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Prorogata la valutazione dei rischi con le procedure standardizzate

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione dei rischi

21/12/2012

Prorogata la possibilità per le aziende fino a 10 lavoratori di autocertificare la valutazione dei rischi. Alcune indicazioni sul modello di riferimento per effettuare la valutazione secondo le nuove procedure standardizzate.

 
 
Aggiornamento del 01/02/2013
 
La Nota del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro riporta un chiarimento in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i. E il chiarimento definisce come data ultima per l’autocertificazione il 31 maggio 2013.
 
La spiegazione di tale data è che con “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale" (comma 5, art. 29, D.Lgs. 81/2008) non si deve intendere il calcolo di tre mesi esatti dall’entrata in vigore del decreto interministeriale relativo alle procedure standardizzate, che il Ministero indica entrare in vigore il 6 febbraio 2013. Si deve intendere invece proprio la fine del terzo mese.
 
Stante questo chiarimento e questa interpretazione la nota stabilisce definitivamente che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
 
 
Aggiornamento del 17.01.2013
Proviamo a rileggere l’articolo 29 del Decreto legislativo 81/2008 come modificato prima dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, in vigore dal 14 maggio 2012 - coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 101, in vigore dal 14 luglio 2012 – e poi dalla legge del 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
[…]
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
 
Con questa formulazione le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, tenendo conto delle eccezioni indicate all’art. 29, possono autocertificare la valutazione dei rischi fino al 30 giugno di quest’anno?
 
La risposta è no. Almeno se teniamo conto anche del capoverso che indica “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f)”.
 
Il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 entrerà in vigore il 4 febbraio 2013 (il sessantesimo giorno dopo il 6 dicembre 2012), quindi la scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale è la data del 4 maggio 2013.
 
Dunque il termine ultimo entro il quale le imprese che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare la valutazione dei rischi è da considerarsi il 4 maggio 2013 e non il 30 giugno 2013.
 
Aggiornamento del 31.12.2012 (modificato il 17/01/2013)

La Legge di stabilità 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (è confermata la proroga al 30 giugno 2013 del termine previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.Lgs 81/2008 per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori della possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi):
 
Aggiornamento del 26.12.2012 (modificato il 17/01/2013)
 
II 21 dicembre, con il sì definitivo della Camera dei deputati alla Legge di stabilità 2013, è stata approvata anche la proroga al 30 giugno 2013 del termine previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.Lgs 81/2008 per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori della possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi.
 
Al comma 388 dell’articolo 1 della nuova legge si legge infatti: “È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 (la tabella corretta è la 2, vedasi l’errata corrige “A pagina 184, seconda colonna, comma 388, le parole: tabella 1 devono intendersi sostituite dalle seguenti: tabella 2” - ndr) allegata alla presente legge.” Nella tabella 2 si ritrova il riferimento all’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 
Il precedente termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 29 è quindi ora spostato al 30 giugno 2013 (termine che era già stato spostato il 12 maggio 2012 per evitare che, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori fossero obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie).

La legge di stabilità ha previsto inoltre, al comma 88, l’adozione di un decreto ministeriale che disciplini le modalità di attuazione di una verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione ma ancora idoneo a un proficuo lavoro:
 
“Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell’articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell’ambito dell’assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è svolta dall’INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica.”
 
CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001
[…]
“Art. 6 - Mutamento di profilo per inidoneità psicofisica.
1) Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, l'azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio, ove comunque possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente.
2) A tal fine, in primo luogo, l'azienda, per il tramite del Collegio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, accerta quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla categoria, posizione economica e profilo professionale di ascrizione, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti mutamento di profilo.
3) In caso di mancanza di posti, ovvero nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute ai sensi del comma 2, previo consenso dell'interessato e purché vi sia la disponibilità organica, il dipendente può essere impiegato in un diverso profilo di cui possieda i titoli, anche collocato in un livello economico immediatamente inferiore della medesima categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante, assicurandogli un adeguato percorso di qualificazione. Il soprannumero è consentito solo congelando un posto di corrispondente categoria e posizione economica.
4) La procedura dei commi precedenti è attivata anche nei casi in cui il dipendente sia riconosciuto temporalmente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni. In tal caso anche l'inquadramento nella posizione economica inferiore ha carattere temporaneo e il posto del dipendente è indisponibile ai fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo svolgimento delle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato dall'Organo collegiale come idoneo per il recupero della piena efficienza fisica.
[…]
6) Al dipendente idoneo a proficuo lavoro ai sensi del comma 1 che non possa essere ricollocato nell'ambito dell'azienda di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 21.
7) Sull'applicazione dell'istituto l'azienda fornisce informazione successiva ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, CCNL 7.4.99.
8) Sono disapplicati l'art. 16, DPR n. 761/79 e art. 16, DPR n. 384/90.”
 
