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REACH: il più grande intervento legislativo sulla chimica europea

REACH: il più grande intervento legislativo sulla chimica europea
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

17/07/2013

Informazioni sul regolamento Reach e sugli adempimenti richiesti. Gli obiettivi, l’applicazione nell’EAA, le sostanze da registrare, le sostanze riciclate, il processo di valutazione, le autorizzazioni e il sistema di restrizioni.

 
Rimini, 17 Lug – Ricordando che il  regolamento REACH ha ripercussioni sia gestionali che economiche non solo sulle aziende chimiche o importatrici di prodotti chimici, ma anche su tutti i settori industriali che utilizzano le sostanze chimiche, riprendiamo a dare informazioni sul regolamento e sugli adempimenti richiesti.
 
Lo facciamo attraverso la presentazione di un intervento al seminario tecnico “ Il regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)”, seminario organizzato il 17 Maggio 2013 a Rimini da Confindustria Rimini.
 
Si tratta dell’intervento “Il Regolamento REACH (n. 1907/2006)” a cura di Gianluca Stocco (Normachem Srl), un intervento che innanzitutto ci ricorda che il REACH è a tutti gli effetti il nuovo Regolamento sulla chimica europea. E si può considerare “il più grande intervento legislativo sulla chimica europea portato mai a termine”. Infatti coinvolge “produttori e importatori di sostanze chimiche, di formulati chimici e di articoli, nonché ogni utilizzatore industriale di sostanze chimiche”.
E il regolamento REACH sarà un Regolamento in continuo sviluppo. A breve, ci comunica il relatore, ci sarà infatti la prima revisione.

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A fronte del grande numero di “sostanze esistenti” (immesse sul mercato prima del 18 settembre 1981), di “nuove sostanze” (immesse dopo il 18 settembre 1981), di sostanze classificate come “pericolose” o soggette a “restrizioni”, il regolamento REACH è intervenuto per sanare la situazione attraverso:
- “una mappatura di tutte le sostanze chimiche che circolano in Europa (in quanto tali, in preparati e in articoli);
- una conoscenza degli effetti delle sostanze mappate sull’uomo e sull’ambiente attraverso una descrizione chimicofisica, tossicologica ed ecotossicologica;
- una correlazione tra sostanza, pericolosità e campo d’impiego (concetto di Uso Identificato);
- l’incoraggiamento e, in alcuni casi, la garanzia di sostituzione a termine delle sostanze più problematiche con sostanze o tecnologie meno pericolose, inserite nel contesto di alternative tecnicamente ed economicamente idonee;
- la semplificazione e armonizzazione legislativa degli Stati Membri”.
 
Dopo aver riportato diverse definizioni presenti nel regolamento e le indicazioni relative alle esclusioni totali dal Reach (ad esempio le sostanze Radioattive con riferimento alla direttiva 96/29/euratom), il relatore ricorda che l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia fanno parte dell’Area Economica Europea (EAA).
Quando il REACH “sarà implementato dagli Stati EEA, le importazioni di prodotti chimici da questi paesi saranno considerate come un commercio intracomunitario” (è infatti “in corso l’iter legislativo per arrivare entro breve all’implementazione del REACH nei paesi EEA”).
Mentre la Svizzera “fa parte dell’EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio) che non ha aderito al REACH”.
Si sottolinea inoltre che riguardo all’Unione Europea esiste una vera e propria agenzia europea della chimica. Si tratta dell’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA) che ha sede a Helsinki e verrà finanziata da contributi della Commissione europea, dagli introiti del sistema tariffario e da contributi volontari degli Stati Membri.
 
Veniamo ad uno dei principali adempimenti del Reach: la registrazione.
 
Queste le sostanze da registrare:
- “tutte le sostanze prodotte o importate in quantità > 1 ton./anno;
- tutti i monomeri usati per la produzione di polimeri che contengano una % di monomero > 2% e una quantità totale annua > 1 ton. (entrambe le condizioni verificate);
- tutte le sostanze contenute in articoli se la quantità supera 1 ton./anno e se il rilascio è funzionale al funzionamento dell’articolo in normali condizioni d’uso”. 
Mentre non sono da registrare:
- “Sostanze escluse completamente dal REACH;
- Medicinali (esclusi anche da Valutaz. e Autorizz.);
- Sostanze presenti in alimenti e alimenti per animali, anche usate come additivi o aromatizzanti (esclusi anche da Valutaz. e Autorizz.);
- Sostanze incluse in Allegato IV (del regolamento Reach, ndr);
- Sostanze incluse in Allegato V (del regolamento Reach, ndr);
- Polimeri (esclusi anche da Valutaz.)”.  
Ricordiamo che il 31 maggio 2013 sono scaduti i termini per la registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate nell’Unione Europea, in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.
 
