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Speciale correttivo testo unico. Terza parte

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La terza parte del commento * del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 (correttivo del decreto legislativo 81/2008), entrato in vigore il 20 agosto 2009. A cura dell’ing. Riccardo Borghetto, responsabile tecnico Lisa Servizi srl.
 
La prima parte dello speciale: sospensione attività, deleghe, obblighi di DDL, dirigenti, preposti e medico competente, sorveglianza sanitaria, edilizia e appalti, valutazione dei rischi, RLS e organismi paritetici.
 
La seconda parte dello speciale: sanzioni, DPI, attrezzature, impianti, cantieri, sostanze pericolose, agenti biologici, atmosfere esplosive.
 
 
Vista la corposità del testo normativo e il ristretto lasso di tempo dalla pubblicazione del D.L.vo n. 106/2009, la redazione si scusa con i lettori per eventuali errori ed omissioni commesse.
 
 
MODIFICHE AGLI ALLEGATI DEL D.LGS. 81/08
 
ALLEGATO I
Viene cambiato il testo da “mancato utilizzo della cintura di sicurezza” a “mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto” spostando la responsabilità dal lavoratore al datore di Lavoro.
 
Analogamente per il rischio elettrico da “lavori in prossimità di linee elettriche” e “presenza di conduttori nudi in tensione” viene aggiunto “ in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rispettivi rischi” per spostare l’obbligo sul datore di lavoro.
 
ALLEGATO II
Viene portato a 30 il numero di massimo di lavoratori nelle aziende agricole sotto i quali il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP.
 
ALLEGATO III B
Non sono più indicati i giorni di assenza ma solo gli infortuni denunciati.
 
ALLEGATO IV
REQUISITI LUOGHI DI LAVORO (EX DPR 303/56)
Viene specificato che:
- la portata dei solai va espressa in kg/mq.
 
Una prescrizione ovvia sulle chiusure a chiave delle uscite di emergenza:
-“1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza” 
- Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli verticalmente.
- i dormitori devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia.
 
Viene aggiunto il seguente comma:
“2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.”
 
Nella sezione misure contro l’incendio vengono introdotti gli obblighi connessi ai progetti di nuovi impianti o costruzioni in armonia con altre disposizioni di legge.
 
ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Nella sezione sistemi e dispositivi di comando viene aggiunto:
“Quando una scorretta sequenza delle fasi della tensione di alimentazione può causare una condizione pericolosa per gli operatori e le persone esposte o un danno all’attrezzatura, deve essere fornita una protezione affinché sia garantita la corretta sequenza delle fasi di alimentazione.”
 
Nella sezione incendio ed esplosione abbiamo la seguente aggiunta:
“12. Incendio ed esplosione
12.1. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa. 12.2. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.” 
 
Nella sezione 5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione sono aggiunti:
“5.15.3 Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli e sicure. In particolare deve essere assicurata la stabilità della posizione di apertura.
5.15.4 Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni, forni e porte, che possono assumere temperature pericolose per effetto del calore delle materie contenute o di quello dell'ambiente interno, devono essere efficacemente rivestite di materiale termicamente isolante o protette contro il contatto accidentale.”
 
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ALLEGATO VI
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Viene aggiunto “1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.”
Viene riscritta totalmente la sezione relativa ai rischi di natura elettrica con un rimando alle norme tecniche. Spariscono i limiti di tensione per legge:
“6 Rischi per Energia elettrica
6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.”
 
Nella sezione 8 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili viene aggiunto 
“8.4. È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell’interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dalla lettera a) del primo comma del presente articolo si possono eliminare con l’apertura del recipiente chiuso, con l’asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l’uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati alla stessa lettera a) del primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente”.
 
ALLEGATO VII
VERIFICHE DI ATTREZZATURE
Vi sono delle nuove tipologie di attrezzature per le quali sono definite le verifiche. In pratica l’allegato VII ha più righe della versione precedente. Solo a titolo di esempio sono citati in più:
- Carrelli semoventi a braccio telescopico: Verifica annuale
- Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne: Verifica biennale
- Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente: Verifica annuale.
 
ALLEGATO VIII
DPI
Vengono aggiunte delle indicazioni generali sui mezzi di protezione:
 
“Protezione dei capelli
I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.
 
Protezione del capo
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.
 
Protezione degli occhi
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.
 
Protezione delle mani
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.
 
Protezione dei piedi
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
 
Protezione delle altre parti del corpo
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.
 
Cinture di sicurezza
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.
 
Maschere respiratorie
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi
 
Nella sezione 6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani Indumenti protettivi vengono aggiunti:
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili per Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili per - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
 
ALLEGATO IX
Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
 
IMPORTANTE: L’allegato in questione è completamente rifatto. Scompaiono i riferimenti alle norme CEI, UNI ecc.
 
“In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:
- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;
- sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.
Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.
Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.”.
 
Anche la tabella 1 allegata viene meglio specificata e anche i contenuti vengono cambiati.
 
Tab. 1 allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.
Ad esempio prima per 132 KV la distanza minima erano 5 metri, ora sono 7.
 
ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE
 
Viene modificato considerando come soggetti al Titolo IV anche i lavori .. “comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici”. Questo per specificare che solo la parte strutturale e non l’impianto in se determina l’applicazione del titolo IV.
Ad esempio se devo realizzare un impianto con parte strutturale ex novo applico il titolo IV. Se successivamente devo cambiare dei cavi o componentistica senza modificare la parte strutturale, NON applico il titolo IV.
 
ALLEGATO XIII
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE 
Vi sono delle piccole aggiunte:
 
4. Locali di riposo, di refezione e dormitori
4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.”
 
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI
2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
7. Vie di circolazione e zone di pericolo
7.2. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.”
 
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ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI CORSI FORMAZIONE PER COORDINATORI
Le uniche modiche rendono meno restrittiva la partecipazione ai corsi consentendo la frequenza a convegni o corsi o seminari con molti partecipanti, riducendone i costi:
 
“Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 perla PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA. È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. 
L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.”
 
Importante precisazione anche per chi è già in possesso dei requisiti di coordinatore e deve aggiornarsi:
“Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.” 
 
ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PSC
Vi sono delle piccole aggiunte nell’allegato. Ricordiamo che i cui contenuti si trovavano precedentemente nel D.P.R. 222 del 2003.
 
Tra i contenuti minimi il PSC deve contenere almeno:
 “c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;”
“2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:” 
 
ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
Vi sono maggiori incombenze per le imprese affidatarie:
“01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”.
In pratica vanno comunicati i nominativi di chi verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento: 
“1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:”
 
Rimane fondamentale la funzione dell’impresa affidataria anche nel controllo del possesso dei requisiti tecnico professionali dei propri sub appaltatori: 
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.” 
 
ALLEGATO XVIII
VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO MATERIALI
 
Vi sono alcune prescrizioni in più:
“1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.
1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.
1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.
1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto.”
 
ALLEGATO XIX
VERIFICHE DI SICUREZZA PONTEGGI METALLICI FISSI
La tabella con le verifiche è inalterata. Invece vi è una puntualizzazione sulle verifiche durante l’uso del ponteggio:
Controllare che il disegno esecutivo … sia firmato dalla persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136 per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio; …
Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte del preposto, dell'ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento.”
 
ALLEGATO XXI
ACCORDO STATO REGIONI CORSI LAVORI IN QUOTA
L’unica modifica dice che la registrazione sul libretto del cittadino avviene solo  “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.”
In pratica il libretto del cittadino sembra perda di rilevanza e rimanga un’entità indefinita.
 
ALLEGATO XXII
CONTENUTI MINIMI DEL P.I.M.U.S.
Vi sono dei requisiti nuovi:
“5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132,
5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136.”
 
ALLEGATO XXXV
VIBRAZIONI
L’unica modifica fa diventare norma tecnica le linee guida ISPESL –REGIONI.
 
ALLEGATO XXXIX
VALORI LIMITE BIOLOGICI -PIOMBO
Vi è la correzione degli errori nei valori limite. Da Milligrammi a microgrammi.
 
ALLEGATO XLIX
AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Vi è una aggiunta che introduce le norme tecniche di riferimento:
“3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) “Classificazione dei luoghi pericolosi” e successive modificazioni.
EN 61241-10 (CEI 31-66) “Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili” e successive modificazioni. e le relative guide: CEI 31-35 e CEI 31-56 “
e per l’analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma: EN 1127-1” Atmosfere esplosive. Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia”.”
 
ALLEGATO L
ATMOSFERE ESPLOSIVE
Vi è una aggiunta che introduce le norme tecniche di riferimento per quanto attiene alla qualifica di “personale esperto”:
“Nota agli artt.1.1 e 2.2
Per la qualifica di personale esperto, ed al fine di realizzare e mantenere in efficienza e sicurezza, impianti elettrici in luoghi classificati, si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici quali le seguenti:
EN 60079-14 (CEI 31-.33)” Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)”
EN 61241-14 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione”
EN 60079-17 “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)”
EN 61241-17 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (diversi dalle miniere)”
EN 60079-19 “Atmosfere esplosive. Parte 17: Riparazioni, revisione e ripristino delle apparecchiature.”
 
ALLEGATO LI
SEGNALE DI AVVERTIMENTO ATMOSFERE ESPLOSIVE
Si specifica che sul segnale EX ci va la scritta : “Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate la seguenti indicazioni: PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION.” 
 
 
 
 *Per praticità non sono state esaminate le correzioni e le modifiche al testo che non introducono o modificano significativamente la norma.
 

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Rispondi Autore: Francesco F. - likes: 0
01/10/2009 (10:10)
Mettendo a confronto il testo del D. Lgs.81/08, pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30/04/2008 S.O. n. 108/L, con il testo del decreto correttivo, nell'allegato IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO dopo il punto 4. - Misure contro l'incendio e l'esplosione vi era il punto 5. - Primo soccorso (pag. 122 del S.O. 108/L). Ora sul D.Lgs 106/09 sembrerebbe scomparso ma non trovo alcun riferimento a detta sparizione nemmeno nel Vostro articolo. Chiedendo scusa se quanto suddetto dipende da una mia mancata informazione sugli aggiornamenti che, nel frattempo, si sono succeduti Vi domando lumi in merito e porgo distinti saluti.
Francesco F.

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