Legge di stabilità 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Disegno di legge 5534-bis-B approvato dalla Camera dei deputati della Repubblica il 21 dicembre 2012. In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
 
Pietro de' Castiglioni
 
 
 
 
Roma, 21 Dic – La concomitanza tra gli adempimenti relativi alla fine dell’anno (legge di stabilità. milleproroghe, ...) e l’anticipata fine della XVI legislatura porta con sé confusione e incertezze.
PuntoSicuro nei giorni scorsi ha sollevato alcune perplessità sui tempi del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 relativo alle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi. E, come anticipato da Lorenzo Fantini, dirigente responsabile della Divisione Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Ministero del lavoro, il nostro giornale ha dato notizia di una possibile proroga della possibilità per le PMI di autocertificare la valutazione dei rischi. Una proroga forse di sei mesi: il termine relativo all’utilizzo delle procedure standardizzate slitterebbe dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. L’eventuale proroga potrebbe essere approvata alla Camera entro pochi giorni all’interno della legge di stabilità (ex legge finanziaria).
 
In attesa di notizie certe non ci rimane che entrare comunque nel dettaglio delle procedure standardizzate (elaborate il 16 maggio 2012 dalla Commissione Consultiva Permanente) per preparare le aziende al loro futuro utilizzo.
 
Il documento “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, allegato al decreto del 30 novembre 2012, è composto di due parti: le procedure vere e proprie e la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale.
 
Le procedure – che si applicano con alcune eccezioni alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5) ma possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6) – prevedono quattro passi.
 
Ilprimo passo è relativo alla descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni.
 
A questo proposito sono presenti due diversi moduli (modulo 1.1 e 1.2) da compilare: il primo per la descrizione generale dell’azienda e il secondo per la descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni.
Il documento della Commissione ricorda che “l’esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc”.
Ad esempio è importante “evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche”, “attività effettuate all’interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota”, ecc.
 
Ilsecondo passo è invece relativo allaindividuazione dei pericoli presenti in azienda.
 
Tali pericoli “sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Il documento sottolinea che “il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4)”.
Per individuare i pericoli è possibile utilizzare il modulo 2, presente nel documento.
Il modulo riporta le famiglie di pericoli, i pericoli, i riferimenti legislativi e alcuni esempi di incidenti. In riferimento ai cantieri temporanei e mobili “si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i.”.


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Ilterzo passo è la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate:
- identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati;
- individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.);
- effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati”;
- “individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione”.
Qualora poi si verifichi che “non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati”.
 
Dunque per ciascun pericolo individuato nel modulo 2, si deve accertare “che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori”. Inoltre nella valutazione si deve tener conto delle “condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all’età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)”.
 
Ilmodulo 3 (suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”) permette di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento. In particolare “si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell’azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del modulo 3 a partire dall’Area/Reparto/Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati”.
 
Si ricorda che per avere una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore “è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori.  Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte”.
 
 La valutazione dei rischi deve essere effettuata per tutti i pericoli individuati, “utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i”.
In particolare:
- “laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali;
-in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.”.
Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi verranno “definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate”.
 
Infine il quarto passo, relativo alla definizione del programma di miglioramento.
 
Le misure che saranno ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori devono essere indicate nella colonna 6 del modulo 3.
Completano il modulo 3 i dati relativi “all’incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8)”.
Si ricorda che per programma di miglioramento “si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità)”.
Il documento suggerisce poi, da un punto di vista metodologico, di suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, “tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria”.
 
In conclusione si sottolinea che “qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 


