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L'Autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi

L'Autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Valutazione dei rischi

25/01/2013

Autocertificare la effettuazione della valutazione dei rischi non significa che il datore di lavoro non debba provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi. Aspetti generali e giurisprudenza. Di Rolando Dubini.

 
1. Aspetti generali
Il D.Lgs. n. 81/2008 all'art. 29 prevede modalità differenziate per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori la cui attività viene direttamente organizzata dal datore di lavoro. Le aziende che occupano fino a 50 lavoratori e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata per effettuare la valutazione dei rischi, emanata con un decreto interministeriale. Mentre quelle che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi, e, alla scadenza di tale facoltà, potranno seguire una procedura standardizzata, emanata con un decreto interministeriale.
 
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 ha approvato il 16 maggio 2012 le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori.
 
Le nuove procedure sono state recepite attraverso un decreto interministeriale, del 30 novembre 2012, in vigore dal 4 febbraio 2013, e che avrà effetto rendendo obbligatoria in ogni caso la valutazione dei rischi dal 4 maggio 2013. All’entrata in vigore delle procedure, successivamente alla pubblicazione, i datori di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori potranno quindi procedere alla valutazione dei rischi come previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08 e dopo tre mesi, che è la circostanza vigente, o comunque non oltre il 30 giugno 2013 (circostanza inapplicabile in quanto già pubblicate le procedure standardizzate), cesserà anche il regime transitorio che consente a questi datori di lavoro di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. .
 
La possibilità di autocertificazione terminerà infatti il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate (che è il 4 maggio 2013), così come previsto dalle modifiche apportate dal recente DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 all’art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08, che ora recita:
 
“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”.
 
Nell’attesa dell'entrata in vigore delle procedure standardizzate:
- per le aziende fino a 10 dipendenti, è consentita l’autocertificazione;
- per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29 D.Lgs. n. 81/2008)
 
L'articolo 29 comma 5 del Decreto legislativo 81/2008 come modificato prima dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, in vigore dal 14 maggio 2012 - coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 101, in vigore dal 14 luglio 2012 – e poi dalla legge del 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” attualmente così prevede:
 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi […] 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g)”.
 
Ovvero in questo caso non è che i datori di lavoro non valutano il rischio, valutano comunque tutti i rischi connessi con l'attività lavorativa, la disposizione è esplicita, esattamente come prescritto dall'art. 28 e dall'intero D.Lgs. n. 81/2008, senza l'obbligo esplicito e diretto di consacrare in forma completa e dettagliata questa attività: vale a dire è deducibile un obbligo di valutazione scritta dei rischi più sintetico ed essenziale, semplificato.
 
Occorre peraltro notare che sul rischio cancerogeni non è sufficiente l'autocertificazione (che significa valutare in modo sintetico e libero i rischi), l'articolo 236 del testo unico D.Lgs. 81/2008 è chiaro: è inderogabilmente richiesta, a pena di sanzione penale, l'indicazione di una serie di dati ben definiti. Dunque in materia di agenti cancerogeni l'autocertificazione non basta, ma occorre redigere un documento scritto che è parte integrante del documento di valutazione dei rischi avente le caratteristiche prescritte dall'articolo 236 comma 4 che si riposta:
 
Articolo 236 - Valutazione del rischio
[…]
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all’ ALLEGATO XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
 
Negli altri casi in cui non sono presenti agenti cancerogeni, poiché la legge ne prevede l'obbligo, l'ufficiale di polizia giudiziaria, u.p.g., nonché il pubblico ministero in caso di indagine penale, può però sempre legittimamente richiedere al datore di lavoro di fornire comunque il documento di valutazione dei rischi, seppur sintetico e semplificato, anche per dimostrare che l'autocertificazione è veritiera e non menzognera, che è comunque avvenuta la valutazione dei rischi, attraverso un qualunque documento scritto.
 
In tal senso va detto chiaramente che non redigere la valutazione scritta e aggiornata di tutti i rischi può comportare grossi rischi legali per qualunque azienda per le aziende, anche per quelle che impiegano 10 o meno lavoratori.
 
2. La giurisprudenza, gli organi di vigilanza e l'obbligo inderogabile per le aziende che autocertificano la valutazione dei rischi di redigere un documento sintetico di valutazione
 
La pregevole pronuncia della Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 23968 del 15 giugno 2011 L.C.S., ha definitivamente stabilito che autocertificare la effettuazione della valutazione dei rischi non significa che il datore di lavoro non debba provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le modalità stabilite dalla legge ma che una volta effettuata tale valutazione il datore di lavoro stesso è tenuto comunque ad elaborare con l’autocertificazione un documento dal contenuto valutativo pieno, sia pure senza l'estrema analiticità richiesta per le attività di maggiori dimensioni, sia pure meno analitico.
 
La sentenza in esame è stata emessa su un fatto avvenuto all'epoca della vigenza delle disposizioni dall’abrogato D. Lgs. 19/9/2004 n. 626 ma le stesse disposizioni sono state recepite integralmente dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 recante il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, attualmente in vigore. La Cassazione ha anche precisato che sussiste una continuità normativa fra le disposizioni dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e quelle di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2009 motivo per il quale non può essere invocato l’abolitio criminis.
 
