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Cadute dall’alto: gli ancoraggi permanenti e non permanenti

Cadute dall’alto: gli ancoraggi permanenti e non permanenti

Le differenze e le problematiche degli ancoraggi permanenti e non permanenti per la protezione contro le cadute dall’alto: le criticità della normativa, i chiarimenti e le proposte europee.

 
Roma, 15 Apr – Nelle scorse settimane un articolo di PuntoSicuro di presentazione del volume Inail “ La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto” aveva riportato alcune problematiche relative ai sistemi di ancoraggio, affrontate anche in una recente circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 
Per riprendere a parlarne, con particolare riferimento alla normativa, anche tecnica, attuale e futura, riprendiamo un intervento al convegno “Ancoraggi e sistemi di protezione individuale nei lavori di copertura” che si è tenuto a Bologna il 23 ottobre 2014 durante la manifestazione Ambiente Lavoro abbinata al Saie.
 
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Nell’intervento “Ancoraggi permanenti e non permanenti”, a cura di Luigi Cortis (Inail - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici) si sottolinea che il termine ancoraggio, nell’uso comune, è un termine generico che non ha sempre lo stesso significato nei documenti, tecnici o normativi dove viene menzionato.
 
In particolare se per ancoraggio si può intendere l’insieme di tre elementi (struttura di supporto, ancorante, elemento da fissare), l’elemento da fissare – indicato anche come dispositivo di ancoraggio – “costituisce lo scopo dell’installazione dell’ancoraggio”. E infatti
al dispositivo di ancoraggio “vengono collegati i sistemi per la protezione contro le cadute dall’alto”.
Ed esistono due tipi di dispositivi di ancoraggio, in relazione alla loro installazione:
- quelli installati non permanentemente nelle opere di costruzione che pertanto sono caratterizzati dall’essere amovibili, trasportabili e temporanei: “si considerano come dispositivi portatili dallo stesso lavoratore”. Con riferimento all’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 (si intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro), all’articolo 76, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 (¡ DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992) e all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 (si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza), si può dunque affermare che i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente sono DPI;
- quelli installati permanentemente nelle opere di costruzione che quindi sono caratterizzati dall’essere non amovibili, non trasportabili e non temporanei: “non sono DPI, in quanto non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n.475/92 e s.m.i. (recepimento Direttiva DPI)” e “non possono riportare la marcatura CE come DPI”. Questi dispositivi di ancoraggio rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
 
Il relatore riporta poi ulteriori indicazioni relative alla legislazione e alla normativa con riferimento a:
- Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale - COM(2014) 186 final (27.03.2014) 2014/0108 (COD): all’articolo 3 comma 1, lettera (c), la versione inglese, della proposta di regolamento DPI, riporta per dispositivo di protezione individuale: “connexion systems for equipment referred to in point (a) that are not held or worn by a person, that are intended to connect that equipment to an external device or structure, that are removable and not intended to be permanently fixed to a structure”. In particolare il relatore evidenzia, in modo chiaro ed inequivocabile, il concetto di “permanenza” con l’utilizzo del termine “permanently” e che il punto (a) menzionato nell’articolo fa riferimento a ‘dispositivi destinati ad essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, che sono immessi sul mercato separatamente o combinati con dispositivi individuali non di protezione’;
- due norme tecniche armonizzate alla “EU Construction Products Directive (89/106/EEC)”, la EN 517:2006 - Accessori prefabbricati per coperture - Ganci di sicurezza da tetto e la UNI EN 516:2006 - Accessori prefabbricati per coperture - Installazioni per l'accesso al tetto - Passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede.
Nell’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, sono riportati i passaggi delle norme che fanno riferimento al concetto di “permanenza”.
 
Dunque, riassumendo, “il dispositivo di ancoraggio non permanente è un DPI, segue il lavoratore, è sotto la responsabilità del datore di lavoro, rientra nel campo di applicazione della Direttiva DPI”. Mentre “il dispositivo di ancoraggio permanente non è un DPI, rimane installato sulla costruzione, il lavoratore lo trova sul luogo dove svolge l’attività, è sotto la responsabilità del responsabile della costruzione, rientra nel campo di applicazione del Regolamento prodotti da costruzione”. E eventuali “altri dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente in opere diverse da quelle dell’ingegneria civile, per esempio vagoni ferroviari, navi o macchine, possono trovare collocazione nel campo di applicazione di altre Direttive comunitarie che deve essere valutata caso per caso”.
 
Riguardo al tema, l’intervento segnala poi l’uscita di una circolare (avvenuta successivamente al convegno), la Circolare n. 3 del 13 febbraio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (firmata anche dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) che ha per oggetto “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. Chiarimenti”.
 
Riguardo alle norme tecniche l’intervento si sofferma poi sul Progetto UNI U5002C120 Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova.
Un progetto nazionale che “mira a colmare la lacuna normativa introdotta dalle EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2012 sui dispositivi destinati a rimanere permanentemente sulle coperture. Vengono confluiti nel progetto nazionale i requisiti e i metodi di prova presenti nelle norme EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013 anche se il risultato potrebbe non rappresentare l’ottimale da auspicarsi. Si è puntato ad una soluzione di compromesso fra le due norme citate che permetta ai fabbricanti italiani di poter ottenere nel più breve tempo possibile una doppia conformità, una italiana e una europea ove applicabile, eseguendo un unico insieme di prove di laboratorio, La mancanza di una norma per gli ancoraggi permanenti a livello europeo, non dovrebbe essere un problema ma, con la pubblicazione della norma nazionale, ‘un’occasione’ per l’Italia. Nel caso che in Europa si sentisse la necessità di una norma sugli ancoraggi permanenti si potrebbe proporre la nostra UNI, anche perché nel frattempo la sua applicazione sul territorio nazionale fornirebbe l’esperienza necessaria per discuterla con cognizione di causa a livello europeo”.
 
Inoltre, con riferimento al giorno in cui si è tenuto il convegno, sono “in dirittura finale due progetti di norma che interessano le coperture e i DPI contro le cadute dall’alto che, assieme a quella sugli ancoraggi permanenti, si prefiggono di fornire, sul territorio nazionale, uno strumento di ‘armonizzazione’ dei prodotti riguardanti l’ancoraggio, il loro utilizzo sulle coperture e l’impiego dei DPI anticaduta”:
- U5002B620 Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per la individuazione, configurazione, installazione, uso e manutenzione. La Guida “fornisce i criteri per l’individuazione, la configurazione, l'installazione, l’uso, le ispezioni e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio permanenti in copertura e tratta i sistemi di ancoraggio puntuali, lineari e combinati, destinati alla installazione permanente da utilizzare congiuntamente ai sistemi di protezione individuale dalle cadute”;
- U5002B930 Revisione della norma UNI 11158:2005 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e l’uso (i sistemi di salvataggio sono esclusi dalla norma).
 
Si indica poi che la EN 795:2012, preparata dal CEN sotto il mandato fornito dalla Commissione Europea, “dichiara di supportare i requisiti essenziali della Direttiva Europea 89/686/EEC (Direttiva DPI) e specifica i requisiti per le prestazioni e i relativi metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio che devono essere utilizzati da una sola persona alla volta e che sono intesi essere rimovibili (removable) dalla struttura (di supporto). Questi dispositivi incorporano punti di ancoraggio stazionari (ancoraggi puntuali) o mobili (ancoraggi lineari) e sono progettati per il collegamento di componenti di un sistema di protezione personale contro le cadute dall’alto”.
Tale norma, ancora non armonizzata alla Direttiva DPI, non è applicabile a:
‐ dispositivi di ancoraggio intesi per permettere il loro utilizzo a più di una persona alla volta;
‐ dispositivi di ancoraggio per attività sportive o ricreazionali;
‐ installazioni progettate conformi alle EN 516 o EN 517;
‐ elementi o parti di strutture che sono state installate per usi diversi da punti di ancoraggio o dispositivi di ancoraggio (es.travi portanti, capriate, ecc.);
‐ ancoraggi strutturali (elementi che sono progettati per essere utilizzati in connessione con sistemi di protezione personale contro le cadute dall’alto e che sono incorporati permanentemente nella struttura)”.
Tuttavia si sottolinea che con la EN 795: 2012 “si introduce un pericoloso e ingannevole concetto basando il significato di rimovibile (removable) per smontabile (demountable), anche se il dispositivo di ancoraggio è in ogni caso progettato per essere lasciato permanentemente sulla struttura. Il fatto che tali dispositivi (tipo A, B, C, D, E) siano tutti DPI implica, come già rappresentato, che il responsabile della manutenzione dei dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione è il datore di lavoro. Invece, nel caso di installazione permanente, questi dispositivi fanno parte dell’opera e la manutenzione è a carico del responsabile della struttura sulla quale sono installati”. Nelle slide dell’intervento sono presenti immagini di DPI che secondo la EN 795:2012 sono DPI per il solo fatto che sono “smontabili” anche se destinati a rimanere in loco.
E – continua l’intervento – si ritiene “che buona parte dei dispositivi di ancoraggio attualmente in uso vengano esclusi dalla EN 795: 2012, in quanto sono installati permanentemente sulla copertura e spesso non è possibile rimuoverli senza danneggiare la stessa o qualche suo elemento (isolamento termico, protezione, ecc)”.
 
L’intervento fa infine riferimento anche alla norma CEN/TS 16415:2013 Personal fall protection equipment - Anchor devices - Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously (UNI CEN/TS 16415:2013 – Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi di ancoraggio – Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l’uso da parte di più persone contemporaneamente).
Infatti il CEN ha redatto una specifica tecnica “che permette l’uso dei dispositivi di ancoraggio per l’utilizzo di più persone in contemporanea, relativa solo ai dispositivi rimovibili. Rimangono quindi valide quindi tutte le considerazioni effettuate per la UNI EN 795: 2012 sulla permanenza/non permanenza e sul fatto che non sono ammessi dispositivi che per essere rimossi determinano il danneggiamento della copertura o di qualche suo elemento (isolamento termico, protezione, ecc)”.
 
Concludiamo segnalando che l’intervento, che si sofferma anche sui possibili scenari dell’armonizzazione della EN 795:2012, indica che l’applicazione del Regolamento CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011) “prevede la marcatura CE a seguito di una Dichiarazione della Prestazione (Declaration of performance - DoP) quando il prodotto rientra nel campo di applicazione di una norma armonizzata o in assenza di questa è conforme a un documento per la valutazione europea (European Assessment Document - EAD)”.
E in attesa di una norma armonizzata “la soluzione relativa al documento di valutazione europea (EAD), sebbene percorribile, sembra richiedere tempi lunghi di attesa”.
 
 
Ancoraggi permanenti e non permanenti”, a cura di Luigi Cortis (Inail - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici), intervento al convegno "Ancoraggi e sistemi di protezione individuale nei lavori di copertura” (formato PDF, 3.2 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
 


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