dunque nel caso della normativa sull’etichettatura, “il criterio alla base della definizione delle singole classi di pericolosità per la salute è basato sul rischio che in condizioni normali di uso si possano verificare danni per l’utilizzatore, sia esso il lavoratore o l’utente non professionale”. Si riportano a questo proposito parti dell’allegato I del D.Lgs. n.145 del 28 luglio 2008, che ha sostituito l’allegato VI del DLgs 52/1997 recependo le novità introdotte dal regolamento REACH che mostrano come si fa riferimento ai rischi ‘nel corso della normale manipolazione o utilizzazione’. Infatti ‘l’etichetta tiene conto di tutti i pericoli potenziali connessi con la normale manipolazione ed utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi nella forma in cui vengono commercializzati, ma non necessariamente nelle altre possibili forme di utilizzazione finale, ad esempio allo stato diluito…’.

 

In definitiva, dopo aver dato una traduzione pratica del termine “irrilevante”, il manuale  indica che nelle attività dove è presente un uso continuativo di agenti chimici pericolosi, “non vale nemmeno la pena di riempire volumi di carta di algoritmi al solo scopo di definire il rischio ‘non irrilevante’ (o peggio definirlo fraudolentemente ‘irrilevante’ quando così non è) per poi dimenticare di individuare corrette misure di prevenzione e di descriverle per le specifiche fasi pericolose della lavorazione. In questi casi è sufficiente dichiarare che si ritiene che il rischio sia non irrilevante e procedere alle valutazioni più appropriate sulla predisposizione delle misure di sicurezza”.

Invece “cosa diversa è, nell’ambito della graduazione del rischio, evidenziare che le misure adottate funzionano è che l’esposizione è ben controllata riducendo il rischio in termini di ampia accettabilità. Ovviamente: anche gli organi di vigilanza (e gli istituti di assicurazione) non dovrebbero basare il giudizio di sussistenza del nesso causale tra una malattia e la lavorazione sul documento di valutazione dei rischi perché questo ha finalità cautelative e preventive e, a questo scopo, accetta piuttosto una sovrastima che non una sottostima del rischio; soprattutto in campo penale, il documento di valutazione dei rischi si dovrebbe usare come elemento di colpa soltanto se carente o con evidenti sottovalutazioni mentre l’adozione di cautele adeguate (o più che adeguate) dovrebbe essere un elemento a discolpa”.

 

E – continua il documento – “non bisogna dimenticare il rischio per la sicurezza”.

Capita infatti spesso che il rischio “venga definito basso per la sicurezza in presenza di schizzi di liquidi corrosivi ma con uso di occhiali di protezione; qui ci sono due aspetti da considerare; il primo è quello che basta un solo evento per fare danni gravi (anche potenzialmente irreversibili), il secondo è che il rischio è definito basso perché si usano i DPI previsti dall’art. 225 quando il rischio non è basso”. Ed infatti una corretta valutazione del rischio prende in considerazione gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare.

 

Riprendiamo alcune altre criticità, problematiche riportate nel manuale:

- la misura ambientale da sola non è sufficiente per valutare i rischi: l’art. 223 del D.Lgs. 81/2008 dice “che si deve tenere conto di eventuali misurazioni già fatte prima della valutazione dei rischi ma non che si devono fare per effettuare la valutazione”; il successivo art. 225 prevede “la misura ma solo come verifica di aver raggiunto preliminarmente un’adeguata riduzione del rischio attraverso il processo di valutazione e l’adozione delle misure di protezione. Anche se può, a prima vista sembrare strano, la misura da sola non basta perché gli aspetti da prendere in considerazione sono molteplici e non per tutti la misura può dare una risposta; il limite principale è che la valutazione deve precedere l’inizio della lavorazione e quindi non è possibile partire dalla misura, soprattutto sulle nuove attività”;

