Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La sicurezza chimica nelle PMI

La sicurezza chimica nelle PMI
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

23/02/2016

Le definizioni di sostanze, miscele, articoli, biocidi, principi attivi contenute nei regolamenti REACH, CLP e BPR: indicazioni per le PMI.

Helsinki, 23 Feb –  Più volte in questi anni l' Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – un’agenzia dell’Unione Europea con sede a Helsinki – ha sottolineato come la sicurezza chimica sia una importante risorsa per le aziende. Una sicurezza che si può ottenere anche attraverso la conformità a tre diversi regolamenti europei in materia di sostanze chimiche:
- il  Regolamento REACH concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ( regolamento (CE) n. 1907/2006);
- il  Regolamento CLP relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( regolamento (CE) n. 1272/2008); 
- il  Regolamento BPR sui biocidi (regolamento n. 528/2012).
 
Pubblicità
Il rischio chimico in DVD
Materiale didattico per la formazione sui rischi specifici dei lavoratori che utilizzano sostanze chimiche (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD
 
Per facilitare questa conformità e una reale sicurezza chimica in Europa, l’ECHA ha prodotto nel 2015 la pubblicazione “ La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”, un documento che PuntoSicuro ha presentato nelle scorse settimane e che contiene informazioni pratiche tese a chiarire i ruoli e gli obblighi delle imprese a norma dei regolamenti REACH, CLP e BPR.
 
Rispondiamo oggi, attraverso il contenuto del documento dell’ECHA, a due delle più importanti domande che bisogna porsi per sapere se e come conformarsi a tali regolamenti.
 
Ricordando che i tre regolamenti si applicano a una miriade di prodotti forniti e utilizzati sotto forma di sostanze chimiche, miscele e articoli, quali sostanze chimiche sono contemplate nei regolamenti REACH, CLP e BPR?
 
Vediamo alcune definizioni e chiarimenti tratti dai regolamenti REACH e CLP:
 
- sostanza: indica “un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Esempi: metalli (alluminio, zinco, ferro, cromo ecc.), acetone, ftalati, etanolo”;
 
- miscela: “indica una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze. Esempi: vernice, colla, inchiostro, leghe metalliche, detergenti per uso domestico”;
 
- articolo: “indica un oggetto a cui sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. Esempi: capi di abbigliamento, mobilio, apparecchi elettronici e praticamente qualunque oggetto della vita moderna”.
Riguardo agli articoli la guida ECHA sottolinea che “se lo scopo principale del prodotto è quello di rilasciare la sostanza, come nel caso di una penna, di un profumo, di una cartuccia di inchiostro, il prodotto non è considerato un articolo ai sensi del REACH. È la combinazione di un contenitore (ad esempio un flacone di profumo) e il suo contenuto (il profumo). Pertanto, il contenitore è considerato un articolo e il profumo una miscela”.
 
Veniamo al regolamento BPR che concerne l’immissione sul mercato e l’uso di biocidi utilizzati per la tutela dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l’azione di principi attivi contenuti nel biocida.
 
Vediamo come questo regolamento definisce un biocida.
Con il termine biocida s'intende:
- “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica;
- qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”.
Inoltre “un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.
Esempi: i biocidi sono classificati in 22 tipi di prodotto (di cui al titolo V del BPR) raggruppati in quattro aree principali di applicazione:
- disinfettanti, per uso domestico e industriale,
- preservanti per prodotti naturali e fabbricati;
- prodotti per il controllo degli animali nocivi;
- altri biocidi specifici, per esempio, prodotti antincrostazione.
Nell'allegato II sono fornite le descrizioni di ciascun tipo di prodotto”.
 
Inoltre nel regolamento biocidi si definiscono anche principio attivo e articolo trattato:
- principio attivo: “indica una sostanza o un microrganismo che agisce su o contro gli organismi nocivi”;
- articolo trattato: “indica qualsiasi sostanza, miscela o articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi. Esempi: pelletteria, mobili in legno, prodotti da bagno, utensili da cucina - praticamente qualsiasi prodotto di consumo non alimentare, fabbricato o importato nel mercato dell’UE, se è stato trattato con o contenente intenzionalmente uno o più biocidi”.
Si ricorda infine che il BPR “comprende anche disposizioni specifiche per i nanomateriali, sia nei principi attivi sia nei biocidi”.
 
L’altra domanda che è necessario porsi, per capire se i regolamenti REACH, CLP e BPR ci riguardano direttamente, è questa: chi deve conformarsi?
 
Se tutti gli attori nella catena di approvvigionamento di un prodotto chimico svolgono sono tenuti a soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti REACH, CLP e BPR, in particolare i regolamenti REACH e CLP definiscono in questo modo gli attori della catena di approvvigionamento:
- fabbricante: “indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che fabbrica una sostanza all'interno dell'UE;
- importatore: indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE responsabile dell'importazione;
- distributore: indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;
- utilizzatore a valle: indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali”.
 
Il documento si sofferma sugli utilizzatori a valle che “possono essere presenti in molti settori e in diverse professioni e per la maggior parte rappresentano le PMI”, le piccole e medie imprese. In particolare sono riportati alcuni esempi che figurano nei regolamenti REACH e CLP  e relativi a formulatori, utilizzatori finali, produttori di articoli, riempitori, reimportatori,  importatore con un rappresentante esclusivo.
Si ricorda inoltre che gli utilizzatori a valle possono essere:
- utilizzatori industriali: “lavoratori che utilizzano sostanze chimiche in un sito industriale, indipendentemente dalle dimensioni”;
- utilizzatori professionali: “lavoratori che utilizzano prodotti chimici al di fuori di ambienti industriali, per esempio nell'ambito di un workshop, presso il sito di un cliente o presso un centro sanitario o un istituto d'istruzione. Altri esempi tipici di piccole attività commerciali che prevedono un uso professionale sono le imprese edili, di pulizie e gli imbianchini”.
 
Concludiamo ricordando che il regolamento sui biocidi definisce invece gli attori della catena di approvvigionamento di un prodotto chimico in questo modo:
- fornitore della sostanza: “è una persona stabilita nell'Unione che fabbrica o importa una sostanza interessata, in quanto tale o in quanto componente di biocidi”;
- fornitore del prodotto: “è una persona che fabbrica o immette sul mercato un biocida costituito da, contenente o capace di generare la sostanza in questione”.
 
 
Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA, “ La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”, traduzione in italiano, versione 2015 (formato PDF, 1.02 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!