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Ispezioni: l’elenco minimo dei documenti richiesti alle aziende

Ispezioni: l’elenco minimo dei documenti richiesti alle aziende
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Documentazione

22/03/2016

Un documento riporta l’elenco minimo dei documenti richiesti abitualmente all’azienda in caso di ispezione e che è opportuno siano tenuti a disposizione nell’unità locale. L’elenco minimo di documenti per i cantieri e per gli stabilimenti.

Treviso, 22 Mar –  Come anticipato in un  precedente articolo, alcune Aziende Sanitarie vogliono aumentare la trasparenza per far conoscere le caratteristiche, le specificità delle attività di  vigilanza negli ambienti di lavoro.
 
È il caso dell’ Azienda ULSS 9 di Treviso che ha creato uno  spazio web destinato a chi vuole:
- conoscere le modalità con cui il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPISAL) effettua i controlli durante  l’attività ispettiva;
- conoscere le norme che devono essere rispettate da parte dei  datori di lavoro;
- autovalutare il grado di conformità alla normativa.
 
Riprendiamo oggi brevemente il contenuto dell’Elenco minimo dei documenti richiesti all’azienda in caso di ispezione SPISAL, una nota informativa “per comunicare alle aziende quali siano i documenti richiesti abitualmente e che è opportuno siano tenuti a disposizione nell’unità locale”. Nel documento si ricorda poi che l’elenco completo di tutti i documenti che l’azienda “deve possedere, in funzione dell’attività svolta e delle caratteristiche aziendali è disponibile nella Check List 1, pubblicata nel  sito tematico SPISAL del sito internet della ULSS 9. Si rimanda a quel documento anche per i riferimenti normativi e i casi specifici in cui la documentazione deve essere presente”.

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Elenco minimo dei documenti richiesti all’azienda in caso ispezione SPISAL 
U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro - ULSS 9 Treviso
 
(...)
 
Qui sono elencati soltanto i documenti che vengono visionati o richiesti abitualmente in tutti i tipi di controlli, fermo restando che, per esigenze specifiche, in caso di infortunio o malattia professionale o per quanto emerso nel corso dell’ispezione, possono essere visionati o richiesti anche tutti gli altri documenti che l’azienda è tenuta ad esibire.
In caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro può essere richiesta tutta la documentazione necessaria per accertare le responsabilità dell’evento.
 
 CANTIERE:
 
- Notifica preliminare, se pertinente per le caratteristiche del cantiere;
- Nomina Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione dei Lavori, se pertinente per le caratteristiche del cantiere;
- Piano sicurezza e coordinamento (PSC), se pertinente per le caratteristiche del cantiere;
- Piano Operativo Sicurezza (POS);
- Piano montaggio uso e smontaggio dei ponteggi (PIMUS) , comprensivo di disegno esecutivo, se sono presenti ponteggi;
- Formazione dei lavoratori adibiti al montaggio dei ponteggi;
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico alla regola dell’arte;
- Verifiche attrezzature, se presenti attrezzature soggette a verifiche periodiche (art. 71 comma 11 e allegato VII del D.Lgs 81/08);
- Formazione attrezzature che richiedono particolari abilitazioni (art. 73 comma 5 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012), se presenti in cantiere;
- Formazione e addestramento all’uso dei DPI contro le cadute dall’alto, se pertinente per le caratteristiche del cantiere.
 
STABILIMENTO (valido anche per le aziende presenti in CANTIERE, se necessario approfondire l’ispezione a causa di evidenti carenze di sicurezza):
 
- Organigramma aziendale con individuazione del datore di lavoro, dirigenti, preposti, eventuali deleghe e sub deleghe;
- Documento valutazione dei rischi (o stralci del documento in caso di controllo parziale o mirato);
- Nomina RSPP con documentazione attestante la formazione e il possesso dei requisiti previsti;
- Nominativo RLS/RLST (e formazione specifica per il ruolo);
- Designazione addetti primo soccorso;
- Designazione addetti lotta antincendio ed emergenza;
- Formazione degli addetti primo soccorso e lotta antincendio;
- Verifiche attrezzature (art. 71 comma 11 e allegato VII del D.Lgs 81/08), se presenti attrezzature soggette a verifiche periodiche;
- Formazione attrezzature che richiedono particolari abilitazioni (art.  73 comma 5 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012), se presenti;
- Nomina del medico competente e protocollo sorveglianza sanitaria;
- Test per tossicodipendenza ove previsti;
- Formazione dei lavoratori (generale e specifica di cui all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011); addestramento ove necessario;
- Libretti uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature;
- Attestazione consegna DPI, ove pertinente;
- Formazione all’uso dei DPI, ove pertinente;
- Certificato Prevenzione Incendi, ove previsto
 
 
 
ULSS 9 Treviso, “ Elenco minimo dei documenti richiesti all’azienda in caso ispezione SPISAL”, documento elaborato dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro,  Ver1 del 28/11/2013 (formato PDF, 22 kB).
 
 
 
 
 

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Rispondi Autore: Andrea Callegari - likes: 0
26/03/2016 (06:48:33)
Bene.Una sintesi utile per tutti. Sarebbe bene per le imprese e lavoratori autonomi definire il costo di questa documentazione e quindi renderla deducibile al 100 % da IRPEF IRAP ed altri balzelli
Rispondi Autore: Piermassimo - likes: 0
29/03/2016 (16:20:28)
Cosa c'entra la richiesta della designazione e della formazione degli addetti antincendio e del Certificato di prevenzione Incendi da parte del Servizio Ispettivo dell'USL?
E' competenza esclusiva dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 13 e 14 del decreto legislativo n. 81/2008
Rispondi Autore: GIORGIO - likes: 0
13/04/2016 (09:14:20)
IL DPR 462/01 PREVEDE LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA. QUESTI POSSONO ESSERE ESEGUITE DALLE ASP O DA ENTI NOTIFICATI. IL VERBALE DI VERIFICA NON RIENTRA FRA I DOCUMENTI MINIMI OBBLIGATORI DA TENERE IN AZIENDA?

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