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Rischio chimico: cosa cambia con il decreto legislativo 39/2016?

Rischio chimico: cosa cambia con il decreto legislativo 39/2016?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

04/05/2016

Il decreto legislativo n. 39 del 15 febbraio 2016, che recepisce la direttiva europea 2014/27/UE, è entrato in vigore il 29 marzo 2016. Focus sulle novità in materia di segnaletica, di sostegno alla maternità e di tutela del lavoro minorile.

Roma, 4 Mag –  Pochi giorni fa, il 29 marzo 2016, è entrato in vigore il  nuovo D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 "Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele", un provvedimento che recepisce la  Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Il provvedimento, che PuntoSicuro ha già presentato in precedenti articoli, nasce dalla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di rischio chimico nei luoghi di lavoro, contesto che si è modificato con il regolamento (CE) n. 1272/2008 ( Regolamento CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. E modifica diversi testi normativi nazionali:
- il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni concernenti la Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
 
Se nel precedente articolo di presentazione del provvedimento ci siamo soffermati in particolare sulla sostituzione di vari termini  e sulle novità di alcune definizioni (ad esempio di agente cancerogeno e agente mutageno), analizziamo ora in particolare le modifiche relative allacartellonistica e alla segnaletica in materia di sicurezza.
 
Infatti l’Art. 1 - punto h) e i) - del D.Lgs. 39/2016 riporta diverse modifiche all’allegato XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici) e all'allegato XXVI (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni) del Testo Unico.
 
Con la lettera h) dell’art. 1 si indica che all'allegato XXV nella sezione 3.2 venga cancellato il cartello di avvertimento "Sostanze nocive o irritanti”, con l' aggiunta di una nota con la quale si specifica che il cartello di avvertimento non debba essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, eccezione fatta per i casi in cui lo stesso cartello venga utilizzato, conformemente a quanto riportato nella sezione, per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose;
 
E alla lettera i) dell’art. 1 sono riportate i cambiamenti nelle sezioni dell’allegato XXVI, ad esempio la sezione 1, inerente la classificazione e l'etichettatura dei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro, e la sezione 5, inerente i cartelli di avvertimento delle aree, locali o settori utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose.
 
In particolare, come indicato dal D.Lgs. 39/2016, la sezione I dell’allegato XXVI viene completamente sostituita dalla seguente:
"1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
L'etichettatura di cui al primo comma può essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose”.
 
Mentre questa è la nuova sezione 5:
"5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio”.
 
Concludiamo ricordando nel dettaglio anche le modifiche al D.Lgs. 151/2001 e alla legge 977/1967.
 
Come indicato nella relazione illustrativa del decreto, l'articolo 2 del D.Lgs. 39/2016,  prevede alcune modifiche all'allegato C – contenente l’elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11 (valutazione dei rischi) - del decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), dove si interviene rimodulando tanto la sezione A quanto la sezione B.
 
In particolare per quanto concerne la definizione e la classificazione dei gruppi di rischio degli agenti biologici, le modifiche intervengono in modo che la classificazione soddisfi i criteri previsti dal regolamento CLP n. 1272/2008.
In particolare si modificano nella sezione A il punto 2 concernente gli Agenti biologici e il punto 3 concernente gli Agenti chimici, statuendo, fra l'altro, che gli agenti chimici siano quelli contenuti nell'allegato XLII al decreto legislativo n. 81/2008; infine, si riformula la sezione B dello stesso allegato C, specificando che i processi industriali sono quelli che figurano nell'allegato XLII al decreto legislativo n. 81/2008.
 
Riportiamo integralmente l’articolo 2 del D.Lgs. 39/2016:
 
Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151
 
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, allegato C, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione A:
1) il punto 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Agenti biologici Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.";
2) al punto 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)";
2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;";
b) la sezione B e' sostituita dalla seguente:
"B. Processi
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".
 
Veniamo infine alle modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni concernenti la Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, che sono contenute nell’articolo 3 del D.Lgs. 39/2016.
 
In particolare le modifiche stabiliscono che gli Agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 siano quelli previsti ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo n. 81/2008, e che gli Agenti chimici siano le elencate sostanze e le miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (lettera a) e le sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo n. 81/2008 (lettera b). Con le modifiche permane invariato il richiamo a “piombo e composti” e “amianto”, che viene ora però riportato sotto le lettere c) e d).
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
08/05/2016 (10:15:27)
Perfetto!
Peccato per il cartello all'inizio dell'articolo.
Che ormai, come dice l'articolo stesso, non esiste più!

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