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Rischio interferenze: la verifica dell'idoneità, l’offerta e il DUVRI

Rischio interferenze: la verifica dell'idoneità, l’offerta e il DUVRI
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da interferenze

31/01/2013

Una procedura guida il committente negli adempimenti per la corretta gestione delle attività interferenti. La verifica dell'idoneità tecnico professionale, il sopralluogo, la formulazione dell’offerta e la valutazione sull'obbligo di redazione del DUVRI.

 
Vercelli, 31 Gen – Sul sito www.duvri8108.it, piattaforma web realizzata dalla Confindustria Vercelli Valsesia insieme all’INAIL Piemonte, è presente una procedura di riferimento per la gestione delle interferenze legate ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, secondo quanto indicato dall’articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008.
La “ Procedura per la Gestione delle Interferenze” - già presentata nei mesi scorsi da PuntoSicuro - si struttura come un diagramma di flusso che, “step by step”, guida il committente datore di lavoro negli adempimenti necessari per la corretta gestione delle attività interferenti. Dalla verifica dell’idoneità tecnico professionale alla compilazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), dalla cooperazione per le misure di prevenzione e protezione dai rischi al miglioramento continuo di documenti e strumenti per la valutazione e la gestione dei rischi derivanti da interferenze.
 
Dopo aver già affrontato la stima dei costi della sicurezza relativamente alle interferenze, ci soffermiamo su tre punti della procedura:
- II Individuazione dell'operatore economico, verifica dell'idoneità tecnico professionale, sopralluogo e informazioni;
- III Formulazione offerta da parte dell'operatore economico;
- IV Selezione dell'operatore economico e valutazione sull'obbligo di redazione del DUVRI”.
 
II - Individuazione dell'operatore economico, verifica dell'idoneità tecnico professionale, sopralluogo e informazioni
 
In questa parte sono previste diverse azioni del committente e dell’operatore economico.
Innanzitutto il committente “indica agli operatori economici l’oggetto del contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione”. Inoltre il datore di lavoro committente richiede i documenti per la verifica dell’idoneità tecnico professionale (Art 26, c. 1, lett a), punti 1) e 2), D.Lgs 81/08), agli operatori economici che intende invitare a formulare offerta, per l’affidamento di lavori in contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione”.
In particolare il committente richiede all’Operatore Economico:
- Certificato C.C.I.A.A.;
- Autocertificazione (nella procedura è presente un idoneo modello di autocertificazione);
- DURC.
A tutela del committente “si consiglia di richiedere all’operatore economico la dimostrazione dell’avvenuta valutazione dei rischi specifici, limitatamente alle attività che l’operatore economico medesimo è chiamato ad eseguire presso i clienti (committenti)”.
Dunque “ogni operatore economico interpellato dal committente e che è interessato a formulare offerta fornisce al committente i documenti per la verifica dell’idoneità tecnico professionale”.
 
Riguardo a tale verifica si sottolinea che “deve avvenire con le modalità previste dal decreto 81/08 di cui all’art 6, comma 8, lettera g). In presenza di contratti d’appalto per lavori in cantieri temporanei o mobili il committente o il responsabile dei lavori effettua la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08. Tutto ciò premesso, la preliminare attività a cui è tenuto il committente è la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese a cui intende affidare i lavori in contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione”.
Con riguardo invece alle imprese appaltatrici/subappaltatrici straniere comunitarie, “l’ obbligo del DURC sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese. Le imprese extra-comunitarie che operano il distacco di lavoratori dipendenti nel territorio nazionale sono tenute al possesso del DURC” (Interpelli 24/2007 e 6/2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – FAQ sul DURC nel portale dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). Si ricorda che l’attività di “qualificazione” delle imprese appaltatrici/subappaltatrici italiane e straniere “è volta a costituire elemento di tutela dell’impresa committente in caso di coinvolgimento in questioni inerenti la responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi”.
 

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Con riguardo all’operatore economico risultato idoneo e relativamente alle attività da affidare, il committente:
- promuove un eventuale “sopralluogo per la presa visione dell’attività da svolgere negli ambienti di lavoro del Committente”;
- “fornisce dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il contraente è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (Art 26, c. 1, lett b), D.Lgs. 81/08);
- richiede all’operatore economico di segnalare i rischi specifici introdotti negli ambienti in cui andrà ad operare (Art 26, c. 2), D.Lgs. 81/08);
- redige il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione (nella procedura è presente un modello di verbale della riunione preliminare/periodica di sopralluogo, valutazione e cooperazione).
In particolare il Committente “consegna all’operatore economico dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell’ambiente (nella procedura è presente una scheda esemplificativa)” e “richiede all’operatore economico informazioni sui rischi specifici introdotti negli ambienti in cui i potenziali contraenti andranno ad operare (anche in questo caso è presente una scheda). Si ricorda che i suddetti atti “sono da conservare per la durata del contratto stipulato”.
Dunque ogni operatore economico interpellato dal committente:
- “effettua il sopralluogo con il committente, negli ambienti di lavoro in cui dovrà operare;
- riceve un documento recante dettagliate informazioni (desunte dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell’ambiente;
- sottoscrive il verbale di sopralluogo, valutazione e coordinamento”.
 
III - Formulazione offerta da parte dell’operatore economico
 
Con riferimento a quanto già indicato al punto II, ogni operatore economico interessato a formulare offerta:
- “analizza i documenti ricevuti dal committente;
- ove lo ritenga necessario, richiede al committente un ulteriore sopralluogo negli ambienti di lavoro in cui dovrà operare;
- fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare (Art 26, c. 2, lett b), D.Lgs 81/08); se l’operatore economico è impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri), predispone il POS (art. 96 D.Lgs. 81/08) integrato dalle informazioni di cui al punto e) della Scheda 3 Operatore Economico”, scheda disponibile nella procedura. Il punto e) è relativo alle “eventuali misure di prevenzione proposte”;
- formula offerta per l’affidamento del contratto per cui è stato interpellato dal committente”.
 
IV - Selezione dell’operatore economico e valutazione sull’obbligo di redazione del DUVRI
 
Il committente:
- “analizza i documenti ricevuti dagli operatori economici;
- individua l’operatore economico al quale affidare il contratto;
- con riguardo all’attività da affidare e all’operatore economico scelto, valuta se l’attività medesima rientra nel campo di applicazione e d’obbligo di redazione del DUVRI”.
 
Segnaliamo, per concludere, che nel diagramma di flusso, che vi invitiamo a visionare, sono presenti alcune domande che permettono di comprendere se il committente ha l’obbligo o meno di elaborare il DUVRI.
 
 
 
 
Confindustria Vercelli Valsesia, INAIL, “ Procedura per la Gestione delle Interferenze”,  procedura elaborata da un gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti del sistema confindustriale, da esperti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Inail Direzione Regionale del Piemonte, delle Regioni (rappresentate da ITACA), delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, nonché degli Organi di Vigilanza (ASL e DPL di Vercelli) competenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
 
 
RTM
 


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