- le misure ambientali hanno un significato soltanto se vengono seguite strategie corrette per il campionamento: in questo caso si parte dal concetto che “la concentrazione degli inquinanti non è costante nel tempo; pertanto una singola misura, effettuata in un momento specifico, ha poca possibilità di rappresentare la reale esposizione (e la probabilità di superare il relativo limite); la norma UNI EN ISO 689 riporta i criteri e le strategie di campionamento perché le misure siano rappresentative della reale esposizione dei lavoratori. Se questi criteri non vengono rispettati, la misura è un costo che potrebbe rivelarsi inutile perché non tutela i lavoratori ed espone il datore di lavoro a sanzioni. Oltre alla strategia di campionamento, è essenziale avere una idea precisa degli inquinanti ‘presenti’ da ricercare con metodiche adeguate nell’aria campionata”. Il manuale riporta in merito utili esempi;

- la lettura dei risultati dei campionamenti ambientali deve essere effettuata da un esperto di igiene industriale; il semplice confronto numerico con il TLV (Treshold Limit Value, valore limite di soglia, ndr) può essere fuorviante;

- è possibile non effettuare le misure ambientali se il datore di lavoro è in grado di dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione: con riferimento a quanto affermato anche in alcune linee guida regionali, “soprattutto nelle piccole aziende, l’uso degli algoritmi può essere sufficiente per dimostrare che si può ragionevolmente stimare che l’esposizione sia ampiamente al di sotto dei limiti di esposizione. Analogamente a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 689, che prevede la possibilità di non ripetere periodicamente le misure ambientali se la rilevazione consente di ipotizzare con ragionevole sicurezza che è improbabile il superamento dei limiti di esposizione, anche saltuariamente, si può utilizzare questo risultato per giustificare la previsione della norma. Naturalmente ciò non vuol dire (ma sarebbe lo stesso con il campionamento ambientale) che il rischio sia irrilevante; semplicemente si documenta che il controllo attuato è efficace e che il rischio è contenuto entro livelli accettabili. Anche il monitoraggio del funzionamento dei sistemi di aspirazione localizzata può essere utile per giustificare il mantenimento di una situazione di adeguato controllo dei rischi”.

 

Inoltre il manuale sottolinea che la “valutazione deve includere anche le disposizioni da dare in caso di incidenti o emergenze” (“una buona valutazione deve includere la previsione di tutto ciò che potrebbe verificarsi, la valutazione di eventuali agenti chimici che si possono produrre soltanto in tali situazioni per definire preventivamente le misure che è necessario adottare”) e segnala che se devono essere forniti DPI ai sensi dell’art. 225 del TU “devono essere considerate le indicazioni presenti nel punto 8 della scheda di sicurezza (sds)”.

 

Ricordiamo in conclusione che al manuale è allegata anche una check list di autocontrollo per verificare che la valutazione del rischio chimico sia conforme a quanto richiesto dalla normativa.

 

 

ULSS 9 Treviso, “Manuale di autodifesa del datore di lavoro”:

Capitolo 0.0 - Il manuale (formato PDF, 99 kB);

Capitolo 1.3 - Burocrazia e valutazione dei rischi (formato PDF, 116 kB).

Capitolo 9.1 - La valutazione del rischio chimico - agg. 9.3 del 04/02/2016 (formato PDF, 364 kB).

 

 

Link al work in progress del manuale di autodifesa...

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul rischio chimico

 

 

Tiziano Menduto



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Rispondi Autore: GRAZIANO FRIGERI - likes: 0
01/04/2017 (16:06:12)
Più che corretto. Occorre ricordare che:
a) Non è "obbligatorio" che il rischio sia "irrilevante", ma che sia portato al più basso livello tecnicamente fattibile;
b) non c'è alcuna sanzione in caso di rischio "non irrilevante": la sanzione c'è se, in caso di rischio non irrilevante, non sono adottate le misure di cui agli artt. 225, 226, 229 e 230.
c) Rischio "non irrilevante" non significa necessariamente rischio elevato: il rischio di contrarre una dermatite da contatto o irritativa non è un rischio "mortale", ma è comunque "non irrilevante";
d) se sono necessari dispositivi di protezione collettiva o individuale (misure previste dall'art. 225) il rischio è non irrilevante "ope legis": il rischio irrilevante è quello per cui non sono necessarie le misure di cui all'art. 225, compresi i DPI.
e) L'uso di DPI ( o l'adozione di misure di protezione collettiva) riduce l'esposizione, ma non cambia il livello del rischio, che rimane irrilevante (così come l'adozione delle cuffie non cambia il Lex relativo al rumore, o l'uso di guanti non riduce il livello del rischio da vibrazioni).

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