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Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
21/12/2012 (05:28:02)
Continuo a sottolineare il fatto che nelle procedure standardizzate mi pare che manchino le modalità di gestione dei controlli, che dovrebbero garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Infatti con le modalità previste, nel caso in cui una misura di prevenzione fosse già prevista ed attuata, non sarebbe individuata all'interno del "piano di miglioramento", fino a quando fosse effettuata una revisione del Documento ai sensi dell'articolo 29 dell'81/08: e cio non mi sembra una gran cosa.
Rispondi Autore: Michele Meschino - likes: 0
22/12/2012 (08:28:46)
Risposta a Enzo Raneri - La gestione dei controlli delle misure di sicurezza è prevista dalla procedura standardizzata, vedi esempio citato nella definizione del "programma di miglioramento", cmq ogni altra informazione, misura di sicurezza o dettaglio può essere inserito in una o più colonne aggiuntive del modulo 3
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
22/12/2012 (15:00:27)
Forse non mi sono spiegato bene: quello che dico è che la normale concezione del "programma di miglioramento" prevede l'indicazioe di tutte le misure necessarie ma non ancora attuate, ma non dovrebbe dire nulla sulle misure già attuate e che possono divenire inattuate in un secondo momento (ad esempio, si rmpe un vetro, si scopre un carter ed altre migliaia di possibilità)
Orbene come si intende stigmatizzare l'esistenza di "sistemi di controllo" (quelli dell'art. 33 comma 1 lettera b) che l'RSPP provvede ad individuare nel suo contributo alla redazione del DVR ?
L'argomento mi sembra poco trattato oppure maltrattato, dato che io ritengo che il "programma delle misure opportune per a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (art.28 comma 2 lettera c) debba) essere formato proprio da tali "sistemi di controllo" e da nessuna altra previsione di attuazione di misure di p&p, lasciando a dirigenti e preposti l'obbligo di controllare e (quando necessario) migliorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite come necessarie.
Rispondi Autore: Michele Meschino - likes: 0
22/12/2012 (19:50:21)
Avevo dato per scontato che attualmente fosse chiara la definizione del "programma di miglioramento", ma evidentemente ci trasciniamo la concezione utilizzata nei primi anni di applicazione della legge 626/94, quando si indicava tra le misure di miglioramento tutte quelle che invece erano misure di adeguamento, misure da attuare, necessarie ed obbligatorie per ridurre i rischi a livelli accettabili (livello minimo di sicurezza). Oggi non è più ammissibile tale concetto: le misure di p&p già attuate devono essere quelle necessarie e obbligatorie per garantire livelli di sicurezza accettabili, mentre le misure di miglioramento sono quelle ritenute opprtune per aumentare i precedenti livelli per effetto, ad esempio, del progresso tecnologico, di scelte volontarie del DL oltre le misure minime, buone prassi oltre le misure di adeguamento, ecc.
I sistemi di controllo pertanto possono rientrare sia tra le misure già attuate se servono per garantire il mantenimento nel tempo dei livelli minimi (es. Piano di manutenzione, registro dei controlli, verifiche delle non conformità, ecc.) obbligatori, sia tra quelle di miglioramento ove riguardanti l'attuazione e la gestione delle procedure, dell'organizzazione, dei dispositivi tecnici, della formazione, della sorveglianza sanitaria, di applicativi informatici, ecc . di natura volontaria, non obbligatoria, ma auspicabile, volte a migliorare le condizioni di sicurezza, programmabili a breve e lungo termine a discrezione del DL. Un esempio: il controllo visivo e periodico del preposto per verificare se è intervenuto un dispositivo di protezione di una macchina appartiene alle misure obbligatorie di mantenimento delle condizioni minime di sicurezza, ma se si intende aggiungere sistemi di monitoraggio automatci e informatizzati con display informativi per i lavoratori, questi appartengono al programma delle misure di miglioramento. Su questi concetti sono basate le diverse parti del modulo 3 delle procedure standardizzate.
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
24/12/2012 (10:40:08)
Concordo perfettamente con questa tua precisazione.
La mie perplessità erano rivolte al modo diffuso con cui si intende sommariamente "programma di miglioramento", spacciandolo per programma atto a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: tutti quelli che ho letto e tutti quelòli che ne hanno pralto lo intendono come il programma delle misure da attuare (perchp non ancora attute) e ciò per me è sbagliato, dato che queste ultime emergerebbero come non conformità (rispetto alle misure definite come necessarie) nel corso della attività di controllo.
Le misure di miglioramento aggiuntive sono certamente plausibili, anche se penso non siano infinite.
Sono contento di avere trovato qualcuno con cui potermi confrontare su questo argomento che mi fa pensare da diversi anni: nemmeno nella norma BS 18004:2008 ho trovato soddisfazione e la tua frase mi ha chiarito uno degli aspetti, seppure con quella questione di cui dicevo prima.
Nella speranza di risentirti, auguri di un serenzo giorno di natale.
Rispondi Autore: Fabrizio Panichi - likes: 0
08/01/2013 (18:34:39)
Una parrucchiera con meno di 10 addetti, che ha fatto l'Autocertificazione (modello simile a quello introdotto con l'ex 626 dalla Buffetti) con allegati tutti i documenti richiesti dalla Valutazione in autocertificazione e con la data certa dimostrata con il timbro postale (ad esempio il rischio chimico) deve rifare, secondo Lei, una nuova valutazione con le procedure standardizzate e prorogate a Giugno ???

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