Il regolamento REACH esenta inoltre dalla registrazione “sostanze che sono registrate e recuperate nella Comunità, purché un dato numero di condizioni sia soddisfatto. Il riciclaggio è una forma di recupero ed è pertanto contemplato da questa esenzione”.
Devono però valere i seguenti principi:
- “la sostanza recuperata deve essere stata registrata. Ciò significa che se, per qualsiasi motivo, la sostanza non è stata registrata durante la fase di fabbricazione o importazione, la sostanza recuperata deve essere registrata in seguito all'operazione di recupero prima di essere destinata ad un nuovo uso;
- la sostanza già registrata deve essere la stessa, cioè avere la stessa identità chimica e le stesse proprietà della sostanza recuperata”.
 
Rimandandovi alla lettura integrale dell’intervento – ad esempio con riferimento alle modalità di registrazione, alla pre-registrazione, alla scheda dati di sicurezza, ... - passiamo brevemente ad un altro adempimento, la valutazione.
 
Il processo di valutazione si divide in due parti:
- la valutazione del dossier di registrazione attraverso: un controllo di conformità (“l’Agenzia può controllare la conformità del dossier di registrazione con gli obblighi imposti dal regolamento”); un controllo delle proposte di test (“l’Agenzia valuta le proposte di test, presentate come parte della registrazione”, prima che questi test possano essere effettuati);
- la valutazione della sostanza: “l’Agenzia, in co-operazione con le Autorità Competenti degli Stati Membri, può chiarire eventuali sospetti di rischio per la salute umana o per l’ambiente, richiedendo ulteriori informazioni all’industria. L’Agenzia compilerà una guida per identificare le Sostanze prioritarie per ulteriore valutazione”.
 
Inoltre l’Agenzia “pubblica sul proprio sito internet un ‘piano d’azione a rotazione’ comunitario, che individua quale Stato Membro effettuerà la valutazione di ciascuna delle sostanze considerate prioritarie. Tutte le proposte di decisione, preparate dall’Autorità Competente dello Stato Membro, che richiedono ulteriori informazioni sulla sostanza, devono essere accettate dalle Autorità Competenti di tutti gli altri Stati Membri – nel qual caso l’Agenzia adotta tale proposta di decisione”. Se non si raggiunge un accordo, “la decisione è deferita alla Commissione”. Le Autorità possono “giungere, nell’ambito del processo valutativo, alla conclusione che sia necessario adottare dei provvedimenti nell’ambito delle procedure di Restrizione o Autorizzazione previste dal regolamento REACH”.
 
Qualche informazione sulle autorizzazioni
 
A coloro che “intendono immettere sul mercato sostanze ‘problematiche’ è fatto obbligo di ottenere un’autorizzazione per l’uso proprio e per l’immissione sul mercato di tali sostanze.
Se una sostanza ‘problematica’ è utilizzata da un DU (utilizzatore a valle, ndr), deve esserne fatta comunicazione all’Agenzia”.
 
Infine ricordiamo che il sistema di Restrizioni introdotto dalla direttiva 76/769/CEE “è stato trasposto nel regolamento REACH, prescindendo dal limite quantitativo di 1 ton/anno. Una restrizione può essere stabilita con procedura rapida, su proposta di uno stato membro o per iniziativa della stessa Commissione. Una restrizione può essere adottata in relazione alle conclusioni di una valutazione. L’allegato XVII è stato sostituito dal Regolamento n. 552 del 22 giugno 2009 che contiene elencate tutte le Restrizioni adottate, incluse le sostanze per le quali non può essere rilasciata alcuna autorizzazione (in questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati)”. Il regolamento (CE) n. 552/2009 è stato “ulteriormente modificato da tutta una serie di regolamenti” successivi. 
 
 
Il Regolamento REACH (n. 1907/2006)”, a cura di Gianluca Stocco (Normachem Srl), intervento al seminario tecnico “Il regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)” (formato PDF, 2.64 MB).
 
 
RTM
 

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