Il caso riguarda il titolare di una ditta che svolge attività di impermeabilizzazione è stato imputato del reato di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 comma 2, perché, in qualità di datore di lavoro ha omesso di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori. Tale omissione era stata accertata dal personale dell’organo di vigilanza nel corso di una visita ispettiva il quale, durante il sopralluogo in azienda, aveva rinvenuto a lavorare due operai dipendenti della ditta, della quale il legale rappresentante era l’imputato, ed aveva contestato allo stesso con apposito verbale di ispezione la violazione all’allora art. 4 comma 2 del D. Lgs n. 626/1994 (ora art. 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008) per non aver appunto elaborato il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Il Tribunale ha dichiarato il datore di lavoro colpevole del reato a lui ascritto e lo ha condannato alla pena di 1.500 euro di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.
 
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione motivandolo con la citazione dell’art. 4 comma 11 del D. Lgs. n. 626/1994 secondo il quale "il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi”. Per cui lo stesso ha sostenuto che il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori fosse obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci addetti contestando in più che nell’occasione non sarebbe stata in alcun modo accertata la reale consistenza dell'azienda e il numero dei dipendenti effettivamente occupati.


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La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso ed ha ricordato in proposito che il comma 11 del citato art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo e che quindi era esonerato, in particolare dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma consistente in una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale devono essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, in relazione alla valutazione stessa, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
 
Ciò non esonerava anche il datore di lavoro”, ha proseguito la Sez. III. “dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro”.
 
La suprema Corte, rammentando quindi che l'obbligo della valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D. Lgs. n. 81/2008 con gli artt. 17, 28 ed art. 29 comma 5, e che tale decreto prevede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupino fino a dieci dipendenti, ha quindi confermata la legittimità della sentenza impugnata concludendo che “c'è quindi continuità normativa con conseguente esclusione dell'abolitio criminis per effetto dell'abrogazione della disposizione recante l'incolpazione” [Corte di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 23968 del 15 giugno 2011, L.C.S.]. Se ne deduce che il datore di lavoro di un'attività per la quale è consentita l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, deve sempre, comunque e in ogni caso effettuare una valutazione scritta dei rischi con un “documento che d...ev...[e] comunque ... la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro”: “il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico” di quello previsto per le attività che non possono fruire dell'autocertificazione, ma in ogni caso sempre un documento minimo conforme ai requisiti dettati dall'articolo 28 e altri del D.Lgs. n. 81/2008.
 
Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, ha reso disponibile da tempo un modello predisposto per l’autocertificazione.
 
Riguardo a questo modello la Asl precisa che “la prescrizione normativa relativa ai contenuti dell'autocertificazione si può interpretare sia restrittivamente come una pura e semplice dichiarazione di effettuazione dell'adempimento, sia in senso più estensivo come sintesi, magari sommaria, dei criteri utilizzati, dei rischi valutati, delle misure adottate e previste e della loro programmazione”. Il modello presentato si situa a metà tra questi estremi. Però in effetti, non di estremi trattasi, ma di tre interpretazioni, due sbagliate, tra cui quella della Asl di Bergamo, e una sola corretta, che risulta essere, in base all'insegnamento inconfutabile della Suprema Corte di Cassazione (l'importanza decisiva della sentenza è attestata anche dal fatto che il governo italiano l'ha utilizzata per evitare una sanzione dalla commissione europea che chiedeva spiegazioni sulla presunta natura illegittima dell'autocertificazione italiana, che se interpretata come semplice dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi è in contrasto insanabile con la Direttiva n. 391 del 1989, se invece interpretata come sostiene la sentenza e il governo italiano di fronte alla Commissione, significa per il datore di lavoro redigere comunque un documento scritto di valutazione dei rischi), quella per cui le aziende che autocertificano devono contestualmente predisporre sempre almeno un documento scritto recante una “sintesi, magari sommaria, dei criteri utilizzati, dei rischi valutati, delle misure adottate e previste e della loro programmazione”.
 
In tal senso gli inutili, e scadenti, giochi di prestigio del legislatore italiano, che si diletta nell'assai poco serio e per nulla divertente gioco delle proroghe infinite, non devono essere tenuti in alcuna considerazione dai datori di lavoro tenuti all'applicazione della normativa prevenzionistica ed antinfortunistica, i quali devono invece provvedere a realizzare e mantenere aggiornato, con l'autocertificazione, un documento minimo di valutazione dei rischi, con la possibilità eventuale di avvalersi, se lo ritengono utile e necessario, delle c.d. Procedure standardizzate approvate con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, in vigore dal 4 febbraio 2013.
 
In ogni caso il modello di autocertificazione previsto dalla Asl di Bergamo è, come la legge esige, “una certificazione di avvenuto adempimento che fa anche intravedere il percorso fatto e programmato, senza entrare nel dettaglio tecnico”.
 
Rolando Dubini
avvocato in Milano

 


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Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0
25/01/2013 (09:46:34)
assai pregevole, prezioso intervento.
Verrà senz'altro portato a conoscenza dei nostri RLS, RLST e delegati.
cordialmente

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