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Lavorazioni per le quali è vietata l’assunzione di bevande alcoliche

Lavorazioni per le quali è vietata l’assunzione di bevande alcoliche
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Alcol e droghe

10/11/2015

Elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

 
 
 
 
Nel 2001, il comma 1 dell’articolo 15 della Legge 125, “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”, in relazione ad una serie di attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezzal'incolumità o la salute dei terzi - individuate con Intesa della  Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 – ha introdotto il divieto di assunzione e di somministrazione di  bevande alcoliche e superalcoliche.
 
Pubblichiamo l’elenco delle attività lavorative a rischio di cui all’art. 15, Legge 125/2001 inserito nel Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni”.
 

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ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.
    1)  attività  per  le  quali  e'  richiesto  un  certificato  di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
      a) impiego  di  gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
       b) conduzione  di  generatori  di  vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
       c) attività  di  fochino  (art.  27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
       d) fabbricazione  e  uso  di  fuochi  artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
       e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
       f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del   Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1970,  n.  1450,  e successive modifiche);
       g) manutenzione  degli  ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
     2)  dirigenti  e  preposti al controllo dei processi produttivi e alla  sorveglianza  dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di  incidenti  rilevanti  (art.  1  del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
     3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
     4)  mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista  in  chirurgia; medico  ed  infermiere  di bordo; medico comunque   preposto   ad   attività   diagnostiche  e  terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
     5)   vigilatrice   di   infanzia   o   infermiere   pediatrico  e puericultrice,  addetto  ai  nidi  materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni  sociali  e  socio-sanitarie  svolte in strutture pubbliche e private;
     6)  attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
     7)  mansioni  comportanti  l'obbligo  della  dotazione  del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
     8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
       a) addetti  alla  guida  di  veicoli  stradali per  i quali e' richiesto  il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli  per  i  quali  e'  richiesto  il  certificato di abilitazione professionale  per  la  guida  di  taxi  o  di veicoli in servizio di noleggio   con   conducente,  ovvero  il  certificato  di  formazione professionale  per  guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
       b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
       c) personale  ferroviario  navigante  sulle  navi  del  gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  con  esclusione  del  personale  di carriera e di mensa;
       d) personale navigante delle acque interne;
       e) personale  addetto  alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie  in  concessione  e  in gestione governativa, metropolitane, tranvie   e   impianti  assimilati,  filovie,  autolinee  e  impianti funicolari aerei e terrestri;
       f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri  veicoli  con  binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi  i  manovratori  di  carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
       g) personale  marittimo  delle  sezioni  di coperta e macchina, nonché  il  personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
       h) responsabili dei fari;
       i) piloti d'aeromobile;
       l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
       m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
       n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
       o) addetti  ai  pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
       p) addetti  alla  guida  di' macchine di movimentazione terra e merci;
     9)  addetto  e  responsabile  della  produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
     10)  lavoratori  addetti  ai  comparti  della  edilizia  e  delle costruzioni  e  tutte  le  mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
     11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
     12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
     13)  operatori  e  addetti  a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
     14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
 
 
 
RPS



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Rispondi Autore: Maria Rosaria Bovi - likes: 0
10/11/2015 (17:17:06)
Una domanda da profana. Ma tutti coloro che operano nelle cucine, sia con utensili da taglio e, alle volte, elettrici, sia, specialmente, chi si occupa di fornelli e, ancor più, del forno, come pizzaioli o operai in aziende artigianali di confezioni di pane e dolci, che infornino con pale e regolino le fiamme, possono permettersi di essere un pò brilli mentre lavorano? Perché il divieto non è stato previsto anche per loro?
Rispondi Autore: maurizio cappai rspp - likes: 0
10/11/2015 (19:14:40)
Cara collega Bovi, fa la spiritosa (=alcolica?) o l'ironica? E' chiaro che a seguito di quel tristemente famoso incidente automobilistico che ha scatenato l'opinione pubblica il legislatore con l'aiuto della Banda Stato Regioni ha deciso che un certo tipo di lavoratori (e solo quelli) dovesse essere severamente controllato, col solito accordo Datoriale-Sindacale.
Ora io ho esperienza di un magazziniere che ha manomesso lo sportello di una compattatrice oleopneumatica di cartoni causando la perdita di una mano ad un collega, di un responsabile di laboratorio di lavorazione carni che ha manomesso ben due tritacarne rischiando di troncare le dita di un collega, ma questi sono tutti soggetti che possono bere.
Non può bere (o drogarsi) invece l'insegnante "di ogni ordine e grado", mentre ho uno splendido ricordo delle capacità del mio professore di filosofia al liceo quando aveva bevuto un paio di bicchieri, praticamente muto e insulso da astemio...
D'altra parte non possiamo mica controllare TUTTI i lavoratori, no? Risultato: chi è dentro è dentro e chi è fuori, goda, con buona pace dell'uguaglianza e della sicurezza.
Rispondi Autore: Carmelo Giannì - likes: 0
11/11/2015 (10:37:30)
Una cosa non mi è chiara.
Perchè nella categoria degli conducenti di autoveicoli aziendali o a noleggio non sono compresi i dipendenti con incarico di tecnici o commerciali per i quali nello svolgimento della loro mansione è compresa la guida di veicoli stradali, quali ad es. autovetture o furgoni?
Nella specifica questo non è affatto chiaro... riporto testualmente:

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

In realtà la loro principale attività non è affatto la guida ma comunque questa comporta il fatto di guidare un veicolo stradale.
Potete aiutarmi a capire per favore?
Grazie
Cordialità

Carmelo Giannì
Rispondi Autore: MAURIZIO CAPPAI - likes: 0
11/11/2015 (11:13:09)
Ma come è possibile capire quando si dice: "....e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada", forse che non si tratta già di "addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E,???? la ridondanza genera più confusione della stringatezza, direi
Rispondi Autore: Fausto Zuccato - likes: 0
14/11/2015 (10:03:51)
Riporto in proposito quanto ha scritto, a moi parere mirabilmente,Luca Mangiapane il 22/12/2014 a commento del DPR 177/2011 sul lavoro negli spazi confinati.

"in questo Paese da un po' di anni vige questa procedura:
1) esiste una legge più o meno sensata, ma che comunque se applicata permetterebbe di evitare infortuni gravi
2) chi lavoro non sempre rispetta la legge. Il non rispetto delle legge a volte comporta degli infortuni gravi
3) quando ci sono casi eclatanti con molti morti, i media danno enfasi a questi incidenti
4) i politici, che non sanno nulla di quelle che sono le leggi vigenti sulla sicurezza sul lavoro, pensano che non esistano leggi sulla sicurezza e se esistono non sono adeguate. Quindi per placare l'opinione pubblica e/o per cavalcare l'onda mediatica ritengono necessario provvedere immediatamente a fare delle nuove leggi che evitino il ripetersi degli eventi
5) i politici chiedono ai loro organi tecnici di fare queste leggi. Questi organi tecnici raramente hanno tra le loro fila delle persone che professionalmente hanno conoscenza della materia su cui sono chiamati a lavorare. Tra l'altro pensano che se loro che si trovano in quella posizione di super esperti non conoscono bene la materia, allora vuol dire che nessuno in giro per il mondo ha mai affrontato il problema e quindi si deve sempre partire da zero. Dato che partendo da zero non hanno un punto a cui appigliarsi, procedono nell'unico modo che conoscono e cioè amplificando la burocrazia senza mettere nulla che aumenti veramente la sicurezza e generando degli oggetti molto vaghi e confusi. La vaghezza e la confusione è fatta ad arte per impedire di capire che chi ha scritto non aveva le idee chiare su che cosa stava scrivendo.
6) Il parlamento, il governo, il presidente della repubblica approvano la legge senza neppure sapere di che cosa si stia parlando.
7) una volta che la legge diventa operativa, la sua vaghezza e confusione non ne permette una interpretazione univoca (come invece dovrebbe essere) e quindi partono le interpretazioni da parte degli organi di vigilanza, dei magistrati, degli esperti e soprattutto da parte di chi questa legge l'ha scritta (interpelli) e qui si legge tutto e il contrario di tutto (vedere il ruolo del rappresentante del datore di lavoro nell'ultimo interpello). A volte gli organi di vigilanza non contenti di quello che è stato fatto nei punti precedenti si danno delle loro linee guida o di indirizzo che sono ancora diverse o più restrittive di quello che richiede la legge. Contribuendo in questo modo all'aumento della confusione.
8) Chi deve applicare la legge non capisce più niente di quello che succede e procede cercando di capire chi è che sta dicendo le cose giuste. Normalmente in questi casi la paura fa si che chi le spara più grosse e che quindi è per la repressione totale e per la burocrazia asfissiante abbia ragione.
9) quando la paura fa poi 90, anche chi si trova ad applicare la legge cerca di diventare più realista del re e quindi cerca di aumentare ancora di più la restrizione, perché non si può mai sapere come la penserà chi si troverà a valutare le cose nel caso in cui queste vadano male.
10) L'utente finale della legge, che è l'impresa e il lavoratore e che mentre succede tutto quello di cui ai punti precedenti stava facendo dell'altro, la legge non sa neanche che esiste e quindi continua a fare come prima continuando a non applicare la legge di cui al precedente punto 1."
Le medesime considerazioni, a mio parere, valgono anche sull'argomento alcol.
Esiste o no un divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro? che bisogno c'era di complicare le cose con la solita manfrina dei "lui sì, lui no"?
Rispondi Autore: maurizio cappai rspp - likes: 0
16/11/2015 (17:44:43)
Grazie Zuccato, per averci ricordato il commento di Mangiapane al DPR 177, tanto valido per quello, quanto purtroppo valido per questo argomento e probabilmente per tutti gli argomenti riguardanti la normativa di salute e sicurezza (non vorrei qui riaprire il discorso sullo stress lavoro correlato, ma è uno di quelli).
Credo che noi che lavoriamo nelle aziende e nelle aule dei corsi di formazione, cercando di far buon uso di queste norme, non avremo mai qualcosa di meglio da utilizzare, almeno finché un RSPP non andrà al governo.
Rispondi Autore: Patrizia merlini - likes: 0
21/11/2018 (14:30:33)
Buongiorno qualcuno mi può spiegare perché non è inserita anche la categoria autisti - soccorritori di ambulanza? Mi sembra che anche loro svolgano una mansione dove l’integrità psicofisica sia essenziale . Grazie

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