Tale processo prevede:
- l’individuazione dei limiti della
macchina comprendendo l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
- l’individuazione dei pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano;
- la stima dei rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi;
- la valutazione dei rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo della presente direttiva;
La valutazione dei rischi può essere condotta dal fabbricante stesso o dal suo mandatario. Esiste ovviamente la possibilità di incaricare un’altra persona di svolgere questo adempimento. Tuttavia la responsabilità della valutazione dei rischi e dell’attuazione della misure di protezione necessarie durante la progettazione e la costruzione della
macchina rimane del fabbricante o del suo mandatario.
La macchina deve essere progettata e costruita tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi. Questo adempimento è descritto nell’Allegato I come un processo iterativo perché ogni misura di riduzione del rischio adottata per far fronte a un particolare pericolo deve essere valutata per verificare se è adeguata e non genera nuovi pericoli. Se ciò non accade, il processo deve essere ripetuto. Da quanto appena scritto emerge che il processo di valutazione del rischio deve essere svolto in parallelo con la progettazione della macchina.
La valutazione dei rischi e i suoi esiti devono essere documentati nel fascicolo tecnico per le macchine come richiesto nell’Allegato VII parte A della direttiva
2006/42/CE.
Per quanto poi riguarda le norme tecniche armonizzate la loro applicazione non esonera il fabbricante dall’obbligo di condurre la valutazione dei rischi. Inoltre qualora vi siano pericoli non coperti dallo standard utilizzato, si renderà necessario condurre la valutazione dei rischi anche per quei pericoli e dovranno essere prese appropriate misure protettive.
Secondo il Principio generale 2 i RESS si applicano solo se esiste il pericolo corrispondente per la macchina in questione non solo nelle condizioni d’uso previste ma anche nelle condizioni anormali prevedibili.
Il Principio generale 3 ricorda che i requisiti essenziali, quando sono applicabili, sono giuridicamente vincolanti. In taluni casi potrebbe accadere che non sia possibile soddisfare del tutto i RESS, per via dell’attuale stato dell’arte. Se ciò accade il costruttore della macchina deve impegnarsi a soddisfare il più possibile gli obiettivi fissati nei RESS applicabili.
Il concetto di “stato dell’arte” non è definito nella Direttiva macchine. Tuttavia è chiaro anche sulla base dei considerando che esso include sia l’aspetto tecnico che economico. Per essere rispondenti allo stato dell’arte, le soluzioni tecniche adottate per soddisfare i RESS devono prevedere i più efficaci mezzi tecnici disponibili al momento a fronte di un costo ragionevole, tenendo conto del costo delle altre macchine della stessa categoria e dell’esigenza di riduzione del rischio.
Il Principio generale 4 spiega la struttura dell’Allegato I. I RESS riportati nella Parte 1 dell’Allegato I devono essere considerati dal costruttore per tutte le categorie di macchine. Fatta eccezione per le sezioni 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4 che sono sempre applicabili, i RESS contenuti nella Parte 1 sono applicabili quando la valutazione del rischio del costruttore mostra che il pericolo è presente.
Le Parti da 2 a 6 dell’Allegato I si occupano del seguenti pericoli specifici:
Parte 2 - Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per talune categorie di macchine:
- macchine alimentari
- macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici
- macchine portatili tenute e/o condotte a mano
Parte 3 - Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per ovviare ai pericoli dovuti alla mobilità delle macchine
Parte 4 - Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di
sollevamento
Parte 5 - Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per le macchine destinate ad essere utilizzate nei
lavori sotterranei
Parte 6 - Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per le macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento di persone
La pertinenza dei RESS indicati in ciascuna di queste parti dipende dal fatto che un determinato modello di macchina appartenga ad una o più delle categorie elencate nelle 2 o 5 o se il costruttore nella valutazione del rischio dimostra che la macchina presenta uno o più dei rischi specifici di cui alla parte 3, 4 e 6. Ad esempio, una
piattaforma di lavoro a sviluppo verticale mobile è soggetta ai requisiti di cui alle parti 1, 3, 4 e 6. Una sega circolare a mano per la lavorazione del legno è soggetta ai requisiti di cui alle parti 1 e 2.
Ing. Sara Balzano
Segretario tecnico degli organismi per la direttiva macchine, ascensori e impianti a fune della Commissione Europea
Bibliografia: Draft Guide to application of Directive 2006/42